CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 27038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.19710/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Bagno- lini Denis, rappresentati edifes i , in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso la PEC del primo; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elet- tivamentedomiciliata in Roma , alla v. Sardegna n. 29, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].p.a. -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1111 /2019 , depositata il3/04/2019. Udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13/09/2023; 2di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. letta la memoria depositata dalla difesa della contoricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, la committente [OSCURATO:PERSONA] per l’ottenimento del corrispettivo residuo di € 48.40 2,73 (oltre iva) , determinato sulla base di a.t.p. Allegava che la convenuta le aveva appaltato nel 2006 la costruzione di una porzione di fabbricato, affidando la direzione dei la- vori al geom. [OSCURATO:PERSONA]. Nel 2008 la committente aveva in- terrotto i pagamenti, contestando la contabilità del direttore dei lavori e segnalando difformità. La convenuta contestava quanto dedotto in citazione e proponeva domanda riconvenzionale per la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni dovuti a vizi e difetti dell'opera, chiedendo ed ottenendo la chiama ta in causa del direttore dei lavori, cui rivolgeva domanda di restituzione dei compensi. Quest’ultimo invo- cava,viceversa, il pagamento del residuo dei compensi e otteneva di chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice, la quale eccepiva l’inoperatività della polizza. Con sentenza n. 1201/2014, l’adito Tribunaleaccoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale, poiché i vizi riscontrati erano di modesta entità e le spese per la loro eliminazione, quantifica- bili in circa € 6.000 a fronte del valore d’opera di circa € 286.000, ve- nivano detratte dal corrispettivo dovuto. Inoltre, il primo giudice acco- glieva la domanda di pagamento dei compensi proposta dal direttore dei lavori. Decidendo in secondo grado, la Corte di appello di Bologna – con sentenza n. 1111/21019 -rilevava la cancellazione della società appal- tatrice attrice dal registro delle imprese, la validità dell’appello nei con- fronti dei soci, l’inesistenza di un accordo tra appaltatrice e direttore dei lavori per raggirare la committente (si era allegata l’imputazione di 3di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. costi per una quantità di materiale di ferro superiore al necessario). Pertanto, rigettavail primo motivo di appello e, i n secondo luogo, ac- certavache, cancellata la società appaltatrice attrice dal registro delle imprese, i crediti incerti o illiquidi non compresi nel bilancio di liquida- zione eranoda intendersi rinunciati. Di conseguenza , acco glieva il se- condo motivo di appello, con assorbimento degli altri motivie confer- mandonel resto la sentenza di primo grado impugnata . Hanno proposto ricorso per cassazione gli ex s oci dell’appaltatrice ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nis), sulla base didue motivi. Ha resistito la committente [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato adue motivi, illustrati da me- moria. I ricorrenti principali hanno formulato controricorso avverso il ricorso incidentale. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo , i ricorrenti principali denunciano - ex art. 360 n. 5 c.p.c. - che la Corte di appello di Bologna abbia rilevato che la cancellazione della società appaltatrice attrice dal registro delle im- prese è avvenuta già il 7/2/2011, piuttosto che il 5/1/2015. Si argo- menta in particolare il travisamento di prova. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.2312 c.c., de- ducendo l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui ha af- fermato che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese comportala rinunzia al credito, anche qualora quest’ultimo sia già stato saldato. 2. – Più specificamente, con i l primo motivo , i ricorrenti censurano la seguente argomentazione della sentenza di appello : «Nel caso di specie, è documentalmente provato [in altro luogo si rinvia alla visura 4di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. camerale in atti] e non contestato che la società […] si è cancellata dal registro delle imprese il 7/2/2011, nelle more del presente giudizio, né risulta che prima della cancellazione i crediti sub iudice quali quello oggetto di causa, siano stati ceduti ai soci; questi ultimi non risultano pertanto legittimati a far valere la pretesa al pagamento del residuo corrispettivo, che deve intendersi rinunciata, alla stregua del richia- mato principio, non essendo stata detta pretesa ancora accertata in via definitiva al momento dell'estinzione». La Corte di appello si richiama al principio seguente: ove si avveri la cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non si verifica la successione dei soci nella «titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giu- dizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi. Se non sono iscritti nel bilan- cio di liquidazione, tali crediti s’intendono rinunciati dalla società a fa- vore della conclusione del procedimento estintivo ( si citano Cass. n. 19302/2018e Cass. n. 23269/2016). In particolare i ricorrenti assumono che la Corte di appello abbia tra- visato la provaed omesso di rilevare il fatto decisivo: (a) quando ha affermato che i soci appellati nonhanno contestato che la cancellazione della società appaltatrice dal registro delle impresesia stata ricondotta alla data del 7/2/2011,mentre in realtà costoro hanno ripetutamente sostenuto che la formalità estintiva è stata eseguita il 5/1/2015; (b) quando ha mancato di considerare che la visura storica della società prodotta in appello attesta che la cancellazione dal registro delle impreseè avvenuta il 5 /1/2015; (c) quando ha ignorato che la com- mittente convenuta appellante, nel menzionare la data del 7/2/2011, si è riferitasemplicemente alla data di estromissione della società ap- paltatrice dall’albo degli artigiani; (d) quando ha omesso di rilevare che persino la committente, in comparsaconclusionale, aveva manifestato acquiescenza alla collocazione dell’evento estintivo a lla data del 5di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul presupposto che la rinunzia(implicita) al credito si sa- rebbe verificata anche in questa evenienza. Il motivo è fondato. All’esordio della parte «in diritto»la Corte rileva che «L a societ à F ra- telli Bagnolinis.n.c. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7/2/2011, come risulta dalla visura camerale in atti». La motivazione è errata, perché sotto la data del 7/2/2011la visura catastale registra l’estromissione della società appaltatrice dall’albo degli artigiani, men- tre è sotto la data del 5/1/2015 che è indicata la cancellazione della società dalregistro delle imprese. Pertanto, quest’ultimo evento non può essere riportato alla prece- dente data del 7/2/2011. S’impone pertanto la cassazione con rinvio alla Corte di appello che proseguirà il processo muovendo dal dato che la [OSCURATO:SOCIETA]. si è estinta, in effetti, il 5/1/2015 , poiché da ciò conseguirebbe che la stessa, al momento dell’ultimazione del pagamento, da parte della 6di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. debitrice, in data 22 dicembre 2014, non era ancora estinta, ragion per cui occorre rivalutare sela società stessa avesse inteso implicitamente rinunciare al credito (credito, rispetto al quale, peraltro, la stessa de- bitrice aveva fatto riserva di ripetizione). Il primo motivo del ricorso principale va, pertanto, accolto, con con- seguente assorbimento del secondo. 3. - Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la Del- vecchio Elena chiedeche, ove si accerti che cancellazione è avvenuta solo in data 5/1/2015, sia dichiarato ammissibile l’appello proposto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti della società. Con il secondo motivo dello stessoricorso la citata Delvecchio ripro- pone i motivi di appello diretti ad ottenere il rigetto della domanda principale. Il ricorso incidentale condizionatoè inammissibile per inosservanza del requisito specifico previsto dall’art. 366,comma 1, n. 4 , c.p.c. poi- ché è privo della formulazione dei motivi deducibili, in senso proprio, in sede di legittimità per i quali si chiede la cassazione nonché dell’in- dicazione delle norme di diritto su cui essi si fondano. Infatti, a pag. 12 del controricorso, dopo l’intestazione “ricorso inci- dentale condizionato”, si prosegue con l’indicazione “primo motivo di ricorso incidentale” e, senza l’indicazione di alcuna norma asserita- mente violata, si continua con una digressione sulla individuazione della data di cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA], esponendo, in effetti, argomenti che intendono sollecitare una rivisitazione della questione nel merito. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, è la stessa controricorrente –ancora una volta senza indicare alcuna norma even- tualmente ritenuta violata –che sostiene come la doglianza si sostanzi in “una riproposizione dei motivi di appello volti ad ottenere, in riforma 7di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. della sentenza di primo grado, il rigetto dellastessa domanda alla quale la Corte d’appello e invece (pur correttamente) pervenuta in forza del preliminare ed assorbente rilievo della rinuncia alla stessa domanda in conseguenza della sopravvenuta cancellazione dal registro delle im- prese della società”. Appare evidente come la ricorrente incidentale intenda, in tal modo, introdurre un terzo grado di merito sulla questione, che il nostro ordi- namento processuale non contempla. 4. – In definitiva, va a cco lto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento delsecondo motivo del lo stesso ricorso. Il ricorso incidentale condizionato deve , invece, essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandata, altresì , la disciplina d elle spese di questogiudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrentein via incidentale (il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile), di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ri- corso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito ilsecondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui 8di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. demanda, altresì , la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p