CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto [OSCURATO:SOCIETA]., rappresenta ta e dife sa d agli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimi due, in Roma, Piazza di Pietra,26 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,(già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), rappresenta ta e dife sa da ll’ Avv.[OSCURATO:PERSONA], ed elet tivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, via Cassiodoro,19 -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Oggetto: Brevetto industriale Avverso la sentenza del Corte di Appello di Bolog na n. 2342 /2019 pubblicata il26.8.2019. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 10.4.2009, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese al Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, di accertare, in via d'urgenza, la non interferenza tra la propria tecnica di consolidamento degli edifici mediante uso di resina in lenta espansione da iniettare nel terreno sotto controllo geofisico con il sistema E.R.T. e i brevetti di cui era titolare la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., e di inibire alla detta società la prosecuzione della propria attività di concorrenza sleale mediante la diffusione sul mercato di notizie denigratorie per essa ricorrente, con la fissazione di penale in caso di non ottemperanza e pubblicazione dell'emanando provvedimento (R.G.n.6528/2009). Parallelamente, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 20.7.2009, la Ureteks.r.1. chiese, allo stesso Tribunale, che venisse inibito alla [OSCURATO:SOCIETA]. di diffondere sul mercato messaggi pubblicitari asseritamente ingannevoli e screditanti per la propria attività d'impresa (R.G. 13637/2009). Nel corso di tali procedimenti cautelari ante casuam le parti conclusero un parziale accordo transattivo, depositato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riconoscimento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], della non interferenza con i propri brevetti del procedimento [OSCURATO:SOCIETA] caratterizzato dalla tecnologia ERT ([OSCURATO:PERSONA]) realizzata con i marchi "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA] HD". Restarono in contestazione i reciproci addebiti di concorrenza sleale. Il Tribunale, con ordinanza depositata il 30.9.2009 nel procedimento promosso da [OSCURATO:SOCIETA] (R.G.n.6528/2009), ritenendo che la documentazione in atti (dichiarazioni sottoscritte sia "da privati" che dai titolari dell'agenzia [OSCURATO:PERSONA] incaricata dalla [OSCURATO:SOCIETA], in "alcuni casi" accompagnata "da intere registrazioni" di conversazioni avvenute "anche ne l corso del procedimento") confermava, nei limiti della sommaria cognitio propria della fase cautelare, che funzionari, dipendenti ed agenti [OSCURATO:SOCIETA], in colloqui intrattenuti sia con possibili clienti della [OSCURATO:SOCIETA], sia con fornitori e consulenti della medesima", avevano "diffuso apprezzamenti oggettivamente denigratori dell’ attività" della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; che "le affermazioni denigratorie" presentavano "tra loro anche un certo grado di coerenza se non di sovrapponibilità"; che ciò smentiva la tesi di Ureteck circa "la episodicità delle valutazioni dei singoli protagonisti"; che comunque la condotta denigratoria era stata tenuta da terzi interposti nella attività di concorrenza sleale direttamente riferibile a Ureteck che ne doveva dunque rispondere. Tutto ciò premesso, in accoglimento del ricorso, ordinava alla Ureteck "la cessazione dell'attività denigratoria consistente nel qualificare come contraffattorio o comunque illecito l'uso, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., del suo metodo di consolidamento degli edifici e di affermarne l'inefficacia" e fissava una penale di € 1.000 "per ogni violazione successivamente accertata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento". Il Tribunale di Bologna, sez. spec., con ordinanza 25.9.2009 (R.G.n.13637/2009), senza valutare il fumus boni juris, respingeva, invece, il ricorso ex art. 700 c.p.c. di Ureteck per difetto della prospettata situazione di urgenza e di attualità del dedotto periculum in mora atteso "che il nucleo delle affermazioni denigratorie" denunciate dalla ricorrente risalivano a circa due anni prima dal deposito del ricorso. Le citate ordinanze non venivano reclamate. Successivamente, con atto di citazione datato 4.6.2010, [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, la [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi agenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il Salvagnin, il Sacchi, e il Bordoni anche quali titolari delle omonime imprese individuali), esponendo:di essersi imposta sul mercato per l'adozione di tecniche mininvasive nell'ambito della sicurezza e della stabilità delle costruzioni civili apportando alla nota tecnica delle iniezioni di resine nel sottosuolo un importante sviluppo consistente nell'attuare un controllo geofisico mediante il sistema E.R.T. per monitorare gli effetti delle iniezioni, sistema protetto dal brevetto europeo EP 1.914.350 e realizzato con il marchio "[OSCURATO:PERSONA]" e, nella versione più aggiornata, "[OSCURATO:PERSONA] HD"; di avere subito una campagna denigratoria da parte della concorrente [OSCURATO:SOCIETA] che dal 2006, tramite i propri agenti, andava diffondendo, tra i potenziali clienti di essa [OSCURATO:SOCIETA], l'idea che la stessa operasse in contraffazione dei brevetti [OSCURATO:SOCIETA], o con metodiche poco serie e non supportate scientificamente, adottando lo slogan pubblicitario "se risolve è [OSCURATO:SOCIETA]" del tutto in linea con la sua condotta illecita in quanto chiaramente diretto "a svilire l'attività dei concorrenti (e quindi in primis [OSCURATO:SOCIETA], suo più diretto concorrente) tacciandola apertamente di inefficacia"; che tale campagna denigratoria era continuata anche dopo il provvedimento di inibitoria ottenuto in sede cautelare e indicava 5 episodi specifici; che [OSCURATO:SOCIETA] aveva posto in essere un'altrettanto sistematica opera diretta a impadronirsi di segreti industriali (il know-how di essa [OSCURATO:SOCIETA]) "organizzando vere e proprie 'imboscate"' e aveva anche violato gli accordi conclusi il 2.7.2009 nel corso del giudizio cautelare ante causamcontinuando a diffondere notizie infondate e screditanti del suo buon nome e immagine commerciale; che tali illecite condotte di [OSCURATO:SOCIETA] e dei suoi agenti le avevano causato gravi danni in termini di calo del fatturato, vanificazione degli investimenti pubblicitari, danno all'immagine e morale, perdita di valore per sottrazione di know-how, costi vivi affrontati per la ricerca delle relative prove. Ciò premesso, la [OSCURATO:SOCIETA]. concludeva per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] e dei suoi agenti convenuti al risarcimento dei gravi danni subiti, per la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della penale prevista nell'ordinanza cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da calcolarsi in €1.000 per ogni violazione accertata oltre €1.000 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento come da essa indicato con imposizione di definitiva inibitoria e di una nuova penale di €200.000 a carico di tutti i convenuti e pubblicazione dell' emananda sentenza. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituiva in giudizio e, premesso di essere titolare fin dal 1996 di un brevetto per la tecnica delle deep injiections-volta al consolidamento del terreno di fondazione delle costruzioni tramite iniezioni in profondità di resine espandenti e di aver realizzato un sistema di monitoraggio mediante raggi laser, esponeva: -che [OSCURATO:SOCIETA] aveva sviluppato, nel 2008, il procedimento [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato sul mercato in maniera ingannevole le potenzialità del sistema E.R.T. ([OSCURATO:PERSONA]) noto da anni come sistema per misurare la resistività elettrica del terreno ma inidoneo a definire la sua resistenza meccanica, come invece pubblicizzato da controparte; -che [OSCURATO:SOCIETA] si era resa responsabile di atti di concorrenza sleale in suo danno qualificando in maniera denigratoria i propri metodi di intervento definendoli vecchi, superati, alla cieca e privi di adeguati sistemi di monitoraggio; -che dopo l'accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] "si era affrettata a modificare il proprio sito internet e gran parte della comunicazione pubblicitaria eliminando e smussando le affermazioni ingannevoli in essi contenute circa le proprietà del" sistema ERT ritenute denigratorie e mendaci, e ciò l'aveva indotta a non reclamare l'ordinanza emessa a suo carico in sede cautelare; -che [OSCURATO:SOCIETA] aveva purtroppo ripreso ad agire aggressivamente e in maniera sleale nel mercato provocando gli agenti di essa [OSCURATO:SOCIETA]; -che le condotte agli stessi attribuite in parte non si erano verificate, o erano state rappresentatein modo distorto, e comunque erano da ritenersi scriminate dall'esimente della legittima difesa a fronte della "campagna di annientamento" "messa in piedi" da [OSCURATO:SOCIETA] in suo danno. La convenuta [OSCURATO:SOCIETA] contestavail fondamento delle domande attrici e in via riconvenzionale chiedeva accertarsi che [OSCURATO:SOCIETA] si era resa responsabile di atti di concorrenza sleale nei suoi confronti per mendacio pubblicitario, comparazione illecita e denigrazione, che le venisse inibita la prosecuzione di tale attività illecita con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti e pubblicazione dell'emananda sentenza. Si costituiva il convenuto [OSCURATO:PERSONA] eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e contestando ogni addebito. Si costituivano, con unica comparsa, anche gli agenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ribadendo le difese di [OSCURATO:SOCIETA] circa il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva basato la sua crescita imprenditoriale sul "sistematico inganno dei consumatori" facendo credere di disporre di uno strumento "miracoloso", in realtà inesistente, che le consentiva di "vedere" sotto il terreno individuando le parti non compattate e di verificare in corso d'opera e alla fine dell'intervento, il raggiungimento del risultato perseguito in termini di aumento della capacità portante del terreno. Contestavano comunque ogni addebito, ribadivano che la loro condotta "appariva giustificata sotto il profilo della legittima difesa" essendosilimitati a reagire agli atti di concorrenza sleale di [OSCURATO:SOCIETA]. Con ricorso cautelare in corso di causa deposito il 20.7.2010 l'attrice [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva la modifica del provvedimento cautelare già ottenuto con un aumento della penale, perché risultata inidonea a fungere da effettivo deterrente al compimento degli illeciti denunciati, e l'estensione della inibitoria e della penale a tutti gli agenti convenuti non coinvolti nella precedente fase cautelare ante causam. Il Tribunale, instaurato il contraddittorio, con ordinanza in data 15.9.2010 riteneva sussistente il fumus boni juris di alcuni episodi denigratori posti in essere dagli agenti Sacchi, Cesca, Ciffolilli e Bordoni successivi alla pronuncia del primo provvedimento cautelare favorevole a [OSCURATO:SOCIETA], inibiva, quindi, anche ai predetti, oltre che alla [OSCURATO:SOCIETA]. la prosecuzione "dell’ attività denigratoria consistente nel qualificare come contraffattorio o comunque illecito l'uso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. del suo metodo di consolidamento degli edifici e di affermarne l'inefficacia", e fissava "una penalità di mora di 630.000,00 per ogni episodio successivamente accertato". Respingeva, invece, il ricorso nei confronti degli agenti Corbatto e Salvagnini. I reclami proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dagli agenti destinatari del suddetto provvedimento venivano respinti. Nel corso del giudizio di merito venivano assunte le prove per testi sui capitoli dedotti dalle parti nei limiti dell'ordinanza del 22/[OSCURATO:DATA_NASCITA] e veniva espletata una C.T.U. per accertare la sussistenza e l'entità dei danni lamentati dall'attrice, e la congruità dei costi esposti nell'allegato 11 alla perizia di parte redatta dal prof. [OSCURATO:PERSONA]. All'esito l'attrice [OSCURATO:SOCIETA], premesso che la [OSCURATO:SOCIETA]. si era fusa per incorporazione "nella sua holding [OSCURATO:SOCIETA]." che si era contemporaneamente scissa destinando la parte più consistente del patrimonio alla neo costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., che tale riorganizzazione societaria pregiudicava il patrimonio rimasto in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.) e dunque la sua garanzia, chiedeva autorizzarsi il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino alla concorrenza di €1.989,247,76. Il ricorso veniva respinto con ordinanza 30.5.2014 per carenza del periculm in mora. Il Tribunale di Bologna, sezione specializzata di diritto industriale, all'esito della fase di trattazione e istruttoria, con sentenza n.2580 in data 25/28.8.2015, respingeva l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto Ciffolini e anche quella dell'attrice [OSCURATO:SOCIETA] di inammissibilità della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA] per carenza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c. Passando al merito, rilevata la genericità della "domanda attorea relativa alla sottrazione di know-how" avendo la [OSCURATO:SOCIETA] omesso la necessaria "previa individuazione delle informazioni riservate e dei segreti industriali" di cui [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe illecitamente appropriata, riteneva, comunque, che "i fatti provati non configurano sottrazione di segreti o notizie riservate". Richiamando il provvedimento cautelare 30.9.2009 escludeva, in particolare, che il 3.10.2008, in occasione di una visita allo stand Geostudi presso la fiera [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza, l'ing. [OSCURATO:PERSONA], direttore tecnico di Ureteck, ponendo le domande di cui al doc.14 attoreo ai titolari della Geostudi, tra i quali l'ing. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di [OSCURATO:SOCIETA], avesse tentato di acquisire, "in forme sleali" notizie riservate relative alle procedure [OSCURATO:SOCIETA]; escludeva altresì "il presunto tentativo di [OSCURATO:SOCIETA] di carpire la tecnica [OSCURATO:SOCIETA]" nel corso dell'anno 2008 approfittando del fatto che entrambe le società avevano aperto, in Novellara, due cantieri presso abitazioni vicine (tale scelta non era infatti dipesa da [OSCURATO:SOCIETA] e la stessa [OSCURATO:SOCIETA] aveva affermato, in sede cautelare, "che le visite 'sospette' nel cantiere [OSCURATO:SOCIETA]" erano «riferibili a tale geometra Peri, proprietario dell'abitazione oggetto dell'intervento [OSCURATO:SOCIETA], completamente estraneo alla organizzazione dell'impresa» e, come da dichiarazione scritta del Peri, non contestata nel suo contenuto da [OSCURATO:SOCIETA], «non erano state indotte» da [OSCURATO:SOCIETA] «ma erano motivate dalla personale curiosità professionale» del geom. Peri di confront are la qualità degli interventi). Il Tribunale riteneva, infine, che non vi fossero elementi a conferma del fatto, pure dedotto, che la descrizione giudiziale, autorizzata dal Tribunale su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] e svoltasi in Ponticella di [OSCURATO:PERSONA] (BO) nel 2008 presso un cantiere [OSCURATO:SOCIETA], al fine di accertare la lamentata interferenza delle tecniche [OSCURATO:SOCIETA] e i brevetti [OSCURATO:SOCIETA], «sia stata richiesta in mala fede e non invece al fine di realizzare il (..) diritto alla prova» di [OSCURATO:SOCIETA] «né che si sia svolta in modo da ledere il diritto di [OSCURATO:SOCIETA] alla propria privativa». In merito alla "condotta di denigrazione" imputata da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] e ai suoi sei agenti convenuti, il Tribunale riteneva che le prove documentali ed orali assunte « confermavan o, con alcune precisazioni, le considerazioni già esposte dai Giudici della cautela e che era stato pure provato che tali condotte (per la precisazione 4 episodi) furono successive all'emissione del provvedimento di inibitoria (depositato il 30 settembre 2009)» ed erano ascrivibili agli agenti Bordoni , Ciffolilli, Cesca, Corbatto. Quanto alla responsabilità della società, nella condotta tenuta dagli agenti, condividendo, ancora una volta, il giudizio espresso dal giudice della cautelare, il Tribunale, dato che le dichiarazioni degli agenti, provate in atti, presentavano aspetti ripetitivi, riteneva verosimile che le stesse fossero « il frutto di una impostazione riferibile alla società, che tendeva a screditare la metodologia applicata dalla concorrente», circostanza che aveva peraltro trovato conferma nelle deposizioni dei testi Roveda, Vinco (di parte [OSCURATO:SOCIETA]) e Vacca (di [OSCURATO:SOCIETA])dalle quali si poteva desumere «che la società concorrente [OSCURATO:SOCIETA], esaminato il brevetto e comunque la tecnologia di controparte, si fosse determinata ad 'avvertire' i potenziali clienti che il sistema della concorrente non era valido ed idoneo" e "di questo convincimento" costituiva riprova (..) anche la difesa di parte convenuta che in questa sede giudiziale aveva giustificato la condotta degli agenti come espressione di legittima difesa sostenendo il carattere illecito della comunicazione pubblicitaria di [OSCURATO:SOCIETA]». Sennonché, secondo il Tribunale, la tesi della legittima difesa non era "percorribile". Una volta accertato che [OSCURATO:SOCIETA] ed i suoi agentiavevano «reso affermazioni che svalutano il metodo applicato dalla concorrente, con effetti oggettivamente sminuenti e denigratori, così integrando la condotta descritta dall'art.2598 cc, n.2» spettava «alla società [OSCURATO:SOCIETA] dimostrare che le affermazioni rese sono veridiche, e fornite in maniera corretta e completa corrispondendo in tal modo ad una legittima difesa, a fronte della propalazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di dati mendaci, che inquinano il mercato, e violano i principi di veridicità e trasparenza che debbono governare la pubblicità, secondo la disciplina contenuta nel D.lgs. n.145 del 2007». E nel caso di specie non vi era «prova del mendacio di [OSCURATO:SOCIETA] e neppure della correttezza delle informazioni fornite dalla concorrente». Anzi, contrariamente a quanto dedotto da [OSCURATO:SOCIETA], la documentazione complessivamente prodotta conferiva un certo fondamento scienti fico al sistema di indagine ERT utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA]. Molti pareri tecnici acquisiti consentivano, infatti, di «affermare che attraverso l'inserimento di un elevato numero di elettrodi nel terreno, e il passaggio di corrente, si creano le condizioni per 'ricostruire al meglio forma, posizione e resistività reale delle diverse zone ...' ossia, in parole più semplici di rilevare, in una ottica tridimensionale, alcune delle caratteristiche del terreno sottostante, utili al fine di progettarne le modalità di consolidamento, e di monitorare il posizionamento della resina durante gli interventi, e l'eventuale allontanamento dell'acqua». D'altro canto, a ulteriore conferma di ciò, il Tribunale rilevava che «la stessa [OSCURATO:SOCIETA] pratica attualmente unametodologia che si avvale di indagini geolettriche, implicitamente riconoscendone la validità, e richiamava, sul punto, i docc. 79 e 98 depositati dalla difesa attrice». Escludeva, dunque, che la comunicazione pubblicitaria di [OSCURATO:SOCIETA] e il marchio commerciale adottato [OSCURATO:PERSONA] avessero « carattere oggettivamente ingannevole e mendace, ferma l'ovvia semplificazione contenuta nel messaggio pubblicitario che esprime in modo metaforico (`vedi e colpisci' il funzionamento del metodo di intervento [OSCURATO:SOCIETA]». Quanto « alle reciproche accuse di mendacio e illecita comparazione denigrativa che le parti in causa si rivolgono» il Tribunale riteneva che sia «le espressioni utilizzate nel messaggio presente nel sito di [OSCURATO:SOCIETA] il vecchio approccio di esecuzione di iniezioni alla cieca, completamente privo di adeguato sistema di indagini e controllo .... diversamente invece dalla tecnica [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]», sia lo "slogan “Se risolve è [OSCURATO:SOCIETA]" rientrassero « in quelle dichiarazioni pubblicitarie tese a magnificare il proprio prodotto o servizio, che la generalità dei consumatori percepisce immediatamente come esagerate, non destinate ad essere prese alla lettera, a cui il legislatore ha prestato specifica attenzione, all'art. 20 comma 3 del Codice del Consumo, escludendo, proprio per il loro carattere oggettivamente inoffensivo, che rappresentino pratiche scorrette». Accertata, quindi, la condotta denigratoria di [OSCURATO:SOCIETA] e dei suoi agenti nei confronti della società attrice il Tribunale riteneva tuttavia non provato, sulla base dell'espletata CTU, il nesso di causalità tra tale condotta illecita e la flessione del trend di crescita di [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo in contestazione e conseguentemente respingeva la sua domanda di risarcimento del danno per mancato guadagno, per perdita dei valori aziendali (marchio e avviamento) per perdita di valore degli investimento pubblicitari effettuati. Respingeva anche la domanda attrice di risarcimento del danno emergente per i "costi interni" asseritamente sopportati a causa della condotta illecita accertata mancando la prova «che l'impiego del personale in una attività anziché in altra abbia comportato un danno, e gli oneri del lavoro dipendente non possono essere riferiti alla condotta di terzi». Riteneva, invece, fondata, la domanda attrice di risarcimento del danno emergente che liquidava, come da C.T.U., in €39.214,92 pari alle « spese sostenute per approntare una difesa, interessando l'agenzia investigativa e perseguendo la condotta sleale della controparte» e documentate dalle relative f atture e messi da soggetti terzi e prodotte nel corso delle operazioni peritali la cui acquisizione era ammissibile stante la mancata opposizione di [OSCURATO:SOCIETA], somma di €39.214,92 che andava aumentata, trattandosi di debito di valore, ad € 42.900,00 per maggio razione di interessi calcolati sull a suddetta somma di €39.214,93 di anno in anno rivalutata dal 31.12.2008, data intermedia dei vari esborsi equitativamente indicata per comodità di calcolo, alla data della sentenza. Riconosceva anche il risarcimento del danno non patrimoniale subito da [OSCURATO:SOCIETA] a causa della condotta concorrenziale illecita lesiva del suo "diritto alla reputazione", danno che liquidava, all'attualità, nella somma di €25.000,00 ritenuta congrua sulla base degli acquisiti elementi di giudizio. Escludeva che [OSCURATO:SOCIETA] avesse violato gli accordi del 2.7.2009 e determinava in €4.000 "la penale dovuta" per le 4 accertate violazioni del primo provvedimento di inibitoria del 30.9.2009. Condannava, quindi la [OSCURATO:SOCIETA]., in cui si era fusa per incorporazione la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] ., e gli agenti convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a favore dell'attrice [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di €67.900,00 (€ 42.900,00 + € 25.000,00) oltre interessi dalla sentenza al saldo, e condannava i medesimi convenuti al pagamento, in solido, anche della penale di € 4.000,00 per le violazioni accertate nella inibitoria. Respingeva la domanda attrice di estensione della condanna alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., "originata dalla scissione" della [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo, la detta società, stata parte del giudizio. Poneva, infine, a carico dei convenuti le spese del giudizio di merito, compensava interamente le spese dei vari giudizi cautelari e di C.T.U. Avverso la sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]. ne chiedeva la riforma con accoglimento delle domande già proposte, spese rifuse di entrambi i gradi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituiva in giudizio e, contestato il fondamento del gravame, proponeva, a sua volta, appello incidentale affidandosi a 5 motivi e concludeva per le relative riforme dell'impugnata sentenza (previa ammissione di alcuni capitoli di prova orale, esclusi dal Tribunale, volti a smentire la denunciata sottrazione di informazioni riservate) con vittoria di spese e condanna di [OSCURATO:SOCIETA] per lite temeraria exart. 96, comma 3, c.p.c. Si costituivano in giudizio, con unico atto, anche gli agenti Bordoni, Cesca, Corbatto, Sacchi e Salvagnin e proponevano appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva accertato la commissione, da parte loro, di atti denigratori nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], li avevaritenuti responsabili, in solido con la Thur (già [OSCURATO:SOCIETA]), dei danni liquidati a favore dell'attrice e li aveva condannati anche al pagamento della penale. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., citata dall'appellante, eccependo la propria "carenza all'impugnazione passiva" e contestando, comunque, il fondamento del gravame nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace, benché regolarmente citato. La corte di Appello di Bologna con la sentenza impugnata riduceva a € 21.800 la somma oggetto della condannadella [OSCURATO:SOCIETA] e degli altri convenuti per i danni patrimoniali subiti dall’appellante; escludeva la condanna al pagamento della penale a carico degli appellanti incidentali; inibiva alla [OSCURATO:SOCIETA]. e agli agenti appellati la prosecuzione dell’accertata attività denigratoria fissando una penale di € 5.000 per ogni violazione; dichiarava inammissibile l’appel lo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l.ha presentato ricorso con otto motiv i e controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:SOCIETA]. ha prodotto controricorso e ricorso incidentale con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce: 1.violazione e/o dell'art. 2043 c.c. e degli articoli 40 e 41 c.p. (in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c.) — utilizzo di criteri erronei in diritto per l'accertamento del nesso causale. La Corte avrebbe erroneamente negato l’esistenza del nesso di causalità tra l’accertata campagna denigratoria e la riduzione del trend di crescita della ricorrente. In assenza si altri fatti che fossero in grado di dare una spiegazione alternativa, il Giudice di merito avrebbe dovuto accertare se in assenza della denigrazione la riduzione del trend si sarebbe egualmente verificata (causalità ipotetica). La Corte avrebbe omesso, così, ogni indagine controfattuale 1.1 La censura è inammissibile. Il lamentato errore di diritto secondo cui la Corte non avrebbe applicato il principio probabilistico nell’accertamento del nesso causale non è sussistente, perché in entrambi i gradi di giudizio nel merito è stato ritenuto che «per le modalità con cui la condotta di denigrazione si è esplicata (contatti con singoli clienti e non mediante pubblicità o comunicazioni di massa mediante altri strumenti dotati di maggiore pervasività nel mercato) non è possibile, con un giudizio di sufficiente probabilità, che essa sia stata la causa della riduzione del trend di crescita di [OSCURATO:SOCIETA]». Ulteriori motivazionisulla insufficiente probabilità vengono poi esplicata nella motivazione tra cui ad esempio la diversa cadenza temporale tra l’ultimo atto di denigratoria accertato (primavera 2010) e il calodel trend di crescita più significativo (2011) accertato dal CTU, che si è anche soffermato sulla circostanza che il fatturato di [OSCURATO:SOCIETA] è rimasto stabile negli anni successivi al 2012 e che il calo di produttività lamentato dalla società non corrisponde ad alcun incremento di fatturato della [OSCURATO:SOCIETA]. La corte ha così adeguatamente motivato le circostanze fattuali poste a fondamento della sua motivazione sull’assenza di elementi che potessero rendere più probabile che non l’accertamento del nesso di causalità. La censura, pertanto, assume un carattere meritale. E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ( cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021). 2. V iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ( in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c.) — d isapplicazione del criterio di giudizio discendente dalle regole in punto di ripa rtizione dell'onere della prova.La corte avrebbe omesso di considerare che l’onere di allegazione e prova su eventuali fattori alternativi del nesso di causalità incombe sul convenuto in via di eccezione, che nel caso di specie avrebbero fatto riferimento a fattori generici o ad elementi del tutto insufficienti ad integrare una adeguata prova dei fatti impeditivi all’accertamento del nesso di causalità 2.1 La censura è inammis sibile. Si fonda sul principio che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto fornire adeguata prova sui fattori diversi cui dovrebbe essere imputato il calo del trend. Vi è, però, che l’onere della prova sull’esistenza del nesso di causalità è saldamente ancorata sulla parte che lamenta di essere stata danneggiata (n. 10050/2022;Cass.,n. 29315 /2017 ; ) e le prove fornite da [OSCURATO:SOCIETA], insieme agli altri elementi istruttori acquisiti con la CTU, hanno indotto la Corte a ritenere che la prova non è stata raggiunta nemmeno applicando il principio probabilistico. 3.violazione/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c.) — erronea nozione di ma ssima di esperienza;Nullità della sentenza per violazione/o falsa applica zione dell’art. 115 c.p.c. (inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) — erronea nozione di massima di esperienza.La Corte avrebbe ritenuto che le modalità della condotta di denigrazione non potessero essere sufficienti a giustificare la riduzione del trend di crescita secondo massime di esperienza. Avrebbe attuato, così una errata interpretazione dell’art. 115 c.p.c. contraria agli arresti di questa Corte con una violazione della norma.I medesimi fatti censurati sub 3 potrebbero integrare anche un error in procedendo con violazione dell’art. 360, n. 4, c.p.c. 4. nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c . p . c. (in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.) — errore di percezione del contenuto oggettivo delle prove testimoniali sull’ide ntità dei destinatari della denigrazione; erronea nozione di massime di esperienza. I medesimi fatti censurati sub 3 pot rebbero integrare anche un error in procedendocon violazione dell’art. 360, n. 4, c.p.c. 5.violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 e (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) — fondamento della presunzione su indiziprivi di gravità, precisione e concordanza, con sussunzione, sotto la previsione dell'art. 2729 c.c., di fatti privi dei caratteri legali.La Corte avrebbe escluso il nesso di causalità con un errore di percezione delle prove testimoniali, poiché i destinatari dei messaggi fallaci erano stati anche professionisti e amministratori di condominio. Nell’escludere il nesso di causalità la Corte avrebbe evidenziato che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva avuto alcun aumento di ricavi ed anzi anche un calo di ricavi diversamente da quanto sarebbe emerso dalla CTU. 5.1Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, poiché contestano singoli diversi passaggi della motivazione, ma nel loro insieme non censurano la ratio decidendi nella sua complessità. Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Cass., n. 13880/2020; e con motivazione parzialmente diversa Cass., n. 18641/2017). 6. V iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c.) — errore di diritto circa il preteso requisito dell’impossibilità della prova ai fini del ricorso alla liquidazione equitativa. La Corte avrebbe ritenuto, non correttamente, che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva fornito adeguata prova sull’entità dei danni subiti. 6.1 La censura si fonda su un errore di interpretazione della motivazione. La Corte ha accertato che il presunto danno derivante dalla perdita della commessa del cliente Rigo non era sussistente perché lo stesso cliente sentito come teste aveva ricollegato lasua scelta alla valutazione di maggior esperienza della [OSCURATO:SOCIETA] e non ai giudizi espressi sulla qualità del prodotto [OSCURATO:SOCIETA]. Il mancato riconoscimento, quindi, non era ricollegabile alla impossibilità di provare il danno (tra l’altro facilmente dimostrabile trattandosi di una specifica commessa), ma, nuovamente alla riscontrata inesistenza di nesso causale tra la perdita della commessa e l’attività di [OSCURATO:SOCIETA]. 7.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.) - autonomia della voce di danno costituita dal lucro cessante. La Corte non avrebbe accertato il danno derivante dal pregiudizio dell’immagine derivato dalla campagna denigratoria ritenendo la questione assorbita dal mancato riscontro sulnesso di causalità. Tale danno avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa. 7.1 La censura è infondata. La Corte ha liquidato il danno derivante dalla lesione della immagine, ma la censura presuppone ancora una volta che tale lesione si collegata alcalo di produzione e ritiene che la quantificazione del danno sia stata determinata non correttamente perché non include il lucro cessante. Ancora una volta si tende a rinvenire un nesso di causalità che la Corte ha escluso anche sotto questo profilo. 8. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 244 c . p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) capitolo di prova vertente su fatti storici e non su apprezzamenti del teste. La Corte non avrebbe valutato il danno derivato alla [OSCURATO:SOCIETA] per l’aver dovuto impegnare parte del suo personale al fine di occuparsi del contenzioso in essere. Avrebbe applicato anche erroneamente il principio di diritto enunciato da questa Corte sui poteri del Giudice di merito ex art. 244 c.p.c. 8.1La censura è meritale. La Corte ha adeguatamente motivato l’esclusione della prova per testi richiesta. In questa sede è anche generica, perché non è supportata da alcun elemento o documento che riguardinoil capitolo di prova evocato. Il ricorso per cassazione deve esporre tuttoquanto necessario a porre il Giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti edotte nel processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., n. 31082/2017; Cass., n. 1926/2015; da ultimo ex multis Cass., n. 12191/2020; Cass., n. 10143/2020). La ricorrente incidentalededuce: 9.Con il primo motivo si censura : O messa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) . La Corte avrebbe rigettato la domanda della ricorrente incidentale sulla condanna della [OSCURATO:SOCIETA] per la campagna denigratoria basata su uno slogan, diffuso via internet, volto a presentare l’attività della [OSCURATO:SOCIETA] come superata tecnologicamente. Avrebbe ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva essere identificata come bersaglio della pubblicità negativa nonostante che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse fornito adeguata prova sulla identificabilità del suo prodotto come quello denigrato. 9.1La censura è inammissibile. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., S.U., n. 8053 /2014 ; Cass., n. 9253 /2017 ; Cass., n. 27415/2018 ) . La Corte di merito ha espresso una valutazione di merito escludendo, in fatto, che il giudizio espresso nella pubblicità possa ritenersi testualmente riferito alla [OSCURATO:SOCIETA], valutando correttamente la domanda proposta. 10. Con il secondo motivo si censura : Violazione/falsa applicazione dell’art. 2598, nn. 2 e 3, c.c. e degli artt. 81 e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La Corte avrebbe ritenuto che non possa essere configurabile attività denigratoria se il destinatario non sia riferito ad uno specifico concorrente. 10.1La censura tende a dimostrare che sia configurabile attività denigratoriaanche se non riferita ad un concorrente specificamente. Ai fini della configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente, ma possono avere a oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale all'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva diffusione tra un numero indeterminato (o una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi (Cass., n.3453/2020). L’illecito, così, si concretizza soltanto se diretto ad attuare una concorrenza sleale mirata nei confronti di uno specifico concorrente. La censura è inammissibile. 11.Per quanto esposto il ricorso principale è in grandissima parte, e quello incidentale del tutto, inammissibile in quanto mostrano di non comprendere la ratio decidendi contenuta nel provvedimento impugnato, risultando perciò ellitticirispetto ad essa ecomunque anche infondat i. Per la parziale reciproca soccombenza le spese vanno compensatetra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricors i e compensa le spese del giudiziotra le p