CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 35588/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5244-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580; -intimato - avverso la sentenza n. 2908/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 10/07/2018; Nr udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. udit Ric. 2019 n. 05244 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- 4. Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 561/13 ,sez 5 , rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso d'accertamento TY504T600378/2012 per Ires, Iva ed Irap 2012 Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 2908/3/2018, dichiarava inammissibile l'impugnazione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi. L'Amministrazione non ha resistito con controricorso. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'att 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello per tardività sostenendo di avere diritto alla rimessione in termini per essere incorso nella decadenza per mancato rispetto del termine di impugnazione a causa della violazione da parte della Segreteria della Commissione provinciale tributaria sia dell'obbligo di dare comunicazione dell'udienza ,e ciò per una erronea digitazione dell'indirizzo PEC ,sia dell'obbligo di dare comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso si duole della dichiarazione di inammissibilità della istanza di accertamento con adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributario, "l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, corna 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone che la parte dimostri l' "ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare ,un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Nè assume rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato" (Cass 14746/17,Cass 9930/17 ;Cass. n. 23323/ 2013; Cass. 23545/2015; Cass. n. 16004 del 2009). In ordine poi alla comunicazione della data di deposito della sentenza questa Corte ha affermato che "il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, ne' requisito di efficacia" (v. Cass.7675/2015; Cass. 8508/2013; Cass. 639/2003). Per queste ragioni la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. art. 153, comma 2, c.p.c., a seguito della 1. 69/2009, pur essendone stata riconosciuta l'applicabilità al rito tributario (da ultimo, Cass.12544/2015; Cass.8715/2014; Cass.3277/2012). A tale proposito è stato infatti precisato che "l'errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termine già previsto dall'art.. 184 bis cod. proc. civ., abrogato dalla L. 18 giugno 2009:n. 69: art. 46, e sostituito dalla generale previsione di cui all'art. 153 comma 2, in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile (cfr. Cass. n. 17704 del 29/07/2010), non integrante un la' tto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte„ e della prova del quale quest'ultima è onerata (cfr. Cass. n. 23323 del 2013.che. .s'ulgordina dell'impugnazione tardiva,. oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza„ previ.s.to dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, art. 38, comma 3, alla dimo.s.trazione dell' "ignoranza del processo", dovendo la parte fòrnire prova di "non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avvi,s'o di fis.suzione dell'udienza"), postulando la causa non - imp1(tai-n.1c che legittima la rime.ssione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già una impas.sibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (cfr. Cass. 8216 del 2013)". (Cass. 8151/2015). Il secondo motivo è inammissibile poiché la questione relativa al riLetto della istanza di accertamento con adesione non risulta essere stata oggetto di decisione da parte della sentenza impugnata che non fa cenno alcuno di detta questione e non può quindi essere scrutinabile in questa sede di legittimità. Il ricorso va quindi rigettato. Non si procede a liquidazione di spese di giudizio non avendo l'Amministrazione svolto attività cliterisk à. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale PQM Rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo