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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10080/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 6 settembre 2022, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 9 luglio 2018 a seguito di rigetto del relativo ricorso per cassazione, con la quale egli è stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso con funzioni direttive.

Il ricorso richiama in sintesi i motivi della richiesta, consistenti essenzialmente nel contrasto tra la predetta decisione ed altro giudicato di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] da un'imputazione di estorsione maturata nel medesimo contesto mafioso, nonché nella valutazione d'inattendibilità, formulata in altra sentenza irrevocabile, del collaboratore di giustizia Esposito, le cui dichiarazioni sarebbero invece valorizzate dalla sentenza di cui si chiede la revisione.

Dopo di che il ricorrente si duole del fatto che tali doglianze siano state dichiarate inammissibili, con la procedura non partecipata di cui all'art. 634, cod. proc. pen., fondandosi invece la decisione su valutazioni di merito che avrebbero reso necessaria la rinnovazione del giudizio.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo sul quale lo stesso si fonda risulta aspecifico, in quanto si risolve nella reiterazione dei rilievi posti alla base dell'originaria richiesta, ma non si confronta in alcun modo con la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale si dà conto che la sentenza assolutoria, riguardante l'ipotesi estorsiva di cui alla sentenza n. 498/2016 del Tribunale di Napoli, non costituisce prova nuova e soprattutto non dà luogo ad alcun contrasto di giudicati, essendo al contrario in linea con l'assunto della posizione apicale del ricorrente nel clan [OSCURATO:PERSONA], costituente lo sviluppo dell'attività criminale del predetto, già inserito in diverso clan.

Inoltre, la Corte ha anche osservato come i profili segnalati nella richiesta di revisione riguardassero semmai valutazioni diverse, ma non si correlassero all'individuazione di fatti diversi o contrastanti con gli assunti alla base della condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la partecipazione al clan in posizione apicale.

Deve aggiungersi come la Corte territoriale abbia anche sottolineato che la sentenza assolutoria e gli elementi a fondamento di essa erano stati esaminati dalle sentenze di merito che avevano condotto alla condanna, poi divenuta irrevocabile, di cui è stata chiesta la revisione, non assumendo rilievo il mero fatto che l'irrevocabilità dell'assoluzione fosse sopraggiunta dopo il passaggio in giudicato della condanna.Ed ancora la Corte ha esaminato tutti gli altri elementi alla base dell'istanza, compresa altra sentenza poi oggetto di revoca da parte della Corte di appello di Roma, rispetto alla quale è stato segnalato come il relativo accertamento non fosse in contrasto con quello che aveva condotto alla sentenza di condanna per il reato associativo, riguardando vicenda riconducibile a dinamiche di clan.

D'altro canto, la complessiva analisi si è fondata sulla rappresentazione di elementi prima facie dissonanti con la prospettiva di accoglimento della domanda, ciò che suffragava la manifesta infondatezza dell'istanza e ampiamente legittimava l'adozione dell'ordinanza de plano, in luogo della fissazione dell'udienza in contraddittorio (si richiama sul punto Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405, secondo cui «in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria»).

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 6 settembre 2022, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 9 luglio 2018 a seguito di rigetto del relativo ricorso per cassazione, con la quale egli è stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso con funzioni direttive. Il ricorso richiama in sintesi i motivi della richiesta, consistenti essenzialmente nel contrasto tra la predetta decisione ed altro giudicato di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] da un'imputazione di estorsione maturata nel medesimo contesto mafioso, nonché nella valutazione d'inattendibilità, formulata in altra sentenza irrevocabile, del collaboratore di giustizia Esposito, le cui dichiarazioni sarebbero invece valorizzate dalla sentenza di cui si chiede la revisione. Dopo di che il ricorrente si duole del fatto che tali doglianze siano state dichiarate inammissibili, con la procedura non partecipata di cui all'art. 634, cod. proc. pen., fondandosi invece la decisione su valutazioni di merito che avrebbero reso necessaria la rinnovazione del giudizio. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo sul quale lo stesso si fonda risulta aspecifico, in quanto si risolve nella reiterazione dei rilievi posti alla base dell'originaria richiesta, ma non si confronta in alcun modo con la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale si dà conto che la sentenza assolutoria, riguardante l'ipotesi estorsiva di cui alla sentenza n. 498/2016 del Tribunale di Napoli, non costituisce prova nuova e soprattutto non dà luogo ad alcun contrasto di giudicati, essendo al contrario in linea con l'assunto della posizione apicale del ricorrente nel clan [OSCURATO:PERSONA], costituente lo sviluppo dell'attività criminale del predetto, già inserito in diverso clan. Inoltre, la Corte ha anche osservato come i profili segnalati nella richiesta di revisione riguardassero semmai valutazioni diverse, ma non si correlassero all'individuazione di fatti diversi o contrastanti con gli assunti alla base della condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la partecipazione al clan in posizione apicale. Deve aggiungersi come la Corte territoriale abbia anche sottolineato che la sentenza assolutoria e gli elementi a fondamento di essa erano stati esaminati dalle sentenze di merito che avevano condotto alla condanna, poi divenuta irrevocabile, di cui è stata chiesta la revisione, non assumendo rilievo il mero fatto che l'irrevocabilità dell'assoluzione fosse sopraggiunta dopo il passaggio in giudicato della condanna.Ed ancora la Corte ha esaminato tutti gli altri elementi alla base dell'istanza, compresa altra sentenza poi oggetto di revoca da parte della Corte di appello di Roma, rispetto alla quale è stato segnalato come il relativo accertamento non fosse in contrasto con quello che aveva condotto alla sentenza di condanna per il reato associativo, riguardando vicenda riconducibile a dinamiche di clan. D'altro canto, la complessiva analisi si è fondata sulla rappresentazione di elementi prima facie dissonanti con la prospettiva di accoglimento della domanda, ciò che suffragava la manifesta infondatezza dell'istanza e ampiamente legittimava l'adozione dell'ordinanza de plano, in luogo della fissazione dell'udienza in contraddittorio (si richiama sul punto Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405, secondo cui «in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria»). 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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