CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 15124/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 14293-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 560 , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1268/2015 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 26/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; (J\ [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a socio unico della sentenza n. 1268/1/15, emessa dalla CTR del Piemonte che, confermando la decisione di primo grado, ha accertato la legittimità del silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria al rimborso della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile, per gli anni dal 2008 al 2011, per l'impiego di apparecchi terminali prevista dall'art. 21, lett. B, della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641. 2. La ricorrente ha proposto otto motivi di impugnazione, con istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite, ex art. 374 c.p.c. e, in subordine, alla Corte Costituzionale. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. 3. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a socio unico ha presentato rinuncia al ricorso, sottoscritta anche da parte dell'Avvocatura dello Stato. Il sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni ha chiesto l'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 4. In data 23 febbraio 2022, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio; tale atto è sottoscritto personalmente dal difensore della società ricorrente, munito di procura speciale e da qualificarsi munito dei relativi poteri, nonché dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha aderito alla definizione della lite a spese compensate. 5. La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della pubblica udienza (argomenta da Cass.n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008; Cass. n. 277790/2021). 6. Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l'adesione dell'ente finanziario alla rinuncia, dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell'art. 391, 4° comma, c.p.c., cit.). 7. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018). P.Q.M dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 12.04.2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] O