Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13964/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunciare al ricorso presentato avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Venezia del 19 luglio 2023, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottenuto dal Gip la misura sostitutiva richiesta.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il venire meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione dopo la sua proposizione esclude, peraltro, che alla dichiarazione di inammissibilità consegua la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Roma 5/12/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALEL5 APR. 2024 .

Fui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunciare al ricorso presentato avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Venezia del 19 luglio 2023, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottenuto dal Gip la misura sostitutiva richiesta. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il venire meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione dopo la sua proposizione esclude, peraltro, che alla dichiarazione di inammissibilità consegua la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Roma 5/12/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALEL5 APR. 2024 . Fui
Sentenza Cassazione n. 13964/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris