CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 ottobre 2022
Cassazione n. 36469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 18438-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difesoda se stesso e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Condojanni , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] in Lucina n. 26 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] di Condojanni. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, (cod. fisc. p.i. 00675700827 ), in persona del legale rappresentante pro tempore Commissario liquidatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con laquale elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Palermo, depositata in data 8 giugno 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ritualmente depositato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avvero lo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, nel cui ambito il Commissario liquidatore aveva ammesso al passivo della predetta società il credito vantato dall’odierno opponente per euro 2.548,28, a fronte del credito richiesto per euro 94.401,28, sostenendo di essere creditore della predetta società per aver prestato in favore di quest’ultima attività di difesa e di assistenza legale. 2. Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, ha ammesso al passivo della [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, il maggior credito di euro 22.837, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. Il Tribunale ha ritenuto -per quanto qui ancora di interesse - che le istanze istruttorie formalizzate nel corso dell’udienza del 21 marzo 2016 dovevano essere dichiarate inammissibili in quanto tardive; che, con riferimento alla richiesta di produzione della documentazione allegata alla domanda di insinuazione al passivo, la stessa, ove non prodotta in allegato al ricorso in opposizione, può essere acquisita dal giudice ma solo se il ricorrente ne abbia fatto specifica richiesta in seno al ricorso, circostanza non ricorrente nel caso in esame posto che la richiesta di produzione di detta documentazione era stata formulata per la prima volta dall’opponente nella citata udienza del 21 marzo 2016; che era fondata l’eccezione di prescrizione sollevata ai sensi dell’art. 2956 cod. civ. da parte della [OSCURATO:PERSONA], in l.c.a., con riferimento alle cause contrassegnate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 34, 35, 36, 37 e 43, essendo trascorsi più di treanni fra la data di definizione delle stesse e la data di presentazione della domanda di insinuazione al passivo; che non poteva valere, come atto interruttivo della prescrizione, alla luce del suo contenuto, la nota datata 8 giugno 2010inviata dall’opponente alla Progress, in quanto priva di qualsiasi richiesta di pagamento; che la richiesta di deferimento di giuramento decisorio ex art.2960 cod. civ. formulata dall’opponente non poteva essere accolta in quanto tardiva; che neanche poteva ritenersi, al fine di rigettare l’eccezione in questione, che le difese avversarie avessero confermato la mancata estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 2959 cod. civ., essendo in realtà il commissario terzo e non potendo disporre dei diritti della massa dei creditori e non potendosi perciò attribuire alle sue dichiarazioni natura confessoria; che inoltre era impossibile per il commissario liquidatore riferire in ordine al fatto in sé dell’estinzione del debito, questione quest’ultima propria della società in bonise come tale estranea all’esperienza diretta del commissario; che dovevano anche ritenersi prive di efficacia probatoria nei confronti del commissario – in quanto terzo rispetto alla società in bonis – le scritture contabili della società, stante l’inapplicabilità degli artt. 2709 e 2710 cod. civ. in sede di verifica dei crediti; che comunque la formula indicata per il giuramento era in ogni caso inammissibile in quanto il giuramento può essere deferito al commissario non nella formula del giuramento de veritate (che presuppone la conoscenza diretta del fatto da provare) ma soltanto nella formula del giuramento de scientia(riferito, cioè , alla notizia che egli abbia di un fatto altrui), come previsto dal secondo comma del citato art. 2960 cod. civ.; che pertanto la domanda di ammissione al passivo doveva essere respinta per i crediti professionali relativi alle cause contrassegnate con la numerazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 34, 35, 36, 37 e 43; che invece risultava sufficientemente documentatal’attività svolta dal professionista per le altre pratiche di cui ai nn. 10,14,16,17,19,21,22,23, 24, 25, 26,27,28, 29,30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 45, 46 e 48; che, per la determinazione del quantum, occorreva richiamare la convenzione del 4 luglio 2008, tenuto conto dell’esito della causa e del valore di quest’ultima desunto dagli atti prodotti e, in mancanza di questi atti, del valore minimo previsto dalla convenzione sopra indicata; che occorreva invece escludere dall’ammissione al passivo i crediti professionali con riferimento alle pratiche nn. 8, 49, 50 e 51, in relazione alle quali non risultava prodotto alcun documento;che, in relazione alla pratica n. 47, la domanda di riconoscimento del relativo credito professionale doveva essere respinta in quanto dal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall’ordinanza della Corte di appello di Messina del 28.5.2009 era emerso che il ricorrente non era stato il difensore della società ma della controparte processuale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che il credito vantato dall’opponente doveva pertanto essere ammesso per la più limitata somma di euro 22.837,50, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2, oltre Iva e Cap. 2. Il decreto , pubblicat o l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , è stata impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativaha resistito con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 99 l. fall., nonché dell’art. 210 cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale sarebbe incorso nella denunciata violazione di legge nel ritenerlo decaduto dalla produzione della documentazione allegata alla domanda di insinuazione al passivo, stante l’espressa e tempestiva domanda di acquisizione formulata nel ricorso(e poi reiterata nelle note difensivedel 3 febbraio 2016 e all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Osserva il ricorrente che,nell’atto di opposizione allo stato passivo - dopo aver allegato l’istanza di ammissione al passivo - , aveva descritto e richiamato la documentazione ad essa allegata, così rendendola parte della stessa opposizione. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art.2956 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nell’accogliere l’eccezione di prescrizione per una parte dei crediti insinuati che in realtà non sarebbe applicabile al rapporto oggetto del presente giudizio. Si evidenzia che per giurisprudenza consolidata leprescrizioni presuntive, trovando applicazione unicamente ai rapporti che si svolgono senza formalità ove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato per iscritto. Osserva ancora il ricorrente che, nel caso di specie, risulterebbe dagli atti di causa che il rapporto negoziale intercorso tra le parti non possa rientrare tra quelli che si svolgono “senza formalità” posto che ogni singola fase dell’incarico era stata preceduta, accompagnata e seguita da rigorosi iter burocratici e formali, come dimostrato per tabulas dalla convenzione del 4.7.2008, citata e data per incontestata dallo stesso Tribunale e che prevedevaespressamente il conferimento per iscritto di ogni singolo incarico, periodiche comunicazioni sullo stato di ogni singolo procedimento, accompagnate da una prognosi attendibile circa l’esito dello stesso, l’analitica e dettagliata modalità di calcolo e liquidazione dei compensi, anche con riferimento all’eventualità in cui la liquidazione giudiziale fosse stata più vantaggiosa di quella oggetto di pattuizione tra le parti. Osserva ancora il ricorrente che la detta convenzione prevedeva anche una dilazione di pagamento dei compensi ad un termine non inferiore a trenta giorni dall’invio della fattura da parte del professionista, e dunque esattamente l’opposto di quello che la giurisprudenza individuava come oggetto esclusivo delle prescrizioni presuntive. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2956, 2959 e 2960. Si osserva che l’eccezione di prescrizione presuntiva, presupponendo l’intervenuto pagamento, non consente contestazione alcuna in ordine all’esistenza del credito azionato neppure in relazione a parte degli importi richiesti, con la conseguenza che l’ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva) può risultare anche per implicito dalla contestazione da parte del debitore stesso dell’entità della somma richiesta, principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e comunque applicabili anche nelle ipotesi in cui l’eccezione in esame sia stata sollevata dalcuratore fallimentare ovvero – come nel caso in esame – dal commissario liquidatore. Osserva ancora il ricorrente che, nelle ipotesi qui in discussione, gli unici strumenti di cui dispone il creditore a fronte dell’eccezione di cui all’art. 2956 cod. civ.sono quelli previsti rispettivamente dagli artt. 2959 cod.civ. (ammissione di controparte che l’obbligazione si sia estinta) e 2960 (deferimento giuramento decisorio), con la conseguenza che non può sostenersi che la prescrizione presuntiva sia sempre e comunque nella disponibilità del creditore e, per altro verso, precludere al creditore di giovarsi di uno degli unici due strumenti accordati dal legislatore per superare l’eccezione stessa. Si osserva che la comparsa di costituzione e risposta della Progress in l.c.a., nel giudizio di opposizione allo stato passivo, contiene diverse contestazioni non soltanto della quantificazione dei crediti azionati ma anche dell’espletamento dell’attività professionale (cfr. pag. 6 della detta comparsa), con la conseguenza che, per quanto sopra osservato, una simile impostazione difensiva risulterebbe ontologicamente incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva e che emergerebbe chiaramente la illegittimità della statuizione impugnata laddove la stessa aveva rilevato “… l’impossibilità del Commissario liquidatore di riferire in ordine al fatto in sé dell’estinzione del debito, condotta propria della società in bonis e come tale estranea all’esperienza diretta del commissario …”. 4. Il quarto mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la nota dell’8 giugno 2010 inviata alla società debitrice non valesse adinterrompere la prescrizione in quanto ritenuta mancante di qualsiasi richiesta di pagamento. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente che è proprio il contenuto della missiva a fugare ogni dubbio in ordine all’efficacia interruttiva della prescrizione, anche in considerazione della qualifica del destinatario (commissario liquidatore e della fase amministrativa di verifica dei crediti in cui la stessa è collocata temporalmente). Si evidenzia infatti che la trasmissione di un elenco di tutti gli incarichi conferiti alla Progress, sia pendenti che definiti, ed espressamente finalizzato alla procedura di liquidazione non possa che integrare una richiesta di pagamento, con l’effetto di interrompere la prescrizione. 5. Il ricorrente propone inoltre un quinto mezzo con il quale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2957 cod. civ., sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe ulteriormente errato in ordine al momento di decorrenza della prescrizione. Si evidenzia che il provvedimento impugnato sarebbe incorso nella violazione del predetto indice normativo sotto due distinti profili, e cioè, da un lato, per aver fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data di pubblicazione della sentenza e non già dalla data di messa in liquidazione della Progress e, dall’altro e in via subordinata, per aver fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data di pubblicazione della sentenza e non già dal definitivo compimento dell’incarico conferito, in ogni fase anche esecutiva, ovvero, al più, al momento del passaggio in giudicato della sentenza. Osserva, ancora, sotto il primo profilo di doglianza, che l’assoggettamento di una impresa a liquidazione coatta amministrativa determina, a mente dell’art.1722 cod. civ. e 78 l. fall., lo scioglimento del mandato di avvocato, a cagione della perdita della capacità del mandante, con la conseguente equiparazione, ai fini dell’art. 2957 cod. civ., di tale scioglimento alla revoca del mandato, dalla quale decorre il termine diprescrizione. Osserva inoltre il ricorrente che l’intervenuta liquidazione coatta della Progress avrebbe determinato per la prima volta quel “compimento della prestazione” postulato dal primo comma dell’art. 2957 cod. civ., con conseguente inizio del periodo prescrizionale. 6.Il sesto mezzo denuncia, inoltre, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 233 cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale di Palermo avrebbe errato nel ritenere tardiva l’istanza istruttoria volta ad ammettere il richiesto giuramento decisorio ex art. 2960 cod. civ. Osserva infatti il ricorrente che il giuramento decisorio potrebbe essere deferito in ogni stato e grado del processo, anche per evidenti finalità deflazionistiche ed è peraltro la stessa norma processuale sopra indicata ad evidenziare la possibilità di deferimento del giuramento “in qualunque stato della causa”. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente che la predetta istanza istruttoria era stata comunque avanzata nella memoria del 3 febbraio 2016 che, rappresentando un’appendice scritta della prima udienza, avrebbe dovuto essere considerato strumento idoneo e tempestivo per avanzare la richiesta in esame. 7. Con il settimo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.2736, 2739 e 2960 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe comunque errato nel ritenere il giuramento decisorio inammissibile in relazione alla formula adottata perché articolato come giuramento de veritate e non de scientia. Osserva ancora il ricorrente che un eventuale difetto di formulazione del giuramento avrebbe potuto essere facilmente superato da una modifica dello stesso tramite anche l’intervento del giudice. 8. L’ottavo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., e 2700 cod. civ. Ricorda il ricorrente che, in relazione alla pratica n. 47, la domanda di riconoscimento del relativo credito professionale era stata rigettata dal Tribunale in quanto dal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall’ordinanza della Corte di appello di Messina del 28.5.2009 sarebbe emerso – secondo l’opin amento dei giudici del merito – che egli ricorrente non sarebbe stato il difensore della società ma della controparte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente che tale statuizione giudiziale sarebbe doppiamente errata, sia perché il Tribunale avrebbe deciso senza che sulla detta questione fosse stata sollevata eccezione da parte della società in l.c.a. sia perché il materiale probatorio sarebbe stato valutato in modo difforme dalle regole vincolanti in materia. Si evidenzia infatti che, in ordine alla pratica n. 47, la società opposta non aveva mai sollevato alcuna eccezione in ordine all’esistenza di un mandato professionale in suo favore, attenendo le contestazioni ad altri profili della prova del credito, con ciò incorrendo il Tribunale nella violazione dell’art. 112 cod. proc civ. - per la ragione di aver pronunciato d’ufficio su eccezioni non sollevate dalla parte -e nella violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non aver posto a fondamento della decisione fatti non specificatamente contestati dalle parti. Osserva ancora il ricorrente che, nell’allegato 69, aveva prodotto nel giudizio di opposizione la copia dei verbali di udienza e di una ordinanza della Corte di appello di Messina da cui si evincerebbe l’errore in cui era incorso il Tribunale e che sarebbe stato determinato da un refuso di stampa del verbale ove erano state invertite le parti processuali del giudizio. Ciò determinerebbe –secondo il ricorrente –anche la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.9. Ritiene ilCollegio di dover rinviare la discussione della presente causa a nuovo ruolo, stante la rimessione, intervenuta nell ’ odierna camera di consiglio, al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di questione (R.G. 25305/2015 – avv. [OSCURATO:PERSONA] ele Brunelli c/ Fallime