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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 33257/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZ.LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 21 novembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624, 61 n. 7 e 99, comma 1 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale il ricorrente censura l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per quanto plausibilmente argomentato dalla Corte territoriale, il valore economico del bene sottratto - un'autovettura Jeep di nuovissima immatricolazione era obiettivamente ingente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a contestare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la Corte territoriale ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la condotta delittuosa oggetto di addebito costituisse chiara espressione di una maggiore pericolosità dell'imputato - gravato da sei condanne per furti e rapine (vedasi pag. 5, punto 2.1 della sentenza impugnata) -, e in tale guisa essendosi attenuta all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, in ordine a 'l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva; - che il terzo motivo, proteso a censurare la determinazione del trattamento sanzionatorio applicato, anche con riguardo all'operato bilanciamento in equivalenza delle attenuanti con le aggravanti contestate e ritenute, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianz:a che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo alla negativa personalità dell'imputato, pag. 5, punti 2 e 3 della sentenza impugnata], e che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZ.LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 21 novembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624, 61 n. 7 e 99, comma 1 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale il ricorrente censura l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per quanto plausibilmente argomentato dalla Corte territoriale, il valore economico del bene sottratto - un'autovettura Jeep di nuovissima immatricolazione era obiettivamente ingente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a contestare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la Corte territoriale ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la condotta delittuosa oggetto di addebito costituisse chiara espressione di una maggiore pericolosità dell'imputato - gravato da sei condanne per furti e rapine (vedasi pag. 5, punto 2.1 della sentenza impugnata) -, e in tale guisa essendosi attenuta all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, in ordine a 'l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva; - che il terzo motivo, proteso a censurare la determinazione del trattamento sanzionatorio applicato, anche con riguardo all'operato bilanciamento in equivalenza delle attenuanti con le aggravanti contestate e ritenute, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianz:a che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo alla negativa personalità dell'imputato, pag. 5, punti 2 e 3 della sentenza impugnata], e che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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