CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17876/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1661-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA; - intimata - avverso la sentenza n. 1281/23/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di acc:ertamento avente ad oggetto il recupero di tributi Irpef per l'annualità d'imposta 2012 in cui si determinava sinteticamente il reddito, ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, in euro 560.774,00 a fronte di euro 21.336,00 dichiarati e la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenza n. 1281/23/2021 depositata il 29 marzo 2021, ne rigettava l'appello dichiarando l'estinzione del giudizio e ponendo le spese di lite in capo alla contribuente; la parte contribuente proponeva ricorso in Cassazione ma non provvedeva a depositarlo, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate a mezzo PEC in data 29 ottobre 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 21 gennaio 2022; Ric. 2022 n. 01661 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositrvo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte. Non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 8957 del 2022). P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricon-ente delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] LLAiotti [OSCURATO:PERSONA] oggi, O l G(U 202z ;> [OSCURATO:PERSONA]