Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05242/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 maggio 2021, la Corte d'appello di Milano, escludendo la recidiva applicata in primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti dell'odierno ricorrente, confermandone la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver illecitamente ceduto e detenuto sostanze stupefacenti, in concorso con altre persone.

2. Con il primo motivo di motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale, per essere stata ritenuta provata la responsabilità dell'imputato aldilà di ogni ragionevole dubbio.

In particolare, si deduce che l'imputato non era stato colto né nell'atto di produrre o confezionare o cedere lo stupefacente, né nel possesso di sostanza o somme ad essa riconducibili, mentre il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (colto nell'atto di cessione) aveva negato di conoscerlo.

2.1. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione sia in ordine all'elemento oggettivo del reato, sia rispetto alla pena, applicata in misura prossima al medio edittale senza specifica motivazione, sia, infine, riguardo la mancata concessione nella loro massima estensione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, posto che contiene doglianze generiche e non consentite in sede di legittimità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto.

Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto 1 ". 1-; d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

3.1. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, la sentenza, con una ricostruzione non censurabile in questa sede e non illogica, ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, dando rilievo, oltre all'avvertimento fatto da [OSCURATO:PERSONA] ai complici, alla circostanza che l'imputato era stato rinvenuto in possesso delle chiavi dell'ascensore del palazzo dove gli operanti di p.g. avevano rinvenuto i mezzi per il confezionamento della sostanza, contestualmente trovata, occultata, in un vaso collocato sul pianerottolo dell'edificio da cui l'imputato ed un terzo complice stavano cercando di allontanarsi per sottrarsi al controllo di polizia.

3.2. Quanto al secondo motivo, vanno richiamati i consolidati principi secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione.

Nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - qual è quella nella specie applicata - non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Del pari, la sentenza impugnata ha motivato non illogicamente la mancata estensione nel massimo della riduzione conseguente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo al comportamento non collaborativo dell'imputato e ai numerosi precedenti, mentre è assolutamente generico il ricorso, che non indica concreti elementi favorevoli di valutazione che sarebbero stati trascurati, a parte il richiamo alla risalenza dei precedenti (peraltro presa in considerazione ai fini dell'esclusione della contestata recidiva).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro :3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 dicembre 2021.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 maggio 2021, la Corte d'appello di Milano, escludendo la recidiva applicata in primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti dell'odierno ricorrente, confermandone la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver illecitamente ceduto e detenuto sostanze stupefacenti, in concorso con altre persone. 2. Con il primo motivo di motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale, per essere stata ritenuta provata la responsabilità dell'imputato aldilà di ogni ragionevole dubbio. In particolare, si deduce che l'imputato non era stato colto né nell'atto di produrre o confezionare o cedere lo stupefacente, né nel possesso di sostanza o somme ad essa riconducibili, mentre il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (colto nell'atto di cessione) aveva negato di conoscerlo. 2.1. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione sia in ordine all'elemento oggettivo del reato, sia rispetto alla pena, applicata in misura prossima al medio edittale senza specifica motivazione, sia, infine, riguardo la mancata concessione nella loro massima estensione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, posto che contiene doglianze generiche e non consentite in sede di legittimità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto 1 ". 1-; d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 3.1. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, la sentenza, con una ricostruzione non censurabile in questa sede e non illogica, ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, dando rilievo, oltre all'avvertimento fatto da [OSCURATO:PERSONA] ai complici, alla circostanza che l'imputato era stato rinvenuto in possesso delle chiavi dell'ascensore del palazzo dove gli operanti di p.g. avevano rinvenuto i mezzi per il confezionamento della sostanza, contestualmente trovata, occultata, in un vaso collocato sul pianerottolo dell'edificio da cui l'imputato ed un terzo complice stavano cercando di allontanarsi per sottrarsi al controllo di polizia. 3.2. Quanto al secondo motivo, vanno richiamati i consolidati principi secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione. Nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - qual è quella nella specie applicata - non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Del pari, la sentenza impugnata ha motivato non illogicamente la mancata estensione nel massimo della riduzione conseguente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo al comportamento non collaborativo dell'imputato e ai numerosi precedenti, mentre è assolutamente generico il ricorso, che non indica concreti elementi favorevoli di valutazione che sarebbero stati trascurati, a parte il richiamo alla risalenza dei precedenti (peraltro presa in considerazione ai fini dell'esclusione della contestata recidiva). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro :3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021. Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 05242/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris