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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 47387/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con cui si censurano il vizio di motivazione in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], altresì, l'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, cl.P.R. n. 309/1990 - devono essere dichiarati inammissibili cori procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti.

Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Considerato che alla medesima conclusione si espone il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero il motivo di ricorso - con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio - esula dalle irnpugnazioni proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale.

Tale ipotesi, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è punito con la pena fino a vent'anni di reclusione e quella inflitta all'imputato risulta ben lontana dal massimo e sono state altresì concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate - con giudizio di bilanciamento immune da censure - equivalenti alla contestata recidiva.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con cui si censurano il vizio di motivazione in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], altresì, l'omessa riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, cl.P.R. n. 309/1990 - devono essere dichiarati inammissibili cori procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Considerato che alla medesima conclusione si espone il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero il motivo di ricorso - con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio - esula dalle irnpugnazioni proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale. Tale ipotesi, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è punito con la pena fino a vent'anni di reclusione e quella inflitta all'imputato risulta ben lontana dal massimo e sono state altresì concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate - con giudizio di bilanciamento immune da censure - equivalenti alla contestata recidiva. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 47387/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris