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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10921/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello; ricorso trattato ex art.23 co.8 d.lgs. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata il 29 settembre 2021 dal fribunale di Lecco a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa.

2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza d'appello per mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello, in proprio e quale domiciliatario dell'imputato.

A seguito di nomina di nuovo difensore di fiducia con revoca del precedente difensore, veniva depositata in Cancelleria nell'aprile 2022, guEenz_ &mali, la nomina unitamente ad istanza di ammissione al =13E/patrocinio) II decreto di citazione è stato tuttavia notificato al L) precedente difensore.

3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

L'esame degli atti (cui questa Corte ha facoltà di accedere per risolvere questioni di natura processuale, essendo in tal caso giudice del `merito processuale' - Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220(192 nonché, più recentemente, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) conferma le deduzioni difensive, poiché risulta che il nuovo difensore di fiducia dell'imputato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) avesse effettivamente fatto pervenire a mezzo PEC la propria nomina, con revoca di precedenti difensori, alla Cancelleria della 4° Sezione penale della Corte d'appello di Milano fin dal 15 aprile 2022, vale a dire in epoca ampiamente anteriore alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello.

A fronte di ciò, a ricevere a notifica fu il precedente difensore, ormai cessato dall'incarico.

La comunicazione da parte di costei al nuovo difensore ha consentilo a questi di segnalare l'errore procedurale alla Corte, senza tuttavia che venisse adottato alcun provvedimento sanante, non potendosi certo in tal senso valorizzare la mera indicazione del nuovo difensore sull'intestazione della sentenza d'appello.

Si è pertanto verificata una nullità generale a regime intermedio ex art.184 c.p.p. e sul punto la decisione è rimasta silente.

La sentenza impugnata, pronunciata all'esito di un giudizio svoltosi senza le garanzie della difesa, va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, 13 icembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere esten o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello; ricorso trattato ex art.23 co.8 d.lgs. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata il 29 settembre 2021 dal fribunale di Lecco a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. 2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza d'appello per mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello, in proprio e quale domiciliatario dell'imputato. A seguito di nomina di nuovo difensore di fiducia con revoca del precedente difensore, veniva depositata in Cancelleria nell'aprile 2022, guEenz_ &mali, la nomina unitamente ad istanza di ammissione al =13E/patrocinio) II decreto di citazione è stato tuttavia notificato al L) precedente difensore. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. L'esame degli atti (cui questa Corte ha facoltà di accedere per risolvere questioni di natura processuale, essendo in tal caso giudice del `merito processuale' - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220(192 nonché, più recentemente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) conferma le deduzioni difensive, poiché risulta che il nuovo difensore di fiducia dell'imputato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) avesse effettivamente fatto pervenire a mezzo PEC la propria nomina, con revoca di precedenti difensori, alla Cancelleria della 4° Sezione penale della Corte d'appello di Milano fin dal 15 aprile 2022, vale a dire in epoca ampiamente anteriore alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello. A fronte di ciò, a ricevere a notifica fu il precedente difensore, ormai cessato dall'incarico. La comunicazione da parte di costei al nuovo difensore ha consentilo a questi di segnalare l'errore procedurale alla Corte, senza tuttavia che venisse adottato alcun provvedimento sanante, non potendosi certo in tal senso valorizzare la mera indicazione del nuovo difensore sull'intestazione della sentenza d'appello. Si è pertanto verificata una nullità generale a regime intermedio ex art.184 c.p.p. e sul punto la decisione è rimasta silente. La sentenza impugnata, pronunciata all'esito di un giudizio svoltosi senza le garanzie della difesa, va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 13 icembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere esten o
Decreto Cassazione n. 10921/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris