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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 38116/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con motivi comuni, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 gennaio 2025, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 ottobre 2020, con la quale sono state ritenute responsabili del reato di furto, commesso in danno dell'esercizio commerciale Pick.er di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta consumazione del reato è inammissibile, poiché mera riproposizione - non accompagnata da una puntuale critica - di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, ha osservato, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale, che l'ammanco della merce fu denunciato solo dopo qualche giorno, allorquando il titolare del negozio se ne accorse, in quanto il sistema di videosorveglianza non era oggetto di controllo continuo da parte del personale; inoltre, la merce fu rinvenuta nella vettura con la quale le ricorrenti si diedero alla fuga, dopo la commissione di un ulteriore furto, nella stessa giornata, presso un diverso esercizio, sito nel comune di Brancaleone (p. 6 sentenza impugnata); da tali indicatori, di cui le ricorrenti reiterano una rivisitazione in fatto, i giudici hanno tratto conferma dell'avvenuto impossessamento di quanto sottratto all'avente diritto; ritenuta la manifesta infondatezza del secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante della esposizione alla pubblica fede: i giudici di merito, sottolineando il carattere discontinuo della vigilanza (con giudizio in fatto), hanno fatto corretta applicazione del pacifico insegnamento di legittimità secondo la quale la presenza di telecamere all'interno dei locali destinati alla vendita non vale ad escludere che la merce sia esposta a pubblica fede in ragione del carattere discontinuo della sorveglianza (cfr., ad es., Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, secondo cui l'aggravante della esposizione alla pubblica fede può essere esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento; conf., Sez. 5, n. 17029 del 19/03/2024, Lomolino, Rv. 286317 - 01, secondo cui ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza); considerato, quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (terzo motivo), che la Corte di appello ha adeguatamente motivato, esplicitando le ragioni della decisione con motivazione esente da vizi logici, e quindi insindacabile, stante il valore dei beni sottratti, che ammonta a circa 200 euro; d'altro canto non appare revocabile in dubbio che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, occorre che il valore intrinseco ed economico dei beni sottratti, sia pressoché irrilevante (Sez. 5, n. 23152 del 12/03/2025, Braidich, non mass., in relazione al furto di una scopa ricaricabile del valore di 159 euro); rilevato, inoltre, che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva (prospettata in ricorso: p. 7) solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275922 - 01). rilevato, quanto alle attenuanti generiche (terzo motivo), che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'assenza di elementi positivi, la gravità del fatto ed il darsi alla fuga), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); ritenuto, pertanto, che viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con motivi comuni, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 gennaio 2025, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 ottobre 2020, con la quale sono state ritenute responsabili del reato di furto, commesso in danno dell'esercizio commerciale Pick.er di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta consumazione del reato è inammissibile, poiché mera riproposizione - non accompagnata da una puntuale critica - di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, ha osservato, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale, che l'ammanco della merce fu denunciato solo dopo qualche giorno, allorquando il titolare del negozio se ne accorse, in quanto il sistema di videosorveglianza non era oggetto di controllo continuo da parte del personale; inoltre, la merce fu rinvenuta nella vettura con la quale le ricorrenti si diedero alla fuga, dopo la commissione di un ulteriore furto, nella stessa giornata, presso un diverso esercizio, sito nel comune di Brancaleone (p. 6 sentenza impugnata); da tali indicatori, di cui le ricorrenti reiterano una rivisitazione in fatto, i giudici hanno tratto conferma dell'avvenuto impossessamento di quanto sottratto all'avente diritto; ritenuta la manifesta infondatezza del secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante della esposizione alla pubblica fede: i giudici di merito, sottolineando il carattere discontinuo della vigilanza (con giudizio in fatto), hanno fatto corretta applicazione del pacifico insegnamento di legittimità secondo la quale la presenza di telecamere all'interno dei locali destinati alla vendita non vale ad escludere che la merce sia esposta a pubblica fede in ragione del carattere discontinuo della sorveglianza (cfr., ad es., Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, secondo cui l'aggravante della esposizione alla pubblica fede può essere esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento; conf., Sez. 5, n. 17029 del 19/03/2024, Lomolino, Rv. 286317 - 01, secondo cui ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza); considerato, quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (terzo motivo), che la Corte di appello ha adeguatamente motivato, esplicitando le ragioni della decisione con motivazione esente da vizi logici, e quindi insindacabile, stante il valore dei beni sottratti, che ammonta a circa 200 euro; d'altro canto non appare revocabile in dubbio che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, occorre che il valore intrinseco ed economico dei beni sottratti, sia pressoché irrilevante (Sez. 5, n. 23152 del 12/03/2025, Braidich, non mass., in relazione al furto di una scopa ricaricabile del valore di 159 euro); rilevato, inoltre, che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva (prospettata in ricorso: p. 7) solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275922 - 01). rilevato, quanto alle attenuanti generiche (terzo motivo), che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'assenza di elementi positivi, la gravità del fatto ed il darsi alla fuga), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); ritenuto, pertanto, che viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 38116/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris