CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 19072/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegata remissione di querela da parte del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] e contestuale accettazione dell'imputato (cfr. verbale Questura di Latina in data 5 febbraio 2024); Ritenuto che la sentenza di condanna va dunque annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela; che il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto nell'atto di remissione (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 19 marzo 2024 stensore Il