Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:706
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 – Commissione / Grecia
(causa C‑293/07)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zone di protezione speciale – Misure di protezione insufficienti»
1.
Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 79/409 – Misure speciali di conservazione (Direttiva del Consiglio
79/409, artt. 4, nn. 1 e 2, e 4, n. 4, come modificata con direttiva 92/43, art. 6, nn. 2-4) (v. punti 21-23, 36, dispositivo
1)
2.
Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione (v. punto 32)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), in combinato disposto con l’art. 4, n. 4, della medesima direttiva,
come modificata dall’art. 6, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) – Assenza di zone di protezione
speciale (ZPS) – Esistenza di attività che possono danneggiare l’integrità delle ZPS e provocare conseguenze negative sugli
obiettivi di conservazione delle ZPS e delle specie per cui tali zone sono state designate.
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’istituzione e l’applicazione di un regime normativo
coerente, specifico e completo, idoneo a garantire la gestione sostenibile e la tutela efficace delle zone di protezione speciale
designate, tenuto conto degli obiettivi di conservazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 4, nn. 1 e 2, di
tale direttiva in combinato disposto con l’art. 4, n. 4, prima frase, della medesima, nella versione risultante dall’art. 6,
n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.