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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19224/2026

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ato il 07/08/1979 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto radicalmente privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; osservato che per le modalità con cui è formulato, privo di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, tosia è baegg111A ) " (0per qualsiasi ricorso e, quindi, 6givintessenzialmente aspecifico e condannato all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 07/08/1979 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto radicalmente privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; osservato che per le modalità con cui è formulato, privo di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, tosia è baegg111A ) " (0per qualsiasi ricorso e, quindi, 6givintessenzialmente aspecifico e condannato all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19224/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris