Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04672/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 624 bis cod. pen. rideterminandone Ja pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della circostanza attenuante ex art. 62, numero 6, cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 29715 del 21/06/2022, Rv. 283684, secondo cui "la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non può essere riconosciuta quando la condotta risarcitoria non comprende anche la spontanea restituzione del bene illecitamente sottratto, autonomamente recuperato dalle forze dell'ordine, dalle persone offese o da terzi"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 624 bis cod. pen. rideterminandone Ja pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della circostanza attenuante ex art. 62, numero 6, cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 29715 del 21/06/2022, Rv. 283684, secondo cui "la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non può essere riconosciuta quando la condotta risarcitoria non comprende anche la spontanea restituzione del bene illecitamente sottratto, autonomamente recuperato dalle forze dell'ordine, dalle persone offese o da terzi"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04672/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris