CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 35223/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Esaminate le conclusioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato note scritte insistendo nell'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza depositata in data 14 marzo 2025 la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.186 comma 2 lett.c) del Codice della Strada e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, nel respingere le censure avanzate con i motivi di appello, il giudice del gravame aveva valorizzato un elemento processuale non vero, rappresentato dall'esistenza di precedenti penali specifici e lo aveva utilizzato per escludere benefici premiali, la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., una riduzione del trattamento sanzionatorio e la sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art.53 e ss. L.689/81. Assume pertanto che la decisione del giudice di appello sarebbe stata condizionata dalla valutazione di una risultanza processuale inesistente, quella di precedenti penali gravi e specifici a carico del [OSCURATO:PERSONA], di cui non esiste traccia nella certificazione rilasciata dal casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto la motivazione della sentenza impugnata, pure facendo riferimento al dato processuale che si assume falso (in quanto l'asserito precedente specifico in realtà sarebbe confluito in una pronuncia di estinzione del reato per l'utile attuazione del programma di messa alla prova), risulta del tutto autosufficiente e resistente alle censure avanzate in sede di legittimità, a prescindere dal dato che si assume travisato e, in relazione a ciascuno dei punti attinti dai motivi di impugnazione, contiene ampie argomentazioni, che afferiscono alla gravità del reato e alle sue modalità esecutive, all'elevato grado di ebbrezza alcolica, al rilevante pericolo causato alla sicurezza della circolazione stradale e ai profili soggettivi del reo desunti anche dai precedenti penali per delitti contro la persona e da un precedente per fatti della stessa specie, così da escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e la sostituzione della pena detentiva breve, svolgendo corretta applicazione dei criteri direttivi di cui all'art.133 cod. pen. 3.1. Invero il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (sez. 6 , n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). In disparte la circostanza che il ricorrente si limita a menzionare, in termini del tutto generici, l'esistenza di un dato processuale travisato (precedente condanna per un fatto della stessa specie), il ricorso omette del tutto di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nel disattendere i singoli motivi di appello, ha fornito una serie di argomenti logico giuridici dotati di autonoma e coerente idoneità esplicativa. 4. In particolare, con riferimento alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello valorizza l'elevatissimo tasso alcolemico e la condotta di guida spericolata del conducente che aveva causato un incidente stradale, nonché la personalità dell'appellante gravato da plurimi precedenti penali, elementi che, ai sensi dell'art.133 cod. pen. risultano del tutto coerenti con la giurisprudenza del giudice di legittimità per escludere il beneficio. 4.1. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., il giudice di appello ne ha escluso l'applicazione con argomenti che prescindono dal profilo di abitualità nel reato, di per sé ostativo al beneficio, evidenziando da un lato il rilevante scostamento dal valore soglia del grado di ebbrezza alcolica riscontrato (2,99 g/1), dall'altro le trasgressive e pericolose modalità della condotta (in centro cittadino e in orario notturno, da cui è derivato un incidente stradale) e infine il grave turbamento arrecato alla sicurezza della circolazione stradale, così da escludere la particolare tenuità dell'azione e dell'offesa al bene giuridico protetto, argomenti che non risultano in nessun modo fatti oggetto di censura nel motivo di ricorso. 4.2. Quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva, il giudice distrettuale ha poi argomentato sulla impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo in ordine alla efficacia dissuasiva della pena sostitutiva richiesta, sulla base di una serie di ulteriori argomenti (gravità della condotta, precedenti condanne per delitti contro la persona, tasso di alterazione alcolica) e anche in relazione a tali argomenti il ricorrente omette del tutto di misurarsi al fine di dimostrare il carattere di decisività del dato travisato. Il trattamento sanzionatorio risulta poi determinato sulla base di criteri edittali improntati al minimo e, anche in relazione a tale statuizione, il dato processuale travisato è risultato del tutto irrilevante e, comunque, il ricorrente omette del tutto di esplicitarne il rilievo.5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell