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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 43077/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministefó, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma di quella del Tribunale di Lanciano con cui erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto aggravato [capo b) della rubrica], in esso assorbito il reato di danneggiamento di cui al capo a) della rubrica.

Ai predetti era contestato di essersi impossessati di numerose cose presenti in un immobile sito in Lanciano, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva acquistato all'asta in seguito a procedura di pignoramento.

Nei giudizi di merito gli imputati contestavano il titolo di proprietà in capo alla persona offesa, deducendo la conseguente insussistenza del reato di furto: in base ad un accordo sottostante, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], patrocinante dei ricorrenti nella procedura esecutiva immobiliare, si era impegnato a trasferire la proprietà dell'immobile agli imputati dopo la sua aggiudicazione; inoltre l'aggiudicazione doveva considerarsi nulla in virtù della previsione di cui all'art. 1261, comma 1, cod. civ.

La Corte di merito, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha escluso che la prospettazione difensiva fosse fondata.

2. A motivi di ricorso gli imputati lamentano: I) Erronea applicazione dell'art. 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1261 cod. civ., 579 cod. proc. civ. e 1418 cod. civ.; nullità dell'aggiudicazione all'asta dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; difetto di requisito dell'altruità delle cose oggetto di furto.

II) Violazione dell'art. 579 cod. proc. civ. e conseguente nullità dell'aggiudicazione dell'immobile ex art. 1418 cod. civ.

Il P.G. presso la corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Con il primo motivo di doglianza la difesa lamenta come sia intervenuta una sostanziale elusione da parte dei giudici di merito delle questioni sottoposte alla loro attenzione, riguardanti l'aspetto centrale dell'altruità dell'immobile e delle cose ivi contenute.

Secondo la Corte di appello si sarebbe verificato nella fattispecie in esame un caso di "interposizione reale", non colpita dal divieto sancito dall'art. 579, 23 comma 1, cod. proc. civ.; l'eventuale nullità del patto intercorso tra terzo e debitore non inficerebbe l'aggiudicazione.

Quanto alla violazione dell'art. 1261, comma 1, cod. civ., l'aggiudicazione in capo all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere impugnata con i rimedi previsti dall'art. 617 cod. proc. civ.; in difetto di essa non sarebbe possibile fare valere la sua nullità.

Tale impostazione, deduce la difesa, sarebbe erronea: l'aggiudicazione è avvenuta in violazione del divieto di cui all'art. 1261 cod. civ., pertanto il giudice avrebbe dovuto, in ragione dell'art. 2, comma 1, cod. pen. accertarne la validità prima di ritenere la sussistenza del furto.

Poiché l'aggiudicazione era nulla, mancherebbe il requisito dell'altruità della cosa, presupposto necessario per la configurazione del reato in contestazione. [OSCURATO:PERSONA], sulla base della documentazione acquisita, è stato nominato da Pancella quale difensore nella procedura esecutiva che aveva riguardato l'immobile di sua proprietà.

I due, come risulta dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'imputata, avvalorate dalla testimonianza della figlia, [OSCURATO:PERSONA], avevano stabilito che, dopo l'aggiudicazione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasferito la proprietà dell'immobile agli originari proprietari, i quali, in virtù dell'art. 579, comma 1, cod. proc. civ., non potevano partecipare all'incanto.

Gli imputati, proprio in ragione di tale accordo, si erano sempre comportati uti dominus, confortati dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], per sette anni dall'aggiudicazione, non aveva chiesto la liberazione dell'immobile.

Con il secondo motivo rileva come il patto tra il partecipante e l'esecutata sia da intendersi egualmente nullo, in quanto teso ad aggirare il divieto di cui all'art. 579 cod. proc. civ.; anche sotto questo profilo non è sostenibile la validità dell'aggiudicazione.

3. Sui motivi di doglianza si osserva quanto segue.

Non si individuano gli errori e le manchevolezze rilevate dalla difesa nel ricorso.

La Corte di merito, nell'offrire risposta ai rilievi difensivi, ha segnalato come il decreto di aggiudicazione dell'immobile non perda efficacia finchè non sia stato dichiarato nullo nelle forme previste dalla legge.

In proposito ha evidenziato che, in base all'art. 617 cod. civ. le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto devono essere proposte prima che sia iniziata l'esecuzione o nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, ove sia stato impossibile proporre l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione.

Ha poi aggiunto che, pur volendo ritenere valido quanto sostenuto dagli imputati circa la esistenza del patto di retrovendita, debba ritenersi provato che l'importo dell'aggiudicazione sia stato anticipato dal [OSCURATO:PERSONA].Ha invero osservato che, se i ricorrenti avessero avuto la disponibilità finanziaria per provvedere all'acquisto dell'immobile messo all'asta, avrebbero agito diversamente, incaricando la figlia o altro familiare di procedere all'acquisto.

Dovendo considerarsi [OSCURATO:PERSONA] aggiudicatario dell'immobile, non è possibile escludere il reato di furto come prospettato dalla difesa.

La motivazione appare del tutto congrua e non meritevole di essere censurata in questa sede.

Sebbene la difesa richiami l'attenzione sulla nullità dell'aggiudicazione, è indubbio che il titolo debba essere considerato valido in mancanza di un provvedimento che ne abbia escluso la efficacia.

4. In ragione di quanto precede, i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministefó, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma di quella del Tribunale di Lanciano con cui erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto aggravato [capo b) della rubrica], in esso assorbito il reato di danneggiamento di cui al capo a) della rubrica. Ai predetti era contestato di essersi impossessati di numerose cose presenti in un immobile sito in Lanciano, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva acquistato all'asta in seguito a procedura di pignoramento. Nei giudizi di merito gli imputati contestavano il titolo di proprietà in capo alla persona offesa, deducendo la conseguente insussistenza del reato di furto: in base ad un accordo sottostante, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], patrocinante dei ricorrenti nella procedura esecutiva immobiliare, si era impegnato a trasferire la proprietà dell'immobile agli imputati dopo la sua aggiudicazione; inoltre l'aggiudicazione doveva considerarsi nulla in virtù della previsione di cui all'art. 1261, comma 1, cod. civ. La Corte di merito, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha escluso che la prospettazione difensiva fosse fondata. 2. A motivi di ricorso gli imputati lamentano: I) Erronea applicazione dell'art. 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1261 cod. civ., 579 cod. proc. civ. e 1418 cod. civ.; nullità dell'aggiudicazione all'asta dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; difetto di requisito dell'altruità delle cose oggetto di furto. II) Violazione dell'art. 579 cod. proc. civ. e conseguente nullità dell'aggiudicazione dell'immobile ex art. 1418 cod. civ. Il P.G. presso la corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Con il primo motivo di doglianza la difesa lamenta come sia intervenuta una sostanziale elusione da parte dei giudici di merito delle questioni sottoposte alla loro attenzione, riguardanti l'aspetto centrale dell'altruità dell'immobile e delle cose ivi contenute. Secondo la Corte di appello si sarebbe verificato nella fattispecie in esame un caso di "interposizione reale", non colpita dal divieto sancito dall'art. 579, 23 comma 1, cod. proc. civ.; l'eventuale nullità del patto intercorso tra terzo e debitore non inficerebbe l'aggiudicazione. Quanto alla violazione dell'art. 1261, comma 1, cod. civ., l'aggiudicazione in capo all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere impugnata con i rimedi previsti dall'art. 617 cod. proc. civ.; in difetto di essa non sarebbe possibile fare valere la sua nullità. Tale impostazione, deduce la difesa, sarebbe erronea: l'aggiudicazione è avvenuta in violazione del divieto di cui all'art. 1261 cod. civ., pertanto il giudice avrebbe dovuto, in ragione dell'art. 2, comma 1, cod. pen. accertarne la validità prima di ritenere la sussistenza del furto. Poiché l'aggiudicazione era nulla, mancherebbe il requisito dell'altruità della cosa, presupposto necessario per la configurazione del reato in contestazione. [OSCURATO:PERSONA], sulla base della documentazione acquisita, è stato nominato da Pancella quale difensore nella procedura esecutiva che aveva riguardato l'immobile di sua proprietà. I due, come risulta dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'imputata, avvalorate dalla testimonianza della figlia, [OSCURATO:PERSONA], avevano stabilito che, dopo l'aggiudicazione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasferito la proprietà dell'immobile agli originari proprietari, i quali, in virtù dell'art. 579, comma 1, cod. proc. civ., non potevano partecipare all'incanto. Gli imputati, proprio in ragione di tale accordo, si erano sempre comportati uti dominus, confortati dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], per sette anni dall'aggiudicazione, non aveva chiesto la liberazione dell'immobile. Con il secondo motivo rileva come il patto tra il partecipante e l'esecutata sia da intendersi egualmente nullo, in quanto teso ad aggirare il divieto di cui all'art. 579 cod. proc. civ.; anche sotto questo profilo non è sostenibile la validità dell'aggiudicazione. 3. Sui motivi di doglianza si osserva quanto segue. Non si individuano gli errori e le manchevolezze rilevate dalla difesa nel ricorso. La Corte di merito, nell'offrire risposta ai rilievi difensivi, ha segnalato come il decreto di aggiudicazione dell'immobile non perda efficacia finchè non sia stato dichiarato nullo nelle forme previste dalla legge. In proposito ha evidenziato che, in base all'art. 617 cod. civ. le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto devono essere proposte prima che sia iniziata l'esecuzione o nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, ove sia stato impossibile proporre l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione. Ha poi aggiunto che, pur volendo ritenere valido quanto sostenuto dagli imputati circa la esistenza del patto di retrovendita, debba ritenersi provato che l'importo dell'aggiudicazione sia stato anticipato dal [OSCURATO:PERSONA].Ha invero osservato che, se i ricorrenti avessero avuto la disponibilità finanziaria per provvedere all'acquisto dell'immobile messo all'asta, avrebbero agito diversamente, incaricando la figlia o altro familiare di procedere all'acquisto. Dovendo considerarsi [OSCURATO:PERSONA] aggiudicatario dell'immobile, non è possibile escludere il reato di furto come prospettato dalla difesa. La motivazione appare del tutto congrua e non meritevole di essere censurata in questa sede. Sebbene la difesa richiami l'attenzione sulla nullità dell'aggiudicazione, è indubbio che il titolo debba essere considerato valido in mancanza di un provvedimento che ne abbia escluso la efficacia. 4. In ragione di quanto precede, i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così de
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