Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07834/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta semplice documentale (così derubricata, sin dal primo grado la condotta, in origine contestata come fraudolenta), a lui ascritto quale amministratore di diritto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." società dichiarata fallita il 1.8 febbraio 2016.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale contesta la responsabilità sulla scorta di una analitica indicazione di specifiche ragioni (mero prestanome, nullatenente, del tutto privo del potere e delle capacità di ingerirsi nella gestione della società di fatto nelle mani di Abagnale).

3. Il motivo non è manifestamente infondato, pertanto deve essere rilevato che il termine prescrizionale massimo è decorso in data 21 ottobre 2023, tenuto conto di 64 giorni di sospensione c.d.

Covid (rinvio udienza del 27 marzo 2020).

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta semplice documentale (così derubricata, sin dal primo grado la condotta, in origine contestata come fraudolenta), a lui ascritto quale amministratore di diritto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." società dichiarata fallita il 1.8 febbraio 2016. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale contesta la responsabilità sulla scorta di una analitica indicazione di specifiche ragioni (mero prestanome, nullatenente, del tutto privo del potere e delle capacità di ingerirsi nella gestione della società di fatto nelle mani di Abagnale). 3. Il motivo non è manifestamente infondato, pertanto deve essere rilevato che il termine prescrizionale massimo è decorso in data 21 ottobre 2023, tenuto conto di 64 giorni di sospensione c.d. Covid (rinvio udienza del 27 marzo 2020). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 07834/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris