CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 48050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame reale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, ha confermato il decreto di sequestro emesso in data 02/02/2022 dal Gip di Venezia. 2. Il decreto di sequestro preventivo oggetto d'impugnazione veniva emesso nell'ambito di procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] indagato, "in concorso con altri da identificare", per il delitto di cui agli artt. 110, 640, comma secondo n. 1, 61 n. 7 cod. pen. quanto all'illegittima creazione di crediti fiscali inesistenti, inseriti nel proprio cassetto fiscale, per complessivi 3.146.220,40, ascritti al c.d. bonus facciate ex art. 121 del dl. n. 34 del 2020; crediti approvati formalmente dall'Agenzia delle Entrate ed oggetto di cessione a diverse società (e in particolare alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in forza di tre contratti, crediti che a sua volta venivano dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. girati alla [OSCURATO:SOCIETA]. e parte dei quali ceduti al Banco di credito cooperativo Pordenonese e Monsile per un importo di 952.710,00 euro, somma questa oggetto di sequestro) così da indurre in errore la Amministrazione finanziaria circa la reale sussistenza di tali crediti, anche al fine di ottenere la compensazione di tali crediti con debiti fiscali. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'erronea considerazione del delitto oggetto di imputazione provvisoria come consumato, anziché tentato, con conseguente erronea individuazione dei beni che ne costituiscono il provento; il delitto è configurato nell'imputazione provvisoria in danno dello Stato e l dunque è in relazione ad esso che si deve individuare il i provento; nulla si afferma quanto alla valenza giuridica delle cessioni intermedie, quali possibili condotte di truffa semplice; non ricorre alcun danno effettivo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria atteso che i crediti non risultano essere / stati portati in compensazione; manca la reale deminutio patrimoni/ in danno della persona offesa. Il fatto doveva, dunque, più correttamente, essere qualificato come tentativo di indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti. 3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. per violazione del principio della domanda cautelare e dei diritti di intervento, quali soggetti indagati dei responsabili di [OSCURATO:SOCIETA].; per poter ipotizzare il prezzo di cessione percepito da [OSCURATO:SOCIETA]. come provento di un reato occorreva ipotizzare un coinvolgimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nei fatti oggetto di imputazione, non essendo ammissibile una indiscriminata estensione dell'intervento cautelare. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 179, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione su punti essenziali del provvedimento in relazione al sequestro preventivo del denaro quale provento del reato finalizzato alla confisca; il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto assoggettabile a confisca il denaro sequestrato, appartenente ad un terzo e dunque sottratto alla possibilità di subire la misura di sicurezza ablativa in ragione dell'art. 240, comma terzo, cod. pen. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali per carenza assoluta di motivazione sull'esigenza posta a fondamento del sequestro, nonché illegittimità del decreto per insussistenza del presupposto del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato; le motivazioni sul punto fornite dal Gip e in seguito richiamate dal Tribunale del riesame non tengono conto del fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. interviene solo in un momento successivo, senza essere direttamente coinvolta nella genesi fraudolenta del credito, non apparendo sufficiente ritenere che la libera disponibilità del bene avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Il ricorrente ha, infatti, denunciato - con diverse formulazioni non realmente correlate al complesso articolato di elementi vagliati dal Tribunale, in sostanza del tutto reiterative rispetto ai motivi già proposti in sede di riesame - la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge e di norme processuali quanto all'effettiva ricorrenza dei presupposti legittimanti l'imposizione del sequestro preventivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. In via preliminare occorre considerare come secondo il diritto vivente "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali". (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione; in senso conforme, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01). 3. Ciò posto, occorre premettere come la società ricorrente abbia evidentemente proposto ricorso contestando il provvedimento di sequestro preventivo nella sua qualità di soggetto terzo, come emerge anche dal P4 conferimento di procura speciale al proprio difensore e da alcune delle argomentazioni riportate in ricorso, con le quali lamenta l'erronea qualificazione del fatto e allega la circostanza di non essere allo stato indagata quanto al disposto sequestro, conseguente ad attività di indagine posta a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Questa Corte ha in diverse occasioni evidenziato ambito e portata della attività del terzo estraneo quanto al sequestro preventivo disposto a proprio carico per attività d'indagine a carico di altri soggetti, rilevando, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01). Dal principio affermato consegue, all'evidenza, la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e, dunque, l'inammissibilità del ricorso proposto, non avendo la parte ricorrente in alcun modo allegato la propria buona fede, provato l'effettiva titolarità del denaro in sequestro, né l'effettiva inesistenza (oggettivamente considerata invece dal provvedimento impugnato con motivazione persuasiva, logica ed argomentata) di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato. 3.2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, proprio per l'oggetto introdotto, si caratterizzano per la loro evidente manifesta infondatezza, avendo il terzo estraneo interloquito in ordine alla qualificazione del fatto come tentato piuttosto che consumato. La società ricorrente ha, inoltre, sostenuto che ricorra nel caso in esame una violazione del principio della domanda cautelare, proponendo motivi relativi alla sussistenza dei presupposti della misura cautelare oggetto di impugnazione, mentre ha omesso di dedurre e allegare la ricorrenza della propria buona fede rispetto alla somma oggetto di sequestro, evidentemente entrata nella sua disponibilità a seguito di una serie di ambigui passaggi e transazioni societarie che, nella prospettazione accusatoria, sono risultate del tutto prive di giustificazione in mancanza di adeguati rapporti effettivi sottostanti ed alla base del passaggio di denaro in questione (per la fornitura di servizi collegati al c.d. bonus facciate). 3.3. Il terzo motivo di ricorso si caratterizza per la sua assoluta genericità non essendosi la società ricorrente confrontata con la motivazione del Tribunale del riesame, che nel confermare il disposto sequestro, ha evidenziato in modo chiaro, persuasivo e del tutto logico, come il coinvolgimento delle diverse società collegate alla attività apparentemente poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] - che rendeva dichiarazioni pienamente ammissive circa le condotte allo stesso provvisoriamente imputate durante le indagini - fosse effettivo e non risultasse di fatto l'estraneità ai fatti della [OSCURATO:SOCIETA]., seppure soggetto terzo. In particolare il Tribunale, con le sue articolate considerazioni, ha evidenziato, con valutazione congrua e priva di illogicità, come il comportamento tenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non possa rientrare nel paradigma del terzo di buona fede. Ricorre, dunque, una congrua considerazione di una serie di circostanze oggettive (relative ai passaggi societari, alle disponibilità progressive di somme senza validi rapporti commerciali o imprenditoriali sottostanti, alla contrattazione e cessione dei crediti, per parte consistente, ad istituto bancario per poi procedere ad una retrocessione a società interposta delle somme così ottenute, in assenza di qualsiasi giustificazione verosimile) che rendono persuasiva, logica e priva di aporie la considerazione e valutazione del Tribunale del riesame. 3.4. Tali elementi complessivamente considerati valgono a rendere manifestamente infondato perché generico e del tutto aspecifico anche il quarto motivo di ricorso; sul punto la società ricorrente si limita a fornire una propria lettura alternativa quanto agli elementi logicamente e persuasivamente considerati dal Tribunale. Sono stati, infatti, richiamati i significativi elementi che hanno caratterizzato il passaggio dei crediti creati fittiziamente, l'effettiva percezione da parte della società ricorrente di una consistente somma di denaro da istituto bancario, proprio ad esito della contrattazione di tali crediti fittizi /ed in assenza di qualsiasi valido rapporto sottostante. È stato anche considerato l'accordo tra la società ricorrente ed altra società interposta per l'immediata retrocessione delle somme così ottenute, così motivando in modo specifico, analitico e logico, quanto all'effettiva ricorrenza di un pericolo di dispersione della somma così ottenuta. Con tale motivazione la ricorrente non si confronta, limitandosi a proporre un tema effettivamente non rilevante come evidenziato dal Tribunale, ovvero quello del suo successivo subentro a prescindere dalla genesi fraudolenta del credito, mentre appare evidente il pericolo di dispersione della somma così illegittimamente ottenuta. La difesa, dunque, non solo non è riuscita ad allegare e provare la buona fede, ma ha omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione del Tribunale, dandone una lettura parcellizzata. Nel giungere a tale logica soluzione il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalle Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, che hanno chiarito in motivazione che sono da ribadire e condividere i principi enunciati dalle Sez. U , n. 31617 del 26/06/2017, Lucci, Rv. 264437-01, secondo cui è profitto il vantaggio di immediata e diretta derivazione causale dal reato ai fini della confisca diretta. Proprio l'insieme delle condotte descritte, il collegamento causale tra le stesse, la comune origine da riferire alle operazioni fraudolente poste in essere dal Barbierato per giungere ad ottenere un ingiusto profitto, inevitabilmente correlato alle diverse azioni poste in essere dalle società interposte, evidenziano la logicità delle argomentazioni del Tribunale del riesame ite che risultano tutt'altro che apparenti ed invece concrete e correlate ad una serie di elementi estremamente significativi. In tal senso si deve ribadire come nel concetto di profitto o provento di reato vanno compresi non soltanto i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa, con esplicita considerazione dell'arricchimento complessivo derivante dall'azione posta in essere, che chiaramente è oggetto dell'attuale fase di indagine come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame. È stata puntualmente individuata la portata del provvedimento ablatorio, richiamando gli elementi essenziali rilevanti al fine di poter ritenere verosimilmente commesso il reato oggetto d'imputazione provvisoria, considerato il complesso di elementi emersi in fase di indagine, che portavano a ipotizzare la realizzazione di una serie di articolate attività contabili e fiscali da parte del Barbierato, in evidente concorso con altri, al fine di poter usufruire senza averne alcun titolo dei benefici derivanti dalle previsioni di cui al d.l. n. 34 del 2020. Nell'affrontare questi temi il Tribunale ha dunque compiutamente ricostruito la ricorrenza di un consistente fumus commissi deliciti ed ha ha tenuto conto, in modo puntuale e coerente, delle risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, senza tuttavia giungere, non essendo consentito, a sindacare la fondatezza dell'accusa come in realtà richiesto dalla parte ricorrente anche in questa sede (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Arnneli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01). P.Q.M. Dichiara