Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 42799/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con tre distinti atti, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata dalle predette in primo grado in ordine al reato di furto con strappo di cui all'art. 624 bis e 625 cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, articolato in modo identico in tutti e tre i ricorsi, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico per aspecificità, senza confronto con le motivazioni della sentenza impugnata (cfr. pag. 3): la pronuncia d'appello, con logica e coerente valutazione dei dati probatori, ha escluso la sussistenza dell'attenuante, evidenziando il valore di non poco momento della refurtiva (che contemplava carte di credito, mazzi di chiavi e altri vari effetti personali);

3. Considerato che il secondo motivo di impugnazione, articolato in modo analogo in tutti e tre i ricorsi, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 5), cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto e generico per aspecificità; del resto, la ricorrenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in tre persone riunite è stata del tutto logicamente tratta dalla dinamica del reato per come accertata;

4. Rilevato che il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., lamentando l'incompatibilità tra il suddetto diniego e la concessione, ad una delle imputate, della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto merita continuità l'orientamento interpretativo di questa Corte secondo cui "Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche." (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047 - 02);

5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con tre distinti atti, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata dalle predette in primo grado in ordine al reato di furto con strappo di cui all'art. 624 bis e 625 cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, articolato in modo identico in tutti e tre i ricorsi, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico per aspecificità, senza confronto con le motivazioni della sentenza impugnata (cfr. pag. 3): la pronuncia d'appello, con logica e coerente valutazione dei dati probatori, ha escluso la sussistenza dell'attenuante, evidenziando il valore di non poco momento della refurtiva (che contemplava carte di credito, mazzi di chiavi e altri vari effetti personali); 3. Considerato che il secondo motivo di impugnazione, articolato in modo analogo in tutti e tre i ricorsi, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 5), cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto e generico per aspecificità; del resto, la ricorrenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto in tre persone riunite è stata del tutto logicamente tratta dalla dinamica del reato per come accertata; 4. Rilevato che il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., lamentando l'incompatibilità tra il suddetto diniego e la concessione, ad una delle imputate, della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto merita continuità l'orientamento interpretativo di questa Corte secondo cui "Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche." (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047 - 02); 5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 42799/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris