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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 42827/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado, in ordine a due ipotesi di furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen. (capi A e B), nonché ad un episodio di furto semplice aggravato dalla destrezza di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. (capo C);

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione del delitto di cui al capo C) nel più grave delitto di furto con strappo, è inedito, come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), ed in secondo luogo è inammissibile ai sensi dell'art. 568, comma quarto, cod. pen., perché è naturalmente priva di potenziali effetti favorevoli l'impugnazione che invochi l'applicazione di una fattispecie di reato più grave di quella ritenuta dal giudice di merito;

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.2);

4. Considerato che con il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena inflitta, non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto "La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 - 01)".

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado, in ordine a due ipotesi di furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen. (capi A e B), nonché ad un episodio di furto semplice aggravato dalla destrezza di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. (capo C); 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione del delitto di cui al capo C) nel più grave delitto di furto con strappo, è inedito, come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), ed in secondo luogo è inammissibile ai sensi dell'art. 568, comma quarto, cod. pen., perché è naturalmente priva di potenziali effetti favorevoli l'impugnazione che invochi l'applicazione di una fattispecie di reato più grave di quella ritenuta dal giudice di merito; 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.2); 4. Considerato che con il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena inflitta, non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto "La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 - 01)". 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il P
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