CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 32633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 1° marzo 2021 della Corte di appello di Firenze, cha ha confermato la sentenza in data 22 maggio 2018 del Tribunale di Firenze, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 633, cod.pen. Deduce: 1.1. "Nullità per violazione di legge, in relazione all'art. 192; 1.2. "Nullità per violazione di legge, in relazione all'art. 633, cod.pen". 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché tardivo. La Corte di appello ha pronunciato la sentenza il 1° marzo 2021, riservando la motivazione in novanta giorni, con scadenza del termine il 30 maggio 2021. La motivazione è stata depositata tempestivamente il 13 maggio 2021. Da ciò discende che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. l'impugnazione andava proposta entro 45 giorni dalla scadenza (30 maggio 2021) del termine fissato per il deposito della motivazione. Il termine ultimo per presentare l'impugnazione era -dunque- mercoledì, 14 luglio 2021. Il ricorso, invece, è stato presentato -tardivamente- il successivo venerdi, 16 luglio 2021. Da qui la sua inammissibilità. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere est