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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 17248/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, previa declaratoria di prescrizione per il reato di cui al capo d), ha rideterminato la pena per le residue imputazioni (di cui agli artt. 455 e 56-640 cod. pen.) in un anno e otto mesi di reclusione, concedendo il beneficio della non menzione della condanna; Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia del vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo dei reati contestati, articola doglianze in fatto e sollecita una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie; sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato i numerosi e convergenti indici di fraudolenza della condotta dell'imputata e l'inverosimiglianza della versione difensiva, che con il ricorso in esame la Sabotti inammissibilmente reitera nella presente sede di legittimità;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere.e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, previa declaratoria di prescrizione per il reato di cui al capo d), ha rideterminato la pena per le residue imputazioni (di cui agli artt. 455 e 56-640 cod. pen.) in un anno e otto mesi di reclusione, concedendo il beneficio della non menzione della condanna; Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia del vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo dei reati contestati, articola doglianze in fatto e sollecita una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie; sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato i numerosi e convergenti indici di fraudolenza della condotta dell'imputata e l'inverosimiglianza della versione difensiva, che con il ricorso in esame la Sabotti inammissibilmente reitera nella presente sede di legittimità;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere.e
Sentenza Cassazione n. 17248/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris