CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 dicembre 2021
Cassazione n. 07137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6977/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] E. Troilo n.18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PESCARA n. 1621/2021 depositata il30/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Pescara accolse parzialmente l’opposizione di Admaiora s.r.l. contro il decreto ingiuntivo richiesto dalla ditta Autoattrezzature di [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere il saldo di una fattura per fornitura di merci e, revocato il provvedimento monitorio, condannò Admaiora al pagamento dell’importo di € 262,10. Con sentenza n. 1621, depositata il 30 dicembre 2021, il Tribunale territoriale accolse parzialmente il gravame di Admaiora s.r.l. Per quel che qui interessa, il giudice di appello affermò che l’offerta banco judicis, in quanto rifiutata ingiustificatamente e coincidente poi con la somma riconosciuta in sentenza, avrebbe imposto il ricorso all’art. 91 2° comma c.p.c. per la regolamentazione delle spese processuali. In primo grado, pertanto, le spese avrebbero dovuto essere almeno parzialmente compensate, proprio tenuto conto del fatto che la somma offerta banco judicis era stata poi ritenuta corrispondente al credito riconosciuto in sentenza e che le spese sopportate successivamente a tale momento andavano quindi poste a carico di chi aveva rifiutato l’offerta. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione la ditta [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta un articolato motivo. E’ rimasta intimata la s.r.l. Admaiora. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso una complessa censura, la ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 1220 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dei principi generali relativi alla pronunzia sulle spese del giudizio. Invero, l’offerta avversaria non sarebbe mai stata formulata né la somma messa a disposizione del creditore. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha correttamente affermato che “l'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa legittima la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese di lite della parte soccombente per il periodo ”. Tuttavia, per pervenire a tale affermazione, il giudice di appello avrebbe dovuto previamente considerare che,al fine di escludere la mora del debitore, ex art. 1220 c.c., l'offerta non formale della prestazione deve essere reale ed effettiva, occorrendo, cioè, che rivesta i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall'art. 1182 c.c. per l'adempimento dell'obbligazione, sicché quest'ultimo possa aderirvi limitandosi a ricevere la prestazione stessa, senza ulteriori accordi (Sez. 2, n. 21924 del 28 ottobre 2015; Sez. 2, n. 25155 del 13 dicembre 2010). Di tale preventiva indagine la motivazione della sentenza impugnata non fà cenno, prestandosi così alla critica della ricorrente che controparte non avrebbe in realtà manifestato alcuna effettiva volontà di fare un’offerta banco judicis. In definitiva, va accolto il ricorso; la sentenza è cassata e rinviata al Tribunale di Pescara in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pescara in diversa composizione. Cos