CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del G.i.p. del locale Tribunale, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziati: - di concorso, nelle rispettive qualità di istigatore e di mandante, nel duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commesso il 21 novembre 2004, in Melito di Napoli, ad opera di un commando diretto da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca referente del clan [OSCURATO:PERSONA] per l'anzidetto territorio; - di concorso nella detenzione e nel porto delle armi usate nell'agguato. La vicenda criminale si inseriva nel contesto della c.d. prima faida di Scampia, apertasi nel 2004 a seguito della scissione del clan [OSCURATO:PERSONA]. Riccio, esponente del gruppo scissionista (vicino, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA]), era l'obiettivo da colpire, mentre Gagliardi venne ucciso per essersi trovato in sua contingente compagnia. 2. Gli elementi indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA], figlio dello storico capoclan Paolo, erano costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti - a giudizio del Tribunale - soggettivamente credibili e oggettivamente attendibili. Molino, in particolare, quale esecutore materiale aveva riferito che era stato [OSCURATO:PERSONA] a riportare ai componenti del gruppo di fuoco l'ordine dell'indagato di uccidere Riccio, e aveva aggiunto che la validità dell'ordine era stata direttamente verificata da [OSCURATO:PERSONA], cognato del dichiarante, che si era recato personalmente, a questo scopo, a casa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] identificava [OSCURATO:PERSONA] come mandante; la sua fonte di informazione era sempre Petriccione (suo zio), che gli aveva riferito la circostanza ad omicidio commesso. [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni a carico, riferendo di aver partecipato alla riunione in cui, presente anche [OSCURATO:PERSONA] (al vertice del clan, assieme ai fratelli Cosimo e Marco), l'omicidio fu deliberato, su proposta di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] era dunque indicato dai collaboratori di giustizia come l'ideatore dell'omicidio, ossia come colui che aveva individuato in Riccio la vittima della vendetta trasversale da mettere in atto, nonché come tramite del mandato di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli, fatto pervenire a Petriccione. Tamburrino aveva riferito della riunione, nei termini già indicati.Accurso, de relato da Petriccione, aveva confermato che era stato [OSCURATO:PERSONA] a riportare a Petriccione medesimo (che ne aveva quindi riferito, ex post, al dichiarante) l'ordine del vertice di uccidere Riccio. 4. Il Tribunale reputava che, nonostante la notevole risalenza dei fatti criminosi nel tempo, sussistesse concreto e attuale pericolo di reiterazione, in rapporto - oltre che alla gravità, dal lato oggettivo e soggettivo, dell'accaduto - alla persistente operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], al mancato distacco degli indagati da esso, alla loro personalità e biografia criminale. 5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tre i motivi formulati. 5.1. Primo motivo. Inutilizzabilità processuale. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano state rese, in altro procedimento penale, in data 21 luglio 2021, ed erano state acquisite al procedimento odierno in data 7 dicembre 2021. I termini di svolgimento delle indagini erano però scaduti il 28 dicembre 2018; né il Pubblico ministero aveva assunto le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale nel successivo termine di quindici mesi, indicato dall'art. 407, comma 3 -bis, cod. proc. pen., che era a sua volta scaduto il 28 marzo 2000. Il Pubblico ministero non aveva, del resto, specificato come l'elemento di prova in questione, estrapolato da altro procedimento, avesse connessione oggettiva o soggettiva con i fatti odierni. 5.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato rilievo assegnato alle dichiarazioni del collaboratore Molino. Questi, per stessa ammissione del Tribunale del riesame, costituirebbe la fonte di prova di maggiore spessore, sarebbe l'unico chiamante diretto in correità, l'unico ad avere conoscenza immediata di quanto accaduto il 21 novembre 2004 e della fase preparatoria e successiva. Ebbene, Molino, giudicato dal Tribunale credibile e attendibile, avrebbe escluso ogni ruolo effettivo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, essendosi limitato ad affermare che l'indagato ne avesse conoscenza. Sicché la gravità indiziaria, quanto a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe riconducibile soltanto alle generiche dichiarazioni dei collaboratori Accurso e Tamburrino, che tuttavia smentirebbero al riguardo, in modo eclatante, il dichiarante principale. 5.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla globale valutazione di gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto sovrapponibili le dichiarazioni di Molino e di Accurso (mentre il primo, insiste il ricorrente, avrebbe in realtà scagionato l'indagato, oltre a ricostruire l'occorso in termini divergenti quanto al ruolo di altri partecipi e alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]). Accurso sarebbe dichiarante solo de relato, mentre Molino sarebbe dichiarante diretto, e la fonte conoscitiva diretta avrebbe maggiore forza probante. Anche l'affermata sovrapponibilità tra le propalazioni di Molino e di Tamburrino sarebbe insostenibile. La chiamata in reità di quest'ultimo non sarebbe circostanziata. Sarebbe illogico che [OSCURATO:PERSONA], gregario del gruppo, potesse suggerire un omicidio. Dell'esistenza della pretesa riunione, teatro del suggerimento, e della presenza ad essa di Tamburrino, nessun altro collaboratore avrebbe parlato. Le chiamate di Accurso e Tamburrino non sarebbero convergenti (attribuendo i collaboratori all'indagato ruoli differenti: ora quello di messaggero, ora quello di ideatore). Neppure il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito un ruolo attivo nei delitti a [OSCURATO:PERSONA]. 6. Un ulteriore atto di ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tre i motivi formulati. 6.1. Primo motivo. Inutilizzabilità processuale. Non era stato consentito alla difesa di accedere alla fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore Accurso a norma dell'art. 141-bis cod. proc. pen., senza valida ragione processuale (la presenza, in essa, di parti non omissate sarebbe stata rimediabile con una semplice operazione tecnica di messa in pausa e riavvio). 6.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine ai gravi indizi. Gli elementi a carico sarebbero lacunosi e contraddittori. Quanto alla pretesa esternazione di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della riunione riferita dal collaboratore Tamburrino, il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente motivato sulle ragioni che potevano indurre a qualificarla come condotta di istigazione punibile. Quanto al preteso ruolo di intermediario, esso si basava sulle dichiarazioni di Accurso, non convergenti sul punto con il narrato di Molino e Tamburrino, che avevano riferito di un mandato omicida direttamente trasmesso da [OSCURATO:PERSONA] a Petriccione. Molino aveva fatto riferimento ad interventi sollecitatori, effettuati da [OSCURATO:PERSONA], senza mai menzionare [OSCURATO:PERSONA]. Non vi era alcun bisogno che [OSCURATO:PERSONA] facesse da tramite del mandato omicida, perché Petriccione se lo sarebbe assunto alla presenza dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di Accurso, poi, erano solo de relato. 6.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alle esigenze cautelari.Nei diciotto anni successivi ai fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto in essere atti violenti; né sarebbe propriamente accusato di averli commessi nel procedimento odierno. La faida sarebbe stata debellata, assieme alle consorterie di riferimento. 7. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], ancora con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tre i motivi formulati. 7.1. Primo motivo. Risulta identico, nella formulazione, al motivo descritto al paragrafo 5.1. 7.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'intrinseca attendibilità del collaboratore Molino e alla natura individualizzante dei riscontri. Molino, come già evidenziato nell'atto di ricorso proposto nell'interesse del coindagato, costituirebbe la fonte di prova di maggiore rilievo, sarebbe l'unico chiamante diretto in correità, l'unico ad avere conoscenza diretta di quanto accaduto il 21 novembre 2004 e della fase preparatoria e successiva. La sua affidabilità sarebbe accresciuta dalla confidenza ricevuta da Maione, circa la conferma dell'ordine da parte del mandante [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, le sue dichiarazioni non sarebbero state messe a confronto con quelle rese dagli altri collaboratori (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), che non avevano mai indicato né Molino, né Maione, come compartecipi al duplice omicidio. Neppure il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], menzionato dal Tribunale, avrebbe reso dichiarazioni in tal senso. Per il duplice omicidio era stato già condannato, in via definitiva, [OSCURATO:PERSONA], ed appariva stupefacente come Molino, accreditatosi quale autista della spedizione, avesse escluso il concorso di [OSCURATO:PERSONA]. Maione, inoltre, avrebbe personalmente incontrato [OSCURATO:PERSONA] in giorno e circostanze non meglio specificate. 7.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla globale tenuta del quadro indiziario. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto sovrapponibili le dichiarazioni di Molino e di Accurso. Secondo quest'ultimo, l'ordine per l'omicidio venne dato da [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA], a Petriccione, che lo avrebbe riferito al dichiarante a delitto ormai consumato. Tale circostanza non troverebbe alcuna conferma da parte di Molino, che avrebbe escluso ogni ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda. Accurso, per parte sua, non avrebbe riferito di alcun intervento in essa di Maione; intervento viceversa evocato da Molino. Molino parlerebbe di un omicidio eseguito in due tempi; Accurso no. Nelle dichiarazioni di Molino non vi sarebbe alcun riferimento ai solleciti provenienti da [OSCURATO:PERSONA], menzionati da Accurso. Il narrato di Tamburrino sarebbe insostenibile e non probante. La presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione sarebbe un fatto neutro. Sarebbe illogico che [OSCURATO:PERSONA], gregario del gruppo, potesse suggerire un omicidio. Dell'esistenza della pretesa riunione, teatro del suggerimento, e della presenza ad essa di Tamburrino, nessun altro collaboratore avrebbe parlato. Tamburrino avrebbe riferito che Petriccione notiziò subito [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto delitto, escludendo così che l'ordine fosse stato impartito da altro soggetto. Le propalazioni di Molino e Tamburrino neppure sarebbero coincidenti, con riferimento al ruolo di Maione e all'esecuzione dell'omicidio in due tempi. Neppure il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito un ruolo attivo nei delitti a [OSCURATO:PERSONA] (oltre a non annoverare Molino o Maione tra i compartecipi). In definitiva, le divergenze di assoluta importanza sarebbero le seguenti: - Molino sì annovera tra i partecipi, in uno a Maione. Accurso discorre di partecipi diversi; - Molino riferisce di ordine impartito direttamente da [OSCURATO:PERSONA] a Petriccione, smentendo platealmente Accurso, che aveva parlato di [OSCURATO:PERSONA] come intermediario; - Molino non discorre di riunioni; circostanza narrata da Tamburrino, che non annovera il primo (che in tesi avrebbe rivestito un ruolo determinante) tra i presenti; - nessun altro collaboratore annovera Molino o Maione tra i concorrenti. Il giudice del riesame avrebbe potuto accreditare la chiamata in correità di Molino, ma avrebbe dovuto allora cestinare le altre; o avrebbe potuto effettuare l'operazione contraria, senza poter comunque integrare tra loro tutte le dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. La disamina dei ricorsi deve prendere avvio dalle questioni di ordine processuale. 1.1. Entrambi i ricorrenti contestano l'utilizzabilità, nel procedimento odierno, delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in base alla pretesa tardività della loro acquisizione al procedimento stesso. Le identiche censure, articolate nel primo motivo degli atti di impugnazione sottoscritti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non hanno pregio. Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 44147 del 13/06/2018, S., Rv. 274118-01; Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017, dep. 2018, Caridi, Rv. 272727-01; Sez. 1, n. 36327 del 30/06/2015, Sgaramella, Rv. 264527- 01), gli elementi di prova acquisiti dal Pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti aliunde, nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti. Il Tribunale del riesame, in replica alle eccezioni difensive, ha compiutamente riscontrato i predetti caratteri di estraneità, diversità e autonomia investigativa, spiegando che il verbale d'interrogatorio di Molino, datato 21 luglio 2021, era tratto dal procedimento relativo al ferimento di tale [OSCURATO:PERSONA], privo di diretta connessione con i fatti odierni, ed è proprio per questa ragione - diversamente da quanto sembrano ritenere i ricorrenti - che la documentazione d'indagine ivi contenuta può essere acquisita nell'attuale procedimento e qui utilizzata nei limiti previsti dall'art. 238 cod. proc. pen. 1.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fa inoltre questione, nel primo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], intorno alla mancata messa a sua disposizione della fonoregistrazione delle dichiarazioni rese, a suo carico, dal collaboratore Accurso, eseguita a norma dell'art. 141-bis cod. proc. pen. Per disattendere il motivo basti però osservare che, in caso di interrogatorio di persona, in stato di detenzione, che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dalla menzionata disposizione è previsto solo a garanzia del dichiarante, e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, a cui beneficio, pertanto, non può mai scattare una sanzione di inutilizzabilità connessa alla violazione dell'obbligo stesso (da ultimo, Sez. 6, n. 56731 del 19/07/2018, Rv. 274780-01), nonché dei suoi corollari, quali quello di consentire l'accesso della difesa al materiale fonoregistrato. 2. Vengono quindi in considerazione i profili inerenti alla gravità indiziaria. 2.1. Nel procedimento odierno il relativo quadro è integrato da plurime chiamate in reità, o correità, da parte di collaboratori di giustizia. Su di esso si concentrano, con una serrata critica della sua adeguatezza e concludenza, i ricorsi nei loro motivi ulteriori (fatta eccezione per il terzo motivo dell'atto di impugnazione, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], concernente le esigenze cautelari, che sarà scrutinato in chiusura). Le corrispondenti censure sono tuttavia infondate, essendo l'ordinanza impugnata ineccepibilmente motivata, nel pieno rispetto dei principi inerenti la valutazione della prova dichiarativa offerta da collaboratori medesimi, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Conformemente ad essa (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01), il Tribunale del riesame non ha mancato di verificare la credibilità soggettiva dei dichiaranti (esaminandone la personalità e i rapporti con gli indagati e con le fonti dirette), l'attendibilità dei loro narrati (l'intrinseca consistenza e le caratteristiche di spontaneità, precisione, completezza e costanza) nonché la loro vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante. Quest'ultima ulteriormente postula, per quanto di rilievo in questa sede, la convergenza delle chiamate in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, nonché, ove trattisi di chiamate de relato, l'autonomia genetica delle medesime, vale a dire la derivazione da fonti diverse onde evitare il vizio logico di circolarità di una medesima informazione, nonché l'affidabilità delle fonti medesime (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143- 01). 2.2. Su tutti i citati aspetti l'ordinanza impugnata possiede un corredo argomentativo esaustivo e coerente, privo di aporie logiche, che resiste alle prospettate dog I ia nze. I motivi di ricorso in scrutinio insistono, in modo particolare, su una pretesa mancanza di convergenza obiettiva dei costituti dichiarativi. [OSCURATO:PERSONA] non condivide una tale obiezione. I narrati in esame non sono, in realtà, reciprocamente contrastanti; essi piuttosto colgono segmenti diversi e complementari del complesso iter criminis, venendo ad integrarsi a vicenda. L'unico dichiarante che parla, propriamente, per conoscenza diretta è Tamburrino. Egli assistette al summit in cui i vertici della famiglia [OSCURATO:PERSONA], tra cui Ciro, avrebbero impartito l'ordine di uccidere, e al contributo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato quanto alla designazione della vittima, di cui sarebbe del tutto fuori luogo negare il rilievo agevolatorio concausale. Una volta accreditata tale ricostruzione, e l'ordinanza impugnata spende in proposito adeguate argomentazioni, i collaboratori Molino e Accurso - entrambi dichiaranti de relato, quanto alle posizioni in valutazione, entrambi motivatamente giudicati credibili e attendibili - funzionano da riscontro. Entrambi i dichiaranti funzionano da riscontro rispetto a [OSCURATO:PERSONA], attingendo da fonti plurime (Molino non solo da Petriccione, ma anche da Maione). Il solo Accurso funziona da riscontro rispetto a [OSCURATO:PERSONA], senza che ciò incrini il quadro indiziario complessivo a carico di quest'ultimo, giacché il fatto che Molino (o altri ancora) possa averne ignorato il ruolo di compartecipe morale della spedizione criminosa non può valere, di per sé, a scagionarlo. Né vi è alcunché di manifestamente illogico nel prefigurare che [OSCURATO:PERSONA], per il ruolo ricoperto nell'organizzazione, abbia sia concorso all'individuazione dell'obiettivo, sia fatto successivamente da tramite, nel trasmettere (o ribadire) il mandato omicida, tra i vertici del clan e il capo del gruppo di fuoco. 2.3. I motivi di ricorso in scrutinio insistono altresì, da parte del [OSCURATO:PERSONA] con particolare enfasi, su pretese discrasie e antinomie di tipo oggettivo del costituto dichiarativo. Queste ultime, tuttavia, in parte sono meramente apparenti, risolvendosi in aspetti di dettaglio, non presenti nella totalità dei narrati (che, per ciò solo, non possono dirsi smentiti); mentre, nella parte realmente rilevabile, le medesime sono state già attentamente apprezzate in sede di riesame e, con argomentazioni plausibili e logiche, ritenute inessenziali a fini ricostruttivi, né inficianti la solidità e affidabilità del complessivo quadro d'accusa. Le censure sono di stampo reiterativo e confutativo, insuscettibili come tali di favorevole considerazione in sede di legittimità. 3. Resta da valutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], quanto al rilievo delle esigenze cautelari. Su ciò insiste il terzo motivo, oggetto dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Le censure ivi contenute sono svolte in punto di fatto e hanno contenuto estremamente generico, in una materia in cui peraltro vige, per la natura del reato per cui si procede, la presunzione di esistenza delle esigenze di cui si tratta (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.). Né si può sostenere che l'ideazione di un omicidio non integri il pieno coinvolgimento del relativo concorrente nel reato violento per l'effetto commesso. Il motivo deve essere dichiarato pertanto inammissibile. 4. I ricorsi debbono essere nel complesso respinti, in base alle considerazioni che precedono. A tale esito consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.