CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 47211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con ii primo motivo ai ricorso [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 commesso nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e alla conseguente esclusione della causa di non punibilità della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen.; che tale motivo è inammissibile perché totalmente privo di specificità e delle ragioni di fatto e diritto giiiigtificanti il ricorgo, senza che vi sia alcun confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata e, comunque, non consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti rgem.nti centon7a irnpugnta, ›_n!..indn ro.rto ti.rritnri, in maniera non illogica e facendo buon governo dei principi espressi da questa Corte, rimarcato come non sussistono i presupposti della forza maggiore in ragione del fatto che, tra l'altro, la mancanza di capitale necessario all'adempimento uci fa.Ve gZ e. -" 47 a";2 frtt Iu w,:a a sces11,. ;#^ tiJ W, ftitek.a_ .0-VW volontaria dell'imputato - come da lui stesso ammesso - volta a fronteggiare la crisi di liquidità, avendo deciso di destinare le risorse disponibili per un fine alternativo al versamento delle ritenute erariali e non dimostrando, dunque, che taie crisi gli ab`ola impedito di pagare i debiti con l'Erario, noci avendo, peraltro, ii ricorrente dimostrato di avere fatto ricorso, al fine di cui sopra, anche alle proprie risorse personali; che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., è, parimenti, inammissibile, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata, che, in maniera sufficiente e con adeguato esame delle deduzioni difensive, ha evidenziato come, non essendo l'obiettivo del ricorrente l'esclusivo perseguimento di valori etici e sociali ma, piuttosto, quello di agevolare la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella quale riponeva i propri interessi economici e patrimoniali, non sussistono i presupposti per ravvisare l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale; Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili cli colpa neiia proposizione crei ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere este