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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21231/2026

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all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale èdomiciliato;ricorrentecontroSocietà [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 23/2024 depositata il 5 febbraio 2024 della Cortedi appello di Firenze.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 10310/2024camera di consiglio 21.5.2026 1Numero registro generale 10310/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 21231/2026Data pubblicazione 22/06/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA]Labourdette ha convenuto in giudizioSocietà [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo diaver registrato nel 2013 per la classe 33 il marchio nazionale «MonteSolaio» e di aver fatto altrettanto, nel 2018, registrando quel segnocome marchio europeo.

Ha lamentato che la società convenuta usava ilsegno «[OSCURATO:PERSONA]» sui suoi prodotti e utilizzava, inoltre, il dominiowww.montesolaio.com.

Ha quindi lamentato che controparte avesseviolato i diritti relativi ai marchi registrati e posto in essere atti diconcorrenza sleale confusoria.Nella contumacia della società evocata in giudizio, il Tribunale diritiro dal commercio dei prodotti contraddistinti dal marchio incontraffazione e la condanna alla cancellazione del nome a dominio,oltre che la pubblicazione della sentenza su di un quotidiano e dueriviste del settore.2. ─ Ha proposto appello la società [OSCURATO:PERSONA].

Al gravame haresistito Gourdou-Labourdette.La Corte di Firenze ha riformato la sentenza di primo grado e harigettato le domande attrici.La detta Corte ha anzitutto evocato la regola per cui il preuso chenon importi notorietà del marchio, o che ne importi una notorietàpuramente locale, pur non escludendo la novità del marchio successivo,conferisce al titolare del segno, ove il preuso stesso abbia unadimensione locale, il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stessogenere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone; ha quindi individuatogli elementi documentali da cui poteva a suo avviso desumersi il preusodel marchio [OSCURATO:PERSONA] da parte della società appellante; ha infinerilevato che il marchio dell’appellato corrispondeva alla denominazionedi un’area geografica ([OSCURATO:PERSONA], frazione del Comune di CampigliaSez.

I – RG 10310/2024camera di consiglio 21.5.2026 2Numero registro generale 10310/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 21231/2026Data pubblicazione 22/06/2026Marittima) e risultava pertanto privo di capacità distintiva.

L’esito di talepercorso argomentativo è stato il riconoscimento, in testa alla societàappellante, del «diritto di continuare ad utilizzare il segno distintivo nonregistrato per la categoria di prodotti rispetto al quale ne ha fatto(pre)uso».3. — Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGourdou-Labourdette.

L’impugnazione si compone di quattro motivi edè resistita, con controricorso, da [OSCURATO:PERSONA].

IlProcuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte e ha domandatol’accoglimento del ricorso.

Vi sono memorie delle parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― I motivi di ricorso si riassumono come segue.Primo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345c.p.c., anche con riferimento agli artt. 122, 12 e 13 c.p.i..

Ci si duoleche l’appellante abbia formulato «domande ed eccezioni nuove di nullitàe di preuso invalidante del marchio», producendo anche documenti cheerano restati estranei al giudizio di primo grado.Secondo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 2729,2571 c.c. e 12 c.p.i.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello,nell'accertare l'esistenza del preuso del segno «[OSCURATO:PERSONA]» da partedella società oggi controricorrente, avrebbe violato le regole delragionamento presuntivo: si rileva, in proposito, che le presunzionidevono presentare gli attributi della gravità, precisione e concordanzae postulano l’esistenza di un legame di necessità causale tale che il fattoda provare sia desumibile da quello noto come conseguenzaragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità giuridica.Terzo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 2571 c.c. incombinato disposto con l’art. 12 c.p.i..

Deduce il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA], nell'accertare un preuso del marchio non dotato di notorietà,o dotato di una notorietà solo locale, sarebbe incorsa in un error iurisper non aver determinato il limite territoriale del detto preuso.Sez.

I – RG 10310/2024camera di consiglio 21.5.2026 3Numero registro generale 10310/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 21231/2026Data pubblicazione 22/06/2026Quarto motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 21, 13c.p.i. e 2598 c.c..

Si lamenta che la Corte di appello abbia dichiarato lanullità del marchio «[OSCURATO:PERSONA]», registrato dal ricorrente, percarenza di distintività, in assenza delle condizioni che consentivano unatale conclusione per poi assumere, contraddittoriamente, che eralegittimo l’uso dello stesso segno da parte della società appellante.2. — Il ricorso per cassazione è improcedibile.Il detto ricorso è stato notificato il 23 aprile 2024.

La sentenzaimpugnata è stata pubblicata il 5 febbraio 2024 e il ricorrente haesposto che la stessa le è stata notificata il 23 febbraio 2024.

Lanotificazione del provvedimento non è però presente in atti.La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenutanotificazione della sentenza impugnata, attesta un «fatto processuale»― la notificazione della sentenza ― idoneo a far decorrere il termine«breve» di impugnazione e, quale manifestazione di«autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essal'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copiadella sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare allarelativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzioneai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass. Sez.

U. 6 luglio 2022, n. 21349).

Ilmancato deposito di copia della relata di notifica della sentenzaimpugnata, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., impedendo diverificare la tempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsidel giudicato, determina poi l'improcedibilità del ricorso, rilevabileanche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio,trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità delladomanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla partecontroricorrente, ovvero si verta in un'ipotesi in cui la legge, ancheSez.

I – RG 10310/2024camera di consiglio 21.5.2026 4Numero registro generale 10310/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 21231/2026Data pubblicazione 22/06/2026implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare alcompimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria dicui resti traccia nel fascicolo d'ufficio, ovvero ancora che la notificazionedella sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (Cass. 17 gennaio 2026,n. 1001; Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313).3. — Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Cortedichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 10310/2024camera di consiglio 21.5.2026 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale èdomiciliato;ricorrentecontroSocietà [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 23/2024 depositata il 5 febbraio 2024 della Cortedi appello di Firenze.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 10310/2024camera di consiglio 21.5.2026 1Numero registro generale 10310/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 21231/2026Data pubblicazione 22/06/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA]Labourdette ha convenuto in giudizioSocietà [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo diaver registrato nel 2013 per la classe 33 il marchio nazionale «MonteSolaio» e di aver fatto altrettanto, nel 2018, registrando quel segnocome marchio europeo. Ha lamentato che la società convenuta usava ilsegno «[OSCURATO:PERSONA]» sui suoi prodotti e utilizzava, inoltre, il dominiowww.montesolaio.com. Ha quindi lamentato che controparte avesseviolato i diritti relativi ai marchi registrati e posto in essere atti diconcorrenza sleale confusoria.Nella contumacia della società evocata in giudizio, il Tribunale diritiro dal commercio dei prodotti contraddistinti dal marchio incontraffazione e la condanna alla cancellazione del nome a dominio,oltre che la pubblicazione della sentenza su di un quotidiano e dueriviste del settore.2. ─ Ha proposto appello la società [OSCURATO:PERSONA]. Al gravame haresistito Gourdou-Labourdette.La Corte di Firenze ha riformato la sentenza di primo grado e harigettato le domande attrici.La detta Corte ha anzitutto evocato la regola per cui il preuso chenon importi notorietà del marchio, o che ne importi una notorietàpuramente locale, pur non escludendo la novità del marchio successivo,conferisce al titolare del segno, ove il preuso stesso abbia unadimensione locale, il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stessogenere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone; ha quindi individuatogli elementi documentali da cui poteva a suo avviso desumersi il preusodel marchio [OSCURATO:PERSONA] da parte della società appellante; ha infinerilevato che il marchio dell’appellato corrispondeva alla denominazionedi un’area geografica ([OSCURATO:PERSONA], frazione del Comune di CampigliaSez. I – RG 10310/2024camera di consiglio 21.5.2026 2Numero registro generale 10310/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 21231/2026Data pubblicazione 22/06/2026Marittima) e risultava pertanto privo di capacità distintiva. L’esito di talepercorso argomentativo è stato il riconoscimento, in testa alla societàappellante, del «diritto di continuare ad utilizzare il segno distintivo nonregistrato per la categoria di prodotti rispetto al quale ne ha fatto(pre)uso».3. — Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGourdou-Labourdette. L’impugnazione si compone di quattro motivi edè resistita, con controricorso, da [OSCURATO:PERSONA]. IlProcuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte e ha domandatol’accoglimento del ricorso. Vi sono memorie delle parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― I motivi di ricorso si riassumono come segue.Primo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345c.p.c., anche con riferimento agli artt. 122, 12 e 13 c.p.i.. Ci si duoleche l’appellante abbia formulato «domande ed eccezioni nuove di nullitàe di preuso invalidante del marchio», producendo anche documenti cheerano restati estranei al giudizio di primo grado.Secondo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 2729,2571 c.c. e 12 c.p.i. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello,nell'accertare l'esistenza del preuso del segno «[OSCURATO:PERSONA]» da partedella società oggi controricorrente, avrebbe violato le regole delragionamento presuntivo: si rileva, in proposito, che le presunzionidevono presentare gli attributi della gravità, precisione e concordanzae postulano l’esistenza di un legame di necessità causale tale che il fattoda provare sia desumibile da quello noto come conseguenzaragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità giuridica.Terzo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 2571 c.c. incombinato disposto con l’art. 12 c.p.i.. Deduce il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA], nell'accertare un preuso del marchio non dotato di notorietà,o dotato di una notorietà solo locale, sarebbe incorsa in un error iurisper non aver determinato il limite territoriale del detto preuso.Sez. I – RG 10310/2024camera di consiglio 21.5.2026 3Numero registro generale 10310/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 21231/2026Data pubblicazione 22/06/2026Quarto motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 21, 13c.p.i. e 2598 c.c.. Si lamenta che la Corte di appello abbia dichiarato lanullità del marchio «[OSCURATO:PERSONA]», registrato dal ricorrente, percarenza di distintività, in assenza delle condizioni che consentivano unatale conclusione per poi assumere, contraddittoriamente, che eralegittimo l’uso dello stesso segno da parte della società appellante.2. — Il ricorso per cassazione è improcedibile.Il detto ricorso è stato notificato il 23 aprile 2024. La sentenzaimpugnata è stata pubblicata il 5 febbraio 2024 e il ricorrente haesposto che la stessa le è stata notificata il 23 febbraio 2024. Lanotificazione del provvedimento non è però presente in atti.La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenutanotificazione della sentenza impugnata, attesta un «fatto processuale»― la notificazione della sentenza ― idoneo a far decorrere il termine«breve» di impugnazione e, quale manifestazione di«autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essal'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copiadella sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare allarelativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzioneai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass. Sez. U. 6 luglio 2022, n. 21349). Ilmancato deposito di copia della relata di notifica della sentenzaimpugnata, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., impedendo diverificare la tempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsidel giudicato, determina poi l'improcedibilità del ricorso, rilevabileanche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio,trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità delladomanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla partecontroricorrente, ovvero si verta in un'ipotesi in cui la legge, ancheSez. I – RG 10310/2024camera di consiglio 21.5.2026 4Numero registro generale 10310/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 21231/2026Data pubblicazione 22/06/2026implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare alcompimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria dicui resti traccia nel fascicolo d'ufficio, ovvero ancora che la notificazionedella sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (Cass. 17 gennaio 2026,n. 1001; Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313).3. — Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 10310/2024camera di consiglio 21.5.2026 5
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