CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 51241/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto avverso sentenza di patteggiamento della pena per un motivo non deducibile, afferente alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del • ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6