CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39433/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ! [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 dicembre 2019, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per tentato furto con strappo. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando — con i primi due motivi — violazione di legge sostanziale e processuale quanto al trattamento sanzionatorio e — con il terzo motivo di ricorso — violazione di legge in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. In primo luogo, la Corte di appello, ripercorrendo il dictum del Giudice di prime cure, ha ricostruito il calcolo della pena, esercitando un potere di specificazione che le appartiene anche nei casi in cui il Giudice di prime cure ometta di attardarsi su alcuni aspetti motivazionali. In ordine alla mancata sospensione condizionale della pena, il ricorso è generico perché, a fronte della motivazione della Corte di appello che ha evidenziato come i precedenti penali siano ostativi, la parte ha contestato solo che non vi fosse esubero della pena complessiva rispetto al limite di legge, ma non ha evidenziato perché l'esistenza dei precedenti indicati non fosse ostativa alla prognosi positiva ex art. 164, comma 1, cod. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]