CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 18196/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hev [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di MacerataUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto oggetto della presente impugnazione il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di archiviazione formulata dalPubblico Ministero in relazione al reato di diffamazione denunciato da parte delricorrente ed ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti diStoytchev [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto,lamentando la illegittimità dello stesso sotto diversi profili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere riqualificato come reclamo, ai sensi dell'art. 410 biscod. proc. pen., e trasmesso al Tribunale di Macerata.2. Avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice per leindagini preliminari, infatti, la persona offesa non poteva proporre ricorso percassazione ma era tenuta a proporre reclamo al Tribunale, ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., rimedio specificamente previsto dall’ordinamentoper censurare il decreto di archiviazione.Ne consegue che l’impugnazione proposta dalla parte offesa, pur formalmentequalificata come ricorso per cassazione, deve essere convertita nel mezzo digravame tipico, e cioè nel reclamo previsto dalla disposizione citata, conconseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.3. Tale conclusione è in linea con il principio affermato da Sez. 3, Ordinanzan. 10404 del 16/01/2025, Rv. 287775 – 01, secondo cui, in tema di indaginipreliminari, il provvedimento di archiviazione soggetto a reclamo non èdirettamente ricorribile per cassazione, sicché il ricorso eventualmente propostodeve essere convertito nel rimedio impugnatorio corretto.Nello stesso senso si è altresì affermato che il sistema delineato dall’art. 410-bis cod. proc. pen. configura il reclamo innanzi al Tribunale in composizionemonocratica quale rimedio tipico ed esclusivo avverso il provvedimento diarchiviazione nei casi previsti dalla norma, restando pertanto preclusa l’immediataproposizione del ricorso per cassazione (Sez. 4, sent. n. 45834 del 06/12/2024,non massimata).Deve, pertanto, disporsi la conversione del ricorso in reclamo, ai sensi dell’art.410-bis cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al tribunale competente. P.Q.MRiqualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen.dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Macerata.Così deciso, in data 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]