Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 luglio 2025

Cassazione n. 28150/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

arco [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 10 febbraio 2025, ha respinto la richiesta di ulteriore differimento dell’esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen. con le forme della detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale non avrebbe acquisito la recente documentazione medica redatta dal SAI di Opera nonostante la specifica richiesta sul punto della difesa e senza considerare le diverse conclusioni cui era pervenuto lo stesso Tribunale nel precedente provvedimento del maggio 2024.

3. In data 16 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata acquisizione della documentazione medica e alla valutazione effettuata dal Tribunale senza considerare la diversa decisione assunta dallo stesso giudice nel mese di maggio 2024.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

2.1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita in due casi: “se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale”; se deve aver luogo nei confronti di persona affetta “da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione”.

In entrambi i casi, l’ulteriore condizione prescritta dalla norma è che la “persona si trovi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28150/2025 Roma, lì, 31/07/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative”.

Invece, il differimento facoltativo, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., può essere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.

Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225).

La valutazione sulla “grave infermità” consiste in un giudizio bifasico, dovendo essere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, Guida, n. m.; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, Martinelli, n. m.).

Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv.260780; Sez.1,n. 8936del22/11/2000, Piromalli, Rv.218229 - 01).

Si è precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01).

2.2. Il provvedimento impugnato, come evidenziato dal Procuratore generale, è conforme ai principi indicati e la censura ora dedotta circa la mancata acquisizione della documentazione medica, a fronte della motivazione resa dal Tribunale che ha fatto specifico riferimento alla peculiare situazione del ricorrente, è formulata in termini generici.

L’impugnazione, infatti, non si confronta con le puntuali considerazioni esposte dal Tribunale che, pure riconoscendo la gravità delle condizioni di salute del ricorrente, ha proceduto a un attento giudizio di bilanciamento tra il diritto alla salute e la tutela della sicurezza pubblica evidenziando come il grave reato commesso (un’estorsione per il quale è stata disposta la misura cautelare custodiale perpetrata durante la detenzione domiciliare concessa in precedenza e anche prorogata) imponga il rigetto della domanda.

Ciò anche, d’altro canto, considerato che in sede di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare il giudice per le indagini preliminari ha già disposto trasferimento del detenuto presso un istituto dotato di SAI che consente un monitoraggio costante delle effettive condizioni di salute e garantisce la tutela del diritto alla salute e la dignità del ricorrente.

Ragione questa per la quale la conclusione, corretta e adeguatamente motivata anche con riferimento all’esito della perizia disposta il 30 novembre 2024 nella fase cautelare, non è sindacabile in questa sede.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arco [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 10 febbraio 2025, ha respinto la richiesta di ulteriore differimento dell’esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen. con le forme della detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale non avrebbe acquisito la recente documentazione medica redatta dal SAI di Opera nonostante la specifica richiesta sul punto della difesa e senza considerare le diverse conclusioni cui era pervenuto lo stesso Tribunale nel precedente provvedimento del maggio 2024. 3. In data 16 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata acquisizione della documentazione medica e alla valutazione effettuata dal Tribunale senza considerare la diversa decisione assunta dallo stesso giudice nel mese di maggio 2024. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita in due casi: “se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale”; se deve aver luogo nei confronti di persona affetta “da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione”. In entrambi i casi, l’ulteriore condizione prescritta dalla norma è che la “persona si trovi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28150/2025 Roma, lì, 31/07/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative”. Invece, il differimento facoltativo, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., può essere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere. Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225). La valutazione sulla “grave infermità” consiste in un giudizio bifasico, dovendo essere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico della patologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, Guida, n. m.; Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, Martinelli, n. m.). Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv.260780; Sez.1,n. 8936del22/11/2000, Piromalli, Rv.218229 - 01). Si è precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01). 2.2. Il provvedimento impugnato, come evidenziato dal Procuratore generale, è conforme ai principi indicati e la censura ora dedotta circa la mancata acquisizione della documentazione medica, a fronte della motivazione resa dal Tribunale che ha fatto specifico riferimento alla peculiare situazione del ricorrente, è formulata in termini generici. L’impugnazione, infatti, non si confronta con le puntuali considerazioni esposte dal Tribunale che, pure riconoscendo la gravità delle condizioni di salute del ricorrente, ha proceduto a un attento giudizio di bilanciamento tra il diritto alla salute e la tutela della sicurezza pubblica evidenziando come il grave reato commesso (un’estorsione per il quale è stata disposta la misura cautelare custodiale perpetrata durante la detenzione domiciliare concessa in precedenza e anche prorogata) imponga il rigetto della domanda. Ciò anche, d’altro canto, considerato che in sede di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare il giudice per le indagini preliminari ha già disposto trasferimento del detenuto presso un istituto dotato di SAI che consente un monitoraggio costante delle effettive condizioni di salute e garantisce la tutela del diritto alla salute e la dignità del ricorrente. Ragione questa per la quale la conclusione, corretta e adeguatamente motivata anche con riferimento all’esito della perizia disposta il 30 novembre 2024 nella fase cautelare, non è sindacabile in questa sede. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28150/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris