CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 21706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30291-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 1589/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: kcontribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad un immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] a Ripa a Roma, microzona Trastevere, ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della contribuente; l'Agenzia delle entrate proponeva appello e la contribuente inviava controdeduzioni per via telematica; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite raccomandata recapitata da [OSCURATO:SOCIETA]., ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente inesistenza della notifica; l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria 30 ottobre 2020 n. 24098 questa Corte rinviava a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, evidentemente in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. Ric. 2018 n. 30291 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- 16 e 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché art. 327 c.p.c. in quanto nei gradi di merito del processo tributario la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento è una modalità di notifica equiparata alle altre e inoltre a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 i servizi postali relativi agli invii raccomandati sono stati liberalizzati; con il secondo motivo d'impugnazione, sollevato in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, l'Agenzia delle entrate denuncia che l'iter logico della sentenza impugnata è incomprensibile e contraddittorio perché l'irritualità della notifica di un atto a mezzo posta non ne comporta la nullità se ha raggiunto lo scopo con la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l'ordine logico- giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l'accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, nonché l'esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminari, non potrebbero in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il resistente: [OSCURATO:PERSONA]. n. 28309 del 2019; Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass.18 novembre 2016, n. 23531), appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo dei motivi di ricorso; Il secondo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, Ric. 2018 n. 30291 sez. MT - ud. 10-05-2022 -3- cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 41935 del 2021; Cass. n. 41875 del 2021; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 41935 del 2021; Cass. n. 41875 del 2021; Cass. n. 27899 del 2020; Cass.n. 22598 del 2018). Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la notifica fosse inesistente in quanto effettuata mediante un operatore di posta privata, ha fornito una Ric. 2018 n. 30291 sez. MT - ud. 10-05-2022 -4- motivazione ragionevole, coerente e sufficientemente chiara: infatti l'inesistenza della notifica impedisce il perfezionamento della stessa per raggiungimento dello scopo, cosicché non può dirsi che la motivazione, come sostenuto dal ricorrente, sia contraddittoria. La motivazione della sentenza impugnata si colloca pertanto ben al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018). Il primo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Infatti, secondo le Sezioni unite della Cassazione n. 299 del 2020: "in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017"; "la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo" (Cass. SU n. 299 del 2020). Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l'appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela Ric. 2018 n. 30291 sez. MT - ud. 10-05-2022 -5- d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, quando - come nel caso di specie - non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già - in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 - il momento della spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato. Tale verifica, consentita anche d'ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992, spettando l'onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l'azione secondo gli Ric. 2018 n. 30291 sez. MT - ud. 10-05-2022 -6- ordinari e generali criteri di distribuzione dell'onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019). Infatti, a seguito dell'acquisizione del fascicolo di merito, si è potuta constatare la presenza solo dei seguenti atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno dell'appello: la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che risulta depositata il 25 luglio 2016 (che costituisce dunque il termine ad quem), con appello spedito tramite servizio privato di recapito il 22 febbraio 2017 (nessun valore, al fine dell'individuazione della data della ricezione, può infatti attribuirsi alla sigla - apparentemente una "R" - sulla "distinta ritiro posta pick up", in quanto non vi sono elementi, neppure minimi, per ricondurre tale sigla alla parte contribuente: non vi è in tale distinta il nome della parte contribuente; l'indirizzo - via [OSCURATO:PERSONA], Roma - non è a lei riconducibile essendo la stessa domiciliata presso piazza Adriana 5 a Roma, prima presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - cui si riferisce la precedente "distinta analitica" delle raccomandate al suddetto indirizzo di piazza Adriana - e poi presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; la lettera "R" non richiama neppure in parte il nome della parte contribuente), come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] e non smentito dalla ricorrente, che dunque, pur considerando il periodo di sospensione feriale di 30 giorni, determina la non tempestività dell'appello, dal momento che il termine ultimo per la notifica dell'appello sarebbe stato lunedì 27 febbraio 2017 mentre le controdeduzioni dell'appellato (che costituisce il primo termine in cui può considerarsi sicuramente ricevuto l'appello) è datato 17 aprile 2017, quando il termine per l'appello era dunque già ampiamente spirato. Ric. 2018 n. 30291 sez. MT - ud. 10-05-2022 -7- Dunque, infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese devono compensarsi in ragione dell'applicazione di p