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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 196/1972

ECLI:IT:COST:1972:196
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza 11 novembre 1971, il tribunale di Ferrara ha proposto, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte in cui, richiamando solo "in quanto applicabili" le norme sulla istruzione formale, consente che l'istruzione sommaria possa concludersi con richiesta di citazione a giudizio senza il previo deposito degli atti prescritti dall'art. 372 dello stesso codice. :

1. - Dispone l'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, che nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale, ma solo in quanto siano ad essa applicabili.

Ed in base a tale latitudine di riferimento, tenuto conto della struttura e degli scopi dell'istruzione sommaria, comunemente si ritiene non applicabile ad essa la disposizione dell'art. 372 dello stesso codice che, per quella formale, prescrive debbano, prima della chiusura di tale fase del giudizio, essere depositati gli atti e notificati gli avvisi di deposito ai difensori, cui è data anche facoltà di presentare istanze e memorie.

Tale difformità, relativa alla normativa che concerne il deposito degli atti, è sembrata non legittima al tribunale di Ferrara, il quale ha ritenuto che l'art. 392 già citato, e che la rende possibile, violi il principio di eguaglianza e il diritto di difesa, rispettivamente tutelati dagli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Il giudice a quo ripropone censure che questa Corte ebbe già a respingere, in riferimento al solo art. 24 Cost., con la sentenza n. 127 del 1966.

E la decisione allora assunta va mantenuta, nonostante la più ampia denuncia ed i nuovi profili proposti.

Deve infatti osservarsi che la diversità di regolamentazione per quanto concerne il deposito degli atti - che, del resto, nell'istruzione sommaria non manca, benché sia successiva e non anteriore alla chiusura di quella fase del processo (art.397 c.p.p.) - non viola il principio di eguaglianza, perché è giustificata dalla diversa natura dei due tipi di istruzione che comporta, per quella sommaria, più rapido procedimento e minori formalità.

3. - Quanto alla tutela del diritto di difesa, va innanzi tutto ricordato come esso sia, anche nella istruzione sommaria, ampiamente tutelato dall'obbligo della notifica dell'avviso di procedimento, da quello dell'interrogatorio con l'assistenza del difensore e da tutte le altre garanzie previste negli artt. 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

Né può rinvenirsi causa di menomazione di quel diritto nella rilevata omissione, anteriormente alla chiusura dell'istruzione sommaria, del deposito degli atti che, per la maggior parte almeno, sono stati peraltro già depositati in ottemperanza all'art. 304 quater del codice di procedura penale.

Non ha infatti alcun pregio l'assunto dell'ordinanza di rinvio, che coordina il diritto di difesa, e una sua possibile violazione, all'interesse dell'imputato alla eventuale risoluzione del processo in fase istruttoria; risoluzione che suoi più informati e tempestivi interventi difensivi potrebbero rendere più probabile.

Benché, infatti, non possa negarsi un simile interesse dell'imputato, deve però osservarsi che esiste anche un suo opposto interesse a conseguire nella risonanza di un pubblico dibattimento un'assoluzione definitiva con importanza ed effetti ben diversi da un semplice proscioglimento istruttorio.

Dal che consegue che l'interesse dell'imputato ad evitare il dibattimento, appunto perché contrastante con altro suo, non meno apprezzabile interesse, a desiderarne la celebrazione, non può ritenersi giuridicamente rilevante e, tanto meno, costituzionalmente protetto (sent. n. 172 del 1972).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392 del codice di procedura penale, proposta dall'ordinanza in epigrafe con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza 11 novembre 1971, il tribunale di Ferrara ha proposto, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte in cui, richiamando solo "in quanto applicabili" le norme sulla istruzione formale, consente che l'istruzione sommaria possa concludersi con richiesta di citazione a giudizio senza il previo deposito degli atti prescritti dall'art. 372 dello stesso codice. : 1. - Dispone l'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, che nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale, ma solo in quanto siano ad essa applicabili. Ed in base a tale latitudine di riferimento, tenuto conto della struttura e degli scopi dell'istruzione sommaria, comunemente si ritiene non applicabile ad essa la disposizione dell'art. 372 dello stesso codice che, per quella formale, prescrive debbano, prima della chiusura di tale fase del giudizio, essere depositati gli atti e notificati gli avvisi di deposito ai difensori, cui è data anche facoltà di presentare istanze e memorie. Tale difformità, relativa alla normativa che concerne il deposito degli atti, è sembrata non legittima al tribunale di Ferrara, il quale ha ritenuto che l'art. 392 già citato, e che la rende possibile, violi il principio di eguaglianza e il diritto di difesa, rispettivamente tutelati dagli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. 2. - La questione non è fondata. Il giudice a quo ripropone censure che questa Corte ebbe già a respingere, in riferimento al solo art. 24 Cost., con la sentenza n. 127 del 1966. E la decisione allora assunta va mantenuta, nonostante la più ampia denuncia ed i nuovi profili proposti. Deve infatti osservarsi che la diversità di regolamentazione per quanto concerne il deposito degli atti - che, del resto, nell'istruzione sommaria non manca, benché sia successiva e non anteriore alla chiusura di quella fase del processo (art.397 c.p.p.) - non viola il principio di eguaglianza, perché è giustificata dalla diversa natura dei due tipi di istruzione che comporta, per quella sommaria, più rapido procedimento e minori formalità. 3. - Quanto alla tutela del diritto di difesa, va innanzi tutto ricordato come esso sia, anche nella istruzione sommaria, ampiamente tutelato dall'obbligo della notifica dell'avviso di procedimento, da quello dell'interrogatorio con l'assistenza del difensore e da tutte le altre garanzie previste negli artt. 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale. Né può rinvenirsi causa di menomazione di quel diritto nella rilevata omissione, anteriormente alla chiusura dell'istruzione sommaria, del deposito degli atti che, per la maggior parte almeno, sono stati peraltro già depositati in ottemperanza all'art. 304 quater del codice di procedura penale. Non ha infatti alcun pregio l'assunto dell'ordinanza di rinvio, che coordina il diritto di difesa, e una sua possibile violazione, all'interesse dell'imputato alla eventuale risoluzione del processo in fase istruttoria; risoluzione che suoi più informati e tempestivi interventi difensivi potrebbero rendere più probabile. Benché, infatti, non possa negarsi un simile interesse dell'imputato, deve però osservarsi che esiste anche un suo opposto interesse a conseguire nella risonanza di un pubblico dibattimento un'assoluzione definitiva con importanza ed effetti ben diversi da un semplice proscioglimento istruttorio. Dal che consegue che l'interesse dell'imputato ad evitare il dibattimento, appunto perché contrastante con altro suo, non meno apprezzabile interesse, a desiderarne la celebrazione, non può ritenersi giuridicamente rilevante e, tanto meno, costituzionalmente protetto (sent. n. 172 del 1972). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392 del codice di procedura penale, proposta dall'ordinanza in epigrafe con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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