CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 22643/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, con sentenza exart. 444 cod. proc. pen. in data 25 marzo 2025, applicava, sull’accordo delle parti, la pena di mesi 4 di arresto a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen. allo stesso contestato. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione quanto alla omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla determinazione della pena. 3. Il ricorso appare proposto per motivi non deducibili ed anche totalmente generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pe n. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01). Generici appaiono poi i motivi in ordine alla errata qualificazione giuridica dei fatti privi di qualsiasi specificazione oltre che le doglianze in punto determinazione della pena determinata esattamente sulla base dell’accordo delle parti. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 3 giugno