CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 1987
Cassazione n. 11243/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/09/1987 avverso l'ordinanza del 25/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dall'a ricorrente è manifestamente infondato, atteso che correttamente è stata ravvisata dalla Corte di appello di Bologna la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di carente mandato conferito da parte dell'imputato appellante che sia rimasto assente nel corso dell'intero giudizio, nonché per carenza della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (vedi Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324, con la quale è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt.3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna •la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deci o il 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] l'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] lente [OSCURATO:PERSONA] ..›Lnzo DEpC..)S‘TrITA IN 18 02