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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12405/2023

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entata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato professor Marco (Luigi) Antonioli ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini, n. 134, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro COMUNE di MILANO– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla via Polibio, n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura comunale lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTEavverso l’ordinanza n. 4780/2018 della Corte d’Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Milano emetteva ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639/1910 nei confronti della “GI Rosa” s.r.l., titolare del bar - pasticceria sito in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4/b.

Esponeva che la “GI Rosa”, in forza del provvedimento p.g. 151187.400/2001, era stata abilitata all’occupazione -con quindici tavolini - di area pubblica dell’estensione di mq. 36 all’esterno dei locali a fronte del versamento del canone di occupazione del suolo (COSAP).

Esponeva che l’ingiunta non aveva provveduto al pagamento del canone di euro 6.811,00 per l’anno 2011.

2. Con atto notificato in data 25.2.2015 la “GI Rosa” s.r.l. proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento e citava il Comune di Milano a comparire dinanzi al Tribunale di Milano. 3.Resisteva il Comune di Milano. 4.Con sentenza n. 10066/2017 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite. 5.La “GI Rosa” s.r.l. proponeva appello.

Resisteva il Comune di Milano. 6.Con ordinanza n. 4780/2018 la Corte di Milano dichiarava ai sensi degli artt. 348 bise 348 ter cod. proc. civ. inammissibile l’appello – non sussistendo ragionevole probabilità di suo accoglimento - e condannava la “[OSCURATO:PERSONA]” a rimborsare al Comune di Milano le spese di lite liquidate in euro 25.000,00. 7.Avverso tale ordinanza ha proposto ricor so la “GI Rosa” s.r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivola cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Comune di Milano ha depositato controricorso.

Ha addotto che la Corte di Milano è incorsa in errore materiale, allorché ha liquidato le spese in euro 25.000,00 anziché in euro 2.500,00; cosicché controparte avrebbe dovuto avvalersi del procedimento per la correzione degli errori materiali.

8. Il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione in data 11.11.2021 di rinuncia alla procura. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2233 cod. civ., degli artt. 91, 92, 132, n. 4, e 348 biscod. proc. civ. e dell’art. 13, 6° co., della legge n. 247/2012 nonché del d.m. n. 140/2012, del d.m. 55/2014 e del d.m. n. 37/2018.

Deduce che la corte d’appello, in rapporto al valore della controversia, pari ad euro 6.811,00, ha liquidato le spese d’appello in maniera abnorme e senza alcuna indicazione dei criteri applicati.

Deduce che gli onorari massimi, alla stregua del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018, sono pari, con riferimento alla fase “di studio” ed alla fase “introduttiva”, ad euro 3.523,00. 10.Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.11.Il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, va determinato avendo riguardo al quantum– euro 6.811,00 –per il quale vi è stata ingiunzione e condanna al pagamento .

In tal guisasussiste la denunciata violazione dei “massimi” tariffari.

In ragione invero d ell’importo d i cui all’ingiunzione – euro 6.811 , 00 – lo scaglione tariffario di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, cosicché i “massimi” per il giudizio d’appello – considerate , per giunta,tutte le fasi , di studio della controversia, di introduzione del giudizio, istruttoria e/o di trattazione e decisionale - si specificano (alla stregua della tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018, applicabile ratione temporis nella specie)nel complesso in euro 10.308,60.

Viceversa, lo si è anticipato, la Corte di Milano ha liquidato il maggior importo di euro 25.000,00.

12. I n accoglimento del motivo di ricorso l ’ordinanz a n. 4780 /201 8 del la Corte d’Appello di Milano, in parte qua agitur,va cassata.

Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., sia decisa nel merito equindi a che laricorrente, “GI Rosa” s.r.l., sia condannata a rimborsare alComune di Milano le spese del giudizio di appello nella misura di cui in dispositivo.

13. I n dipendenza dell’accoglimento de l ricorso il Comune di Milano va condannato a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.14.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglieil motivo di ricorso; cassa - in relazione e nei limiti del l’accoglimento del motivo di ricorso – l’ordinanza n. 4780/2018 della Corte d’Appello di Milanoe, decidendo nel merito, condanna la ricorrente, “GI Rosa” s.r.l. , a rimborsare al controricorrente, Comune di Milano, le spese del giudizio di appello, spese che si liquidano in euro 3.000,00(tremila/00), di cui euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il controricorrente, Comune di Milano, a rimborsare alla controricorrente, GI Rosa” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 1.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il21 febbraio 20 2 3 .

Il presidente dottor [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato professor Marco (Luigi) Antonioli ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini, n. 134, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro COMUNE di MILANO– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla via Polibio, n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura comunale lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEavverso l’ordinanza n. 4780/2018 della Corte d’Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di Milano emetteva ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639/1910 nei confronti della “GI Rosa” s.r.l., titolare del bar - pasticceria sito in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4/b. Esponeva che la “GI Rosa”, in forza del provvedimento p.g. 151187.400/2001, era stata abilitata all’occupazione -con quindici tavolini - di area pubblica dell’estensione di mq. 36 all’esterno dei locali a fronte del versamento del canone di occupazione del suolo (COSAP). Esponeva che l’ingiunta non aveva provveduto al pagamento del canone di euro 6.811,00 per l’anno 2011. 2. Con atto notificato in data 25.2.2015 la “GI Rosa” s.r.l. proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento e citava il Comune di Milano a comparire dinanzi al Tribunale di Milano. 3.Resisteva il Comune di Milano. 4.Con sentenza n. 10066/2017 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite. 5.La “GI Rosa” s.r.l. proponeva appello. Resisteva il Comune di Milano. 6.Con ordinanza n. 4780/2018 la Corte di Milano dichiarava ai sensi degli artt. 348 bise 348 ter cod. proc. civ. inammissibile l’appello – non sussistendo ragionevole probabilità di suo accoglimento - e condannava la “[OSCURATO:PERSONA]” a rimborsare al Comune di Milano le spese di lite liquidate in euro 25.000,00. 7.Avverso tale ordinanza ha proposto ricor so la “GI Rosa” s.r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivola cassazione con ogni susseguente statuizione. Il Comune di Milano ha depositato controricorso. Ha addotto che la Corte di Milano è incorsa in errore materiale, allorché ha liquidato le spese in euro 25.000,00 anziché in euro 2.500,00; cosicché controparte avrebbe dovuto avvalersi del procedimento per la correzione degli errori materiali. 8. Il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione in data 11.11.2021 di rinuncia alla procura. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2233 cod. civ., degli artt. 91, 92, 132, n. 4, e 348 biscod. proc. civ. e dell’art. 13, 6° co., della legge n. 247/2012 nonché del d.m. n. 140/2012, del d.m. 55/2014 e del d.m. n. 37/2018. Deduce che la corte d’appello, in rapporto al valore della controversia, pari ad euro 6.811,00, ha liquidato le spese d’appello in maniera abnorme e senza alcuna indicazione dei criteri applicati. Deduce che gli onorari massimi, alla stregua del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018, sono pari, con riferimento alla fase “di studio” ed alla fase “introduttiva”, ad euro 3.523,00. 10.Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.11.Il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, va determinato avendo riguardo al quantum– euro 6.811,00 –per il quale vi è stata ingiunzione e condanna al pagamento . In tal guisasussiste la denunciata violazione dei “massimi” tariffari. In ragione invero d ell’importo d i cui all’ingiunzione – euro 6.811 , 00 – lo scaglione tariffario di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, cosicché i “massimi” per il giudizio d’appello – considerate , per giunta,tutte le fasi , di studio della controversia, di introduzione del giudizio, istruttoria e/o di trattazione e decisionale - si specificano (alla stregua della tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018, applicabile ratione temporis nella specie)nel complesso in euro 10.308,60. Viceversa, lo si è anticipato, la Corte di Milano ha liquidato il maggior importo di euro 25.000,00. 12. I n accoglimento del motivo di ricorso l ’ordinanz a n. 4780 /201 8 del la Corte d’Appello di Milano, in parte qua agitur,va cassata. Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., sia decisa nel merito equindi a che laricorrente, “GI Rosa” s.r.l., sia condannata a rimborsare alComune di Milano le spese del giudizio di appello nella misura di cui in dispositivo. 13. I n dipendenza dell’accoglimento de l ricorso il Comune di Milano va condannato a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.14.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglieil motivo di ricorso; cassa - in relazione e nei limiti del l’accoglimento del motivo di ricorso – l’ordinanza n. 4780/2018 della Corte d’Appello di Milanoe, decidendo nel merito, condanna la ricorrente, “GI Rosa” s.r.l. , a rimborsare al controricorrente, Comune di Milano, le spese del giudizio di appello, spese che si liquidano in euro 3.000,00(tremila/00), di cui euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il controricorrente, Comune di Milano, a rimborsare alla controricorrente, GI Rosa” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 1.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il21 febbraio 20 2 3 . Il presidente dottor [OSCURATO:PERSONA]
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