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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08794/2026

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ria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]- intimati –N. 359/24 R.G.

Numero registro generale 359/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 8794/2026avverso la sentenza n. 6981/2023 della Corte d’appello di Roma, depositata ilData pubblicazione 08/04/202631.10.2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo di essere creditoredella convenuta [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima, con rogito del 17 ottobre2007, aveva trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. un immobile sito in Roma, viaOttaviano n. 73;- l’attore dedusse che il contratto era simulato in quanto posto in essere «senzaeffettiva circolazione di denaro» ovvero nullo in quanto dissimulante unadonazione priva dei requisiti di forma; che in caso di infondatezza della domandadi simulazione, l’atto doveva essere revocato ai sensi dell’art. 2901 c.c.; chedalla nullità del contratto di compravendita discendeva l’inefficacia del mutuofondiario e della relativa ipoteca volontaria iscritta sul bene immobile in favoredi [OSCURATO:SOCIETA] in data 5.3.2008;- l’attore formulò le seguenti conclusioni: «Voglia l’Ill.mo Tribunale aditodichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliaretra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] l’inefficacia dellostesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Dichiarato nullo il predetto contratto dicompravendita, per i motivi di cui in epigrafe, estendere l’invalidità assoluta -per difetto genetico di causa - anche al contratto di mutuo descritto nell’epigrafeal capo 9).

In subordine revocare il medesimo ex art. 2901 c.c. perché effettuatoN. 359/24 R.G.

Numero registro generale 359/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 8794/2026in danno del creditore.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsiData pubblicazione 08/04/2026in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.»;- si costituivano in giudizio, con separati atti, sia [OSCURATO:SOCIETA]. che Paola DeBenedictis, nonché la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto delle domande;- con ordinanza del 14.7.2010 il giudizio venne sospeso in attesa delladefinizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma e iscritto al N.33952/09 R.G., relativo alla opposizione al decreto ingiuntivo emesso neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA];- definito detto giudizio con statuizione definitiva, con ricorso dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ilTozzi riassunse il presente giudizio;- si costituì nuovamente [OSCURATO:SOCIETA]., richiamando tutte le difese eproduzioni svolte nella precedente fase del giudizio;- intervenne nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]., qualecessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), frai quali quelli derivanti dalla stipula del mutuo fondiario erogato con iscrizione diipoteca sul bene oggetto della compravendita impugnata dall’attore, facendoproprie le domande, eccezioni e conclusioni della cedente;- i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non si costituirono a seguitodella riassunzione;- il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14515/2020 del 22.10.2020, accolseparzialmente le domande attoree, dichiarando nulla, per simulazione assoluta,la compravendita di cui all’atto del 17 ottobre 2007, con cui [OSCURATO:PERSONA] trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. la proprietà dell’immobile suddetto,respingendo ogni altra domanda e regolando le spese;Numero registro generale 359/2024N. 359/24 R.G.

Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 8794/2026Data pubblicazione 08/04/2026- [OSCURATO:PERSONA] propose dunque appello avverso tale sentenza, deducendo esostenendo la parziale erroneità della pronuncia di primo grado e chiedendonela parziale riforma con la declaratoria della non opponibilità dell’ipoteca indiscorso alle ragioni creditorie dell’appellante;- si costituì [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (a suavolta incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendo il rigetto del gravame;- si costituì anche [OSCURATO:SOCIETA]., tramite [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria di BancaS.r.l., chiedendo anch’essa il rigetto dell’appello;- rimasero contumaci [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].;- la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31.10.2023, accolse l’appello,dichiarando, in conseguenza della già accertata simulazione assoluta dellacompravendita in data 17.10.2007 tra [OSCURATO:PERSONA] e FPM Partnerss.r.l., l’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria eseguita in data 6.3.2008 da [OSCURATO:SOCIETA]. a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. come da nota di iscrizione registroparticolare n. 5631 e registro generale n. 28332, regolando le spese;- avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., qualemandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta mandataria diMarte [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso EnricoTozzi;- [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese;- le parti costituite hanno depositato memoria;- il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni;Numero registro generale 359/2024N. 359/24 R.G.

Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 8794/2026Data pubblicazione 08/04/2026considerato che:- nella documentazione prodotta dalla ricorrente non risulta rinvenibile lacartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione nei confronti diPaola [OSCURATO:PERSONA], effettuata a mezzo del servizio postale;- in relazione alla causa petendi sottesa alle domande attoree, la predetta DeBenedictis debba indubbiamente considerarsi litisconsorte necessaria, sicché sirende indispensabile acquisire la prova della sua corretta evocazione anche inquesto giudizio di legittimità;- dunque, occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti diPaola [OSCURATO:PERSONA], salvo il deposito della cartolina di ricevimento suddetta neltermine di cui infra;p. q. m.rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni dallacomunicazione della presente ordinanza, salvo che, nel medesimo termine, partericorrente non depositi la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso percassazione già effettuata nei confronti della predetta.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte di cassazione, il giorno 13.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]- intimati –N. 359/24 R.G. Numero registro generale 359/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 8794/2026avverso la sentenza n. 6981/2023 della Corte d’appello di Roma, depositata ilData pubblicazione 08/04/202631.10.2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];rilevato che:- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo di essere creditoredella convenuta [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima, con rogito del 17 ottobre2007, aveva trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. un immobile sito in Roma, viaOttaviano n. 73;- l’attore dedusse che il contratto era simulato in quanto posto in essere «senzaeffettiva circolazione di denaro» ovvero nullo in quanto dissimulante unadonazione priva dei requisiti di forma; che in caso di infondatezza della domandadi simulazione, l’atto doveva essere revocato ai sensi dell’art. 2901 c.c.; chedalla nullità del contratto di compravendita discendeva l’inefficacia del mutuofondiario e della relativa ipoteca volontaria iscritta sul bene immobile in favoredi [OSCURATO:SOCIETA] in data 5.3.2008;- l’attore formulò le seguenti conclusioni: «Voglia l’Ill.mo Tribunale aditodichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliaretra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] l’inefficacia dellostesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarato nullo il predetto contratto dicompravendita, per i motivi di cui in epigrafe, estendere l’invalidità assoluta -per difetto genetico di causa - anche al contratto di mutuo descritto nell’epigrafeal capo 9). In subordine revocare il medesimo ex art. 2901 c.c. perché effettuatoN. 359/24 R.G. Numero registro generale 359/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 8794/2026in danno del creditore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsiData pubblicazione 08/04/2026in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.»;- si costituivano in giudizio, con separati atti, sia [OSCURATO:SOCIETA]. che Paola DeBenedictis, nonché la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto delle domande;- con ordinanza del 14.7.2010 il giudizio venne sospeso in attesa delladefinizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma e iscritto al N.33952/09 R.G., relativo alla opposizione al decreto ingiuntivo emesso neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA];- definito detto giudizio con statuizione definitiva, con ricorso dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ilTozzi riassunse il presente giudizio;- si costituì nuovamente [OSCURATO:SOCIETA]., richiamando tutte le difese eproduzioni svolte nella precedente fase del giudizio;- intervenne nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]., qualecessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), frai quali quelli derivanti dalla stipula del mutuo fondiario erogato con iscrizione diipoteca sul bene oggetto della compravendita impugnata dall’attore, facendoproprie le domande, eccezioni e conclusioni della cedente;- i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non si costituirono a seguitodella riassunzione;- il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14515/2020 del 22.10.2020, accolseparzialmente le domande attoree, dichiarando nulla, per simulazione assoluta,la compravendita di cui all’atto del 17 ottobre 2007, con cui [OSCURATO:PERSONA] trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. la proprietà dell’immobile suddetto,respingendo ogni altra domanda e regolando le spese;Numero registro generale 359/2024N. 359/24 R.G. Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 8794/2026Data pubblicazione 08/04/2026- [OSCURATO:PERSONA] propose dunque appello avverso tale sentenza, deducendo esostenendo la parziale erroneità della pronuncia di primo grado e chiedendonela parziale riforma con la declaratoria della non opponibilità dell’ipoteca indiscorso alle ragioni creditorie dell’appellante;- si costituì [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (a suavolta incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendo il rigetto del gravame;- si costituì anche [OSCURATO:SOCIETA]., tramite [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria di BancaS.r.l., chiedendo anch’essa il rigetto dell’appello;- rimasero contumaci [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].;- la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31.10.2023, accolse l’appello,dichiarando, in conseguenza della già accertata simulazione assoluta dellacompravendita in data 17.10.2007 tra [OSCURATO:PERSONA] e FPM Partnerss.r.l., l’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria eseguita in data 6.3.2008 da [OSCURATO:SOCIETA]. a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. come da nota di iscrizione registroparticolare n. 5631 e registro generale n. 28332, regolando le spese;- avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., qualemandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta mandataria diMarte [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso EnricoTozzi;- [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese;- le parti costituite hanno depositato memoria;- il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni;Numero registro generale 359/2024N. 359/24 R.G. Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 8794/2026Data pubblicazione 08/04/2026considerato che:- nella documentazione prodotta dalla ricorrente non risulta rinvenibile lacartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione nei confronti diPaola [OSCURATO:PERSONA], effettuata a mezzo del servizio postale;- in relazione alla causa petendi sottesa alle domande attoree, la predetta DeBenedictis debba indubbiamente considerarsi litisconsorte necessaria, sicché sirende indispensabile acquisire la prova della sua corretta evocazione anche inquesto giudizio di legittimità;- dunque, occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti diPaola [OSCURATO:PERSONA], salvo il deposito della cartolina di ricevimento suddetta neltermine di cui infra;p. q. m.rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni dallacomunicazione della presente ordinanza, salvo che, nel medesimo termine, partericorrente non depositi la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso percassazione già effettuata nei confronti della predetta.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte di cassazione, il giorno 13.2.2026.Il Presidente
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