CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02241/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9973/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza SS. Apostoli n. 6, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., inpersona del legale rappresentante pro tempore,in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati - [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 9973/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2585 /2021 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 11 ottobre 2021. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 29 novembre2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente ; uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente; Rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso due cartelle esattorial i notificat e gli ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] servizi di riscossione S.p.A., causalmente ascritte a canoni demaniali relativi, per il periodo complessivo dall’aprile 2007 all’aprile 2017, alla concessione per la realizzazione e la gestione di un porto turistico in Cervia; all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’Agenzia del Demanio e con il Comune di Cervia, l’adito Tribunale di Ravenna, in accoglimento della dispiegata opposizione e previa disapplicazione delle note del Comune di Cervia determinative dei canoni diconcessione demaniale marittima, dichiarò la nullità dei ruoli e delle cartelle di pagamento opposte; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dal Comune di Cervia; per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello, premessa la natura non tributaria del credito azionato (siccome avente ad oggetto proventi per l’utilizzo di beni del demanio pubblico ovvero entrate correlate alla concessione in godimento dei beni stessi), ha escluso qualsivoglia efficacia di giudicato della pronuncia resa dai giudici amministrativi in sede di impugnativa delle note di determinazione dei r.g. n. 9973/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] canoni concessori; ha inoltre ritenuto inammissibile, poiché formulata per la prima volta in appello, la deduzione dell’ente comunale circa la quantificazione dei canoni in base ad un sistema tabellare (e non già sulla scorta dei valori di mercato previsti dall’art. 1, commi 251 e 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norma dichiarata dalla Corte Costituzionale non applicabile a concessioni come quella in discorso); ricorre per cassazione il Comune di Cervia, affidandosi a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]; non svolge difese nel giudizio di legittimità l’Agenzia del Demanio; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso del rigetto del ricorso, richiamate all’udienza di discussione; Considerato che la procura alle liti in favore del difensore di parte ricorrente risulta rilasciata in luogo (Cervia) diverso da quello di indicata redazione del ricorso (Roma) ed in data anteriore alla stessa (24 novembre 2021 rispetto al 4 aprile 2022); in ordine alla validità di una procura speciale di tal fatta, oggetto di divergenti indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di nomofilachia, sono state investite (con ordinanza del 05/07/2023, n. 19039) le Sezioni Unite di questa Corte, onde dirimere ilcontrasto; si profila pertanto necessario, in ragione della evidente logicità preliminare, disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione; p. q. m. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così