CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04489/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, è inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato in particolare che il Giudice di appello motiva alle pp.2-3 della sentenza impugnata circa l'attendibilità del teste che ha confermato il riconoscimento fotografico, sottolineando la regolarità dell'utilizzo della singola foto quale prova atipica in giudizio; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione circa la mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata, in particolare a p.3, ha posto a base dei rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, quali la presenza di molteplici condanne per furto e ricettazione a conferma dell'abitualità della condotta illecita ostativa all'applicazione di suddetta norma; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I Consigliere [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA]