CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39527/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche censure confutate correttamente dalla Corte di appello/che ha rilevato Lplurimi elementi che denotavatoila destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto(predisposizione in dosi della sostanza stupefacente del tipo cocaina, detenzione di altra tipologia di sostanza, il possesso di considerevole somma di denaro in ordine al quale non forniva spiegazione in quanto disoccupato, il possesso di quattro telefoni cellulari, l'assenza di spiegazioni alternative circa il possesso all'esterno dell'abitazione di detta sostanza); detta conclusione, in quanto fondata su pertinenti riferimenti ai dati probatori analizzati con completezza e logicità dalla Corte di appello (pagg. da 7 a 15), non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il