CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 32314/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, elettivamente domiciliato in ROMA via [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -già ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 5, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- GNA 1/15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rap- presenta e difende -già ricorrente- relativamente aldecreto emesso dal Consigliere delegato 12 marzo 2025 n° 6547. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente indicata in intestazione ha chiesto la correzione dell'errore materiale commesso dal Consigliere delegato nel decreto n° 6547 del 12 marzo 2025, col quale, nel dichiarare l'estinzione del processo a seguito di Proposta di definizione accelerata non op- posta, è stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere delegato nell'emettere il decreto 12 marzo 2025 n° 6547 è effettivamente incorso in errore materiale. Pertanto, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddove è scritto “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed eu- ro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se do- vuta” si deve invece leggere “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor- so forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta, con distrazione in favore del di- fensore antistatario”. P.Q.M La Corte dispone che nel decreto 12 marzo 2025 n° 6547, nel di- spositivo, laddove è scritto “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor- so forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta” si legga invece “Condanna il ri- corrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta, con distrazione in fa- vore del difensore antistatario”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, co