CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Morgione e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Stabile, che ha chiesto per entrambi i ricorrenti che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Gup di Rimini del 04/02/2021, preso atto dell'intervenuto accordo tra il procuratore Generale e Stabile e Morgione, riduceva la pena agli stessi inflitti per i reati oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, Morgione e [OSCURATO:PERSONA] primo ha dedotto violazione di legge per mancato vaglio delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il secondo ha dedotto vizio della motivazione per mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I motivi sono all'evidenza inammissibili, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 4. I ricorrenti devono conseguentemente essere condannati al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così