CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38327/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona riformava parzialmente la sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato consumato in rubrica ascrittogli, riqualificando il fatto in termini di tentativo, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo, e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, nonché violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 3.1. Quanto al primo motivo, con esso il ricorrente ripropone acriticamente le censure già disattese dalla corte territoriale (cfr. pp. 2- 4), attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), spiegando, razionalmente, come il riferimento contenuto nella motivazione della sentenza di primo grado ad oggetti diversi da quelli effettivamente oggetto dell'azione predatoria, sia stato il frutto di un mero errore materiale, che non modificava la sostanza della vicenda, correttamente descritta in esordio della motivazione stessa, rappresentata da un furto commesso con violenza sulle cose all'interno di un supermercato (poi riqualificato dal giudice di appello come furto tentato). Ciò appare conforme ai principi da tempo affermati dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la violazione del principio di cui all'art. 521, c.p.p., in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, si verifica in presenza solo di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi, come nel caso in esame, nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (cfr, ex plurimis, Cass., sez. IV, 16/02/2012, n. 17069, G. e altro). 3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, è noto che la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528). Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ai fini della concessione di tale circostanza attenuante, l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé. Si è precisato, al riguardo, che la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato, al momento della consumazione dell'illecito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez. V, 31/05/2011, n. 32097, D'A.; Cass., sez. IV, 21/04/2010, n. 31391, 5.). Orbene, non può non rilevarsi come il ricorso sul punto sia del tutto generico, in quanto l'imputato ha omesso di indicare specificamente nel ricorso, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), in un caso, come quello in esame, in cui oggetto del furto erano una pluralità di beni di consumo (un lettore MP3 e un paio di cuffie, peraltro del valore di euro 50,80, sicuramente non qualificabile in termini di rilevanza minima). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'ad. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della ca