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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14562/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 694-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 461/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pescara accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione reddituale presentata dal contribuente per l'anno d'imposta 2010, escludendo la natura di indennità di trasferta delle somme da questi percepite quale dipendente del [OSCURATO:PERSONA] SCARL, somme che l'Ufficio ricomprendeva nel reddito di lavoro dipendente assoggettandole ad IRPEF. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con sentenza 461/7/2019, respingeva l'appello proposto dall'Ufficio.

La CTR, dopo aver osservato che il contribuente svolgeva attività lavorativa alle dipendenze di società che espletava in diverse regioni servizi di distribuzione e logistica nel settore editoriale, con conseguente necessità di effettuare trasferte, rilevava che dalla documentazione prodotta dal contribuente (copie delle note spese, buste paga e lettere d'incarico) risultava che lo stesso aveva effettivamente espletato le trasferte per le quali il datore di lavoro aveva applicato la tassazione ai fini IRPEF soltanto per la parte eccedente l'importo di C 46,48 per ciascuna giornata, così come previsto dall'art. 51, comma 5, prima parte, del d.P.R. n. 917/1986.

Quanto alla questione, posta dall'Agenzia delle entrate nell'atto di appello, dell'applicabilità al caso di specie del disposto di cui al sesto comma del citato art. 51, osservava il giudice di appello che si trattava di questione nuova, mai dedotta in precedenza, né nell'atto impositivo né nelle Ric. 2020 n. 00694 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- controdeduzioni di primo grado, e quindi il suo esame restava precluso, anche dal difetto di interesse dell'Amministrazione finanziaria, atteso che l'applicazione del sesto comma avrebbe consentito al contribuente di ottenere una riduzione di imposta maggiore rispetto a quella prevista dal quinto comma della medesima disposizione.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. dall'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986 e 2697 cod. civ.

Deduce la ricorrente che la CTR avevo omesso di vagliare tutti gli elementi di fatto e di diritto addotti dall'Ufficio dai quali sarebbe invece emersa la legittimità della ripresa a tassazione.

Sostiene, in particolare, che il contribuente non aveva assolto all'onere di provare l'effettività delle trasferte, essendosi limitato a produrre dei fogli con l'indicazione «nota spese» privi di alcun pregio probatorio, in assenza di una lettera d'incarico, indicazione dei chilometri percorsi, orario di inizio e fine del servizio, etc.

Il ricorso - come eccepito dal controricorrente - è inammissibile.

Va premesso che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di Ric. 2020 n. 00694 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -3- legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» (Cass. n. 3340 del 2019).

Questa Corte ha poi affermato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017).

Si è inoltre rilevato che «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto Ric. 2020 n. 00694 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -4- decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 27415 del 2018).

E' stato altresì precisato che «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argonnentativo svolto» (Cass. n. 29730 del 2020).

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate sostiene che il contribuente non aveva assolto all'onere di provare l'effettività delle trasferte, essendosi limitato a produrre dei fogli con l'indicazione «nota spese» privi di rilievo probatorio, in assenza di una lettera d'incarico, indicazione dei chilometri percorsi, orario di inizio e fine del servizio, etc.

In tal modo la ricorrente, con l'unico mezzo di impugnazione formulato, prospetta in realtà, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito.

La CTR, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, dettagliatamente indicata in sentenza (copie delle note spese, buste paga e lettere d'incarico per le Ric. 2020 n. 00694 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -5- trasferte), con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il contribuente avesse dimostrato di aver effettivamente espletato le trasferte per le quali era stata applicata l'IRPEF nella misura ridotta prevista dall'art. 51, comma 5, prima parte, del d.P.R. n. 917/1986.

A fronte di siffatta valutazione del materiale probatorio da parte della CTR, la ricorrente si è limitata a contestare la valenza probatoria delle «note spese», senza peraltro trascriverle o allegarle al ricorso, precludendo così a questa Corte - in violazione del principio di autosufficienza - di cogliere appieno il significato e la portata della censura formulata.

Ha poi sostenuto che il contribuente non aveva prodotto alcuna lettera d'incarico, pur essendo stato tale documento espressamente esaminato dalla CTR, operando infine un generico riferimento ad altri elementi - non addotti dal contribuente - che, secondo l'assunto dell'Ufficio, avrebbero potuto dimostrare l'effettività delle trasferte.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie Ric. 2020 n. 00694 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -6- nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 694-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 461/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pescara accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione reddituale presentata dal contribuente per l'anno d'imposta 2010, escludendo la natura di indennità di trasferta delle somme da questi percepite quale dipendente del [OSCURATO:PERSONA] SCARL, somme che l'Ufficio ricomprendeva nel reddito di lavoro dipendente assoggettandole ad IRPEF. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con sentenza 461/7/2019, respingeva l'appello proposto dall'Ufficio. La CTR, dopo aver osservato che il contribuente svolgeva attività lavorativa alle dipendenze di società che espletava in diverse regioni servizi di distribuzione e logistica nel settore editoriale, con conseguente necessità di effettuare trasferte, rilevava che dalla documentazione prodotta dal contribuente (copie delle note spese, buste paga e lettere d'incarico) risultava che lo stesso aveva effettivamente espletato le trasferte per le quali il datore di lavoro aveva applicato la tassazione ai fini IRPEF soltanto per la parte eccedente l'importo di C 46,48 per ciascuna giornata, così come previsto dall'art. 51, comma 5, prima parte, del d.P.R. n. 917/1986. Quanto alla questione, posta dall'Agenzia delle entrate nell'atto di appello, dell'applicabilità al caso di specie del disposto di cui al sesto comma del citato art. 51, osservava il giudice di appello che si trattava di questione nuova, mai dedotta in precedenza, né nell'atto impositivo né nelle Ric. 2020 n. 00694 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- controdeduzioni di primo grado, e quindi il suo esame restava precluso, anche dal difetto di interesse dell'Amministrazione finanziaria, atteso che l'applicazione del sesto comma avrebbe consentito al contribuente di ottenere una riduzione di imposta maggiore rispetto a quella prevista dal quinto comma della medesima disposizione. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. dall'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986 e 2697 cod. civ. Deduce la ricorrente che la CTR avevo omesso di vagliare tutti gli elementi di fatto e di diritto addotti dall'Ufficio dai quali sarebbe invece emersa la legittimità della ripresa a tassazione. Sostiene, in particolare, che il contribuente non aveva assolto all'onere di provare l'effettività delle trasferte, essendosi limitato a produrre dei fogli con l'indicazione «nota spese» privi di alcun pregio probatorio, in assenza di una lettera d'incarico, indicazione dei chilometri percorsi, orario di inizio e fine del servizio, etc. Il ricorso - come eccepito dal controricorrente - è inammissibile. Va premesso che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di Ric. 2020 n. 00694 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» (Cass. n. 3340 del 2019). Questa Corte ha poi affermato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017). Si è inoltre rilevato che «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto Ric. 2020 n. 00694 sez. MT - ud. 23-03-2022 -4- decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 27415 del 2018). E' stato altresì precisato che «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argonnentativo svolto» (Cass. n. 29730 del 2020). Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate sostiene che il contribuente non aveva assolto all'onere di provare l'effettività delle trasferte, essendosi limitato a produrre dei fogli con l'indicazione «nota spese» privi di rilievo probatorio, in assenza di una lettera d'incarico, indicazione dei chilometri percorsi, orario di inizio e fine del servizio, etc. In tal modo la ricorrente, con l'unico mezzo di impugnazione formulato, prospetta in realtà, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito. La CTR, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, dettagliatamente indicata in sentenza (copie delle note spese, buste paga e lettere d'incarico per le Ric. 2020 n. 00694 sez. MT - ud. 23-03-2022 -5- trasferte), con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il contribuente avesse dimostrato di aver effettivamente espletato le trasferte per le quali era stata applicata l'IRPEF nella misura ridotta prevista dall'art. 51, comma 5, prima parte, del d.P.R. n. 917/1986. A fronte di siffatta valutazione del materiale probatorio da parte della CTR, la ricorrente si è limitata a contestare la valenza probatoria delle «note spese», senza peraltro trascriverle o allegarle al ricorso, precludendo così a questa Corte - in violazione del principio di autosufficienza - di cogliere appieno il significato e la portata della censura formulata. Ha poi sostenuto che il contribuente non aveva prodotto alcuna lettera d'incarico, pur essendo stato tale documento espressamente esaminato dalla CTR, operando infine un generico riferimento ad altri elementi - non addotti dal contribuente - che, secondo l'assunto dell'Ufficio, avrebbero potuto dimostrare l'effettività delle trasferte. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie Ric. 2020 n. 00694 sez. MT - ud. 23-03-2022 -6- nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,
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