CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 1987
Cassazione n. 31851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]::NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dalla destrezza; Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano il riconoscimento della destrezza e il diniego della attenuante del danno di speciale tenuità, sono manifestamente infondati in quanto: - la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088) e nella specie tale circostanza è stata correttamente ravvisata nella particolare abilità dell'imputato che prima, senza farsi notare, ha prelevato e posizionato il tablet sopra un termoventilatore ubicato nei pressi dell'uscita, prima delle barriere antitaccheggio, e poi nel portarsi al di là delle predette barriere e nel prendere il tablet con un gesto repentino "allungando una mano", così eludendo il sistema di sorveglianza (pag. 6 sentenza impugnata); - la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201, Lanzini) cosa che, nel caso di specie, già il valore economico della cosa sottratta (euro 550) consente di escludere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos