CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20808/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso per regolamento di competenza n. 19176/23 proposto da: -) Ministero dell’Economiae delle Finanze , in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché -) Repubblica Federale di Germania; -intimata - avverso l’ordinanza del Tribunale di Avezzano 19luglio 2023 pronunciata nel giudizio n. 1366/22; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2023 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Avezzano la Repubblica Federale di Germania. Oggetto:regolamento di competenza Hanno dedotto di essere figli di [OSCURATO:PERSONA]; che il loro padre dopo la resa dell’Italia agli angloamericani l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (rectius, il 3.9.1943, essendo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la data in cui l’armistizio siglato cinque giorni prima fu reso di pubblico dominio) fu preso prigioniero dall’esercito tedesco e deportato in Germania, dove rimase sino al maggio 1945; che il loro padre, rientrato in Italia, era decedutonel 2005. Hanno concluso chiedendo la condanna dello Stato convenuto al risarcimento dei danni patiti dal proprio padre in conseguenza della cattura e della prigionia, il cui risarcimento fu da loro acquisito jure hereditario. 2. Contumace la Repubblica Federale di Germania, intervenne nel giudizio volontariamente il Ministero dell’Economia, deducendo che: -)l’art. 43 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 36 (conv. dalla l. 29.6.2022 n. 79, in vigore dal 30.6.2022) aveva escluso la legittimazione (sostanziale) passiva della Repubblica Federale di Germania per i danni conseguenti a “lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, attribuendola in sua vece al Ministero dell’Economia; -) poiché unico soggetto passivamente legittimato era dunque l’Amministrazione delle finanze , il Tribunale adìto doveva ritenersi incompetente per territorio, essendo competente il Tribunale de L’Aquila quale foro erariale. 3. Con ordinanza 10.7.2023 il Tribunale di Avezzano, dopo essersi riservato, ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, osservando che il foro erariale non trova applicazione quando la pubblica amministrazione intervenga volontariamente in causa. 4. Il Ministero delle finanze ha proposto istanza di regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale de L’Aquila; gli attori nel giudizio a quo hanno depositato memoria ex art. 47 c.p.c. aderendo all’istanza, ribadita nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c..Anche il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale de L’Aquila. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero dell’Economia deduce -in sintesi -che la propria posizione processuale non doveva considerarsi quella di un interventore, ma quella del soggetto da ritenere il reale convenuto e il reale legittimato (sostanziale) , e che pertanto non poteva trovare applicazione il principio richiamato dal Tribunale, concepibile solo con riferimento all’intervento ad adiuvandumod autonomo. 1.1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento che non possiede i requisiti formali d’una decisione sulla competenza. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che n elle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica il giudice unico, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione. Pertanto il provvedimento col quale il giudice provveda sull’eccezione di incompetenza rigettandola, ma senza avere previamente invitato le parti a precisare le conclusioni, non è una decisione sulla competenza, ma una ordinanza c.d. di accantonamento, con la quale il giudice sceglie di risolvere la questione di competenza unitamente al merito, ai sensi dell’art. 187, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.(ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25883 del 21/12/2010, Rv. 615313 -01). 1.2. Restasolo da aggiungere che ai fini della qualificazione d’una ordinanza come decisione sulla competenza o come ordinanza di accantonamento ex art. 187 c.p.c. non rileva l’interno volere del Magistrato giudicante. Quand’anche, infatti, questi avesse in animo di decidere definitivamente ed immediatamente la questione di competenza, quel che rileva ai fini dell’impugnabilità è la forma del provvedimento adottato . E l’ordinanza riservata adottata senza previa precisazione delle conclusioni non è provvedimento idoneo a decidere in modo definitivo una questione di competenza, perché in nulla si distinguerebbe da qualunque altro provvedimento istruttorio. La necessità della previa precisazione delle conclusioni e dell’adozione delle forme prescritte per la decisione - anche parziale - della causa è dunque imposta dall’esigenza di tutelare l’affidamento delle parti litiganti, che altrimenti non potrebbero mai sapere con esatta certezza se un provvedimento sulla competenza che non chiuda il processo debba o meno essere impugnato con regolamento di competenza. 2. La peculiarità del caso; l’ambiguità dell’ordinanza impugnata e l’adesione degli attori all’istanza di regolamento costituiscono gravi motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese del presente regolamento. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione c