CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto a l n. 21125 / 20 2 1 R.G. propost o da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e G iovanna C. in liquidazione e concordato preventivo, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Messina, via [OSCURATO:PERSONA] isol. 116 n. 82/C, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale d el la Sicilia n. 1098/10/2021, depositata il 3.02.2021. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ne ll’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, Oggetto: Tributi, Accertamento, IVA comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenz a indicat a in epigrafe, la CTR rigettava l ’appello propostodall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenz a emess a dalla CTP di Messina, che aveva accolto i l ricors o propost o della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Giovanna C. avverso l’a vviso di accertamentocon il quale era stato accertato un maggiore imponibile IVA, per l’anno 2011,a seguito del disconoscimento di un credito IVA (derivante dalla differenza fra l’IVA calcolata sulle vendite e quella assolta sugli acquisti), avendo la società contribuente omesso di presentare, per quell’anno,la dichiarazione IVA annuale e non avendo esibito le relative fatture. Dalla sentenza impugnata si evince che: - il primo giudice aveva annullato l’atto impositivo, perché la documentazione versata in atti era stata verificata da professionisti esternie dal Tribunale che aveva omologato il co ncordato preventivo, proposto dalla società; la mancata esibizione delle fatture era dipesa da eventi di forza maggiore, come era stato dimostrato mediante la produzione di denunce e di rilievi fotografici; - la CTR ha confermato l’annullamento della ripresa affermando che non si poteva disconoscere il credito IVA, a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale; - la sus sistenza del credito era stata , infatti, dimostrata dalla “contabilità generale, vagliata da professionisti indipendenti e sulla base della quale il Tribunale fallimentare ha omologato l’istanza di concordato preventivo, nonché attraverso i registri IVA, nei quali sono state annotate le operazioni di costi e ricavi, oneri e spese, liquidazioni periodiche IVA, documentazione ritenuta attendibile anche dai verbalizzanti"; - la richiamata documentazione costituiva “una prova presuntiva su base documentale che rientra tra quelle previste dall’art. 2724 n. 3, richiamato dall’appellante, non essendo ammissibile nel processo tributario la prova testimoniale.” Contro la sud dett a decision e proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo. Lacontribuente resisteva con controricorso , illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico mo tivo, l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 25, 39 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, 22 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 e 2724 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto provata, tramite presunzioni, l’esistenza del credito IVA, sebbene la [OSCURATO:SOCIETA] non avesse presentato la dichiarazione annualeIVA e non avesse prodott o le fatture o non avesse dimostrato di essersi trovata nell’incolpevole impossibilità di produrle o di acquisirne copia presso i fornitori, omettendo così di valutare l a spettanza della detrazione IVA, alla luce dei principi di competenza ed inerenza, nonché l’inserimento delle fatture nella liquidazione IVA. 2.Il motivo è infondato. 3.Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Co rte ( ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 17757 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), «nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell'UE emerge, dunque, che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossione dell'imposta. L'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi». 3.1 L’Amministrazione finanziaria non può, quindi, pretendere la restituzione dell’IVA per ragioni meramente formali, se non risultano mancanti anche i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, come viene richiesto a nche dalla giurisprudenza unionale ( causa C - 590/13 [OSCURATO:SOCIETA].), secondo la quale «i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabilisconoil fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, quali previsti all'art. 17 della sesta direttiva»(punto 41), mentre «i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllodell'esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamentodel sistema dell'IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. Tali requisiti sono contenuti negli artt. 18 e 22della sesta direttiva» (punto 42). Pertanto, «per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni imponibili, i requisiti sostanziali esigono, come emerge dall'art. 17, paragrafo 2 , lettera d) della sesta direttiva, che tali acquisti siano stati effettuati da un soggettopassivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell' IVA attinentea tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini diproprie operazioni imponibili» (punto 43). 3.2 La questione investe, dunque, il piano probatorio , nel senso cheoccorre verificare se , nonostante il mancato rispetto dei requisiti formali (omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA), il contribuente, in quanto acquirente, sia in grado di provare di avere diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, dimostrando in concreto che gli acqui siti sono stati fatti da un soggetto passivo d’imposta in possesso di fattura, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. n. 17757/2016 cit.). 3.3 A tale proposito occorre ribadire che, se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relati va contestazione e della consequenziale prova; mentre, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di detrarre l'imposta (Cass. n. 7576 del 15/04/2015; Cass. n. 6921 del 17/03/2017). 4. Per quanto riguarda la prova del diritto alla detrazione, l’accertamento in fatto da parte del giudice di merito deve essere svolto con la latitudine suggerita dalla giurisprudenza unionale (C - 85/95, Reisdorf), non essendo sufficienti le sole avvenute liquidazioni periodiche, ma occorrendo anche l'esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile (Cass. n. 6921/2017 cit.). 4.1 Deve, tuttavia, osservarsi che, sebbene ladetrazione sia subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dal contribuente mediante la produzione dellefatture e del registro in cui vanno annotate, “ove lo stesso dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di neppure essere in grado di acquisire copia dellefatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o perpresunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti”(Cass. n. 9611 del 13/04/2017). 4.2La CTR si è attenuta ai principi di diritti sopra richiamati, avendo verificato, con un accertamento di fatto che non può essere rivalutato nel giudizio di legittimità, la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, sulla base della prova presuntiva desunta dalla complessiva documentazione prodottadalla contribuente, che era stata esaminata anche ai fini del riconoscimento del credito IVA in sede di omologazione del concordato preventivo. 5. In conclusione, il ricorso va , dunque, rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento,in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Giovanna C. in liquidazione e concordato preventivo, delle spese del giudizio, che liquida in euro 7 . 0 00,00 per compensi, euro 200,00