CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28293/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi •Ri confronti dalla Corte d'appello di ulliFhislche ha confermato la sua condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i concorrenti reati di truffa aggravata perché estinti per prescrizione e conseguentemente ha provveduto a rideterminare la pena, accogliendo in proposito la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. formulata dalle parti. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione in relazione all'applicazione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; Considerato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché in sede di legittimità la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi in maniera non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione. (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della C